Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25213 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29932/2017 proposto da:

C.M., titolare della ditta individuale AZIENDA AGRICOLA

PALAZZUOLO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIO

PELLEGRINI;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, (già ENEL SERVIZIO ELETTRICO

S.P.A.), in persona della procuratrice, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

GALLI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2369/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2369 del 26/10/2017 che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello di Enel, accolto il gravame di Enel, dichiarato la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado di C.M. ex art. 165 c.p.c., dell’intero giudizio di primo grado e dell’ordinanza che lo ha definito, rimettendo le parti davanti al Giudice di primo grado con termine per riassunzione, condannando l’appellato C. al pagamento delle spese del grado. Il ricorso è affidato a quattro motivi volti a contestare: a) che l’appello era inammissibile per tardività; b) che la notifica era stata fatta presso la sede effettiva; c) che comunque la notifica aveva raggiunto lo scopo; d) che la nullità della notifica non poteva essere pronunciata in assenza di eccezione di parte.

Nel caso di accoglimento del ricorso sulla tardività dell’atto di appello, la ricorrente chiede l’assorbimento delle pronunce sul merito; in caso contrario chiede, previo riconoscimento della validità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante Enel alle spese.

Resiste Enel sollevando eccezione di inammissibilità sotto vari profili del ricorso o in subordine l’infondatezza.

PQM

Il Collegio ritiene che le questioni processuali relative al presente ricorso richiedano la trattazione del medesimo in pubblica udienza. P.Q.M.

La Corte, rilevata l’opportunità di trattare delicate questioni processuali in pubblica udienza, rimette la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per la fissazione del ricorso ad una pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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