Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25212 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25212 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26539-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1089

contro
PEREZ LOZADA LAZARO JORGE;
– intimato –

avverso la sentenza n.

685/2011 della CORTE

Data pubblicazione: 08/11/2013

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

concluso per l’accoglimento del ricorso in ragione
della sentenza n. 7614/2011.

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze,
confermando la pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha
dichiarato che al cittadino cubano Lazaro Jorge Perez

poteva essere riconosciuta la condizione di apolide. A
sostegno della decisione veniva affermato che :
correttamente era stato applicato il rito camerale dal
giudice di primo grado;
sussisteva l’interesse ad agire del richiedente in
quanto l’art. 17 del d.p.r. n. 572 del 1993 non doveva
essere interpretato nel senso della necessità di
richiedere pregiudizialmente la certificazione
amministrativa da parte del Ministero dell’Interno sulla
• condizione di apolidia, avendo le Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n. 28873 del 2008 affermato la
sussistenza di una doppia strada, quella amministrativa e
quella giurisdizionale per conseguire l’accertamento
dello stato di apolidia;
nel merito, il richiedente, a causa dell’assenza dal
proprio paese di origine per un periodo superiore agli
undici mesi, pur non avendo perso formalmente la
cittadinanza cubana, era stato posto dalla disciplina
normativa di questo Stato in una condizione del tutto
equiparabile a quella della perdita della cittadinanza,
essendo stato privato del diritto di residenza, dei beni
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immobili e di qualsiasi forma di reddito, ed avendo
formalmente acquisito la condizione di emigrante.
Ne conseguiva la riconducibilità alla condizione di
apolidia così come riconosciuta dalla Convenzione di New
York del 28 settembre 1954.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
il Ministero dell’Interno, affidandosi a due motivi.
Nel primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa
applicazione degli art. 737 e 742 bis cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per avere la
Corte d’Appello ritenuto applicabile al giudizio in tema
di riconoscimento della condizione di apolidia il rito
camerale. Precisa al riguardo la parte ricorrente che una
recente pronuncia, la Corte di cassazione (sent. n. 7614
del

2011)

ha

stabilito

l’applicabilità

del

rito

ordinario, trattandosi di controversia relativa al
riconoscimento di status e dovendo il procedimento
camerale essere adottato solo se esplicitamente previsto
dalla norma o se giustificato dall’interesse pubblico ad
una celere definizione. Conclude il ricorrente che non
rileva la mancata indicazione di un vulnus difensivo
specifico in presenza della violazione di una norma di
ordine pubblico processuale.
Il motivo deve essere rigettato non essendo stata né
dedotta né allegata alcuna effettiva limitazione della
garanzia difensiva, né compressione di termini per
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l’esercizio del diritto al contraddittorio, ed essendosi
il giudizio concluso con il modulo decisionale della
sentenza, ovvero nella forma più completa e garantista
anche con riferimento ai poteri d’impugnazione. Al
riguardo è consolidato l’orientamento della

giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
“l’adozione del rito camerale non induce alcuna nullità,
per il principio della conversione degli atti nulli che
abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia
derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti,
relativamente al rispetto del contraddittorio,
all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto
possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà
di difesa consentita nel giudizio ordinario;

(Cass.18201

del 2006;13639 del 2013).
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art.
1 della Convenzione di New York del 28/9/1954 ratificata
dalla 1. n. 306 del 1962 in relazione all’art. 360 n. 3
cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello
considerato che, secondo la predetta Convenzione, è
apolide colui che nessuno Stato considera cittadino.
Nella specie il richiedente non era stato privato della
cittadinanza cubana ma aveva soltanto acquisito lo status
di emigrante, potendo, in presenza delle condizioni di
legge, richiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato o invocare l’asilo politico. La perdita della
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residenza, in conclusione, non può essere equiparata alla
perdita della cittadinanza.
La convenzione di New York del 28/9/1954, ratificata in
Italia con la 1. n. 306 del 1962 stabilisce all’art. 1
che è apolide ”

une personne quaucun Etat ne considere

legislation”.

come son ressortissant par application de sa
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella

pronuncia n. 28873 del 2008 con la quale hanno affermato
la giurisdizione del giudice ordinario in tema di
riconoscimento dello status di apolide e qualificato la
posizione giuridica dello straniero come di diritto
civile o politico, hanno individuato, sulla base della
definizione convenzionale la seguente nozione di apolidia
“è apolide colui che si trova in un paese di cui non è
cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso
formalmente o sostanzialmente la cittadinanza”,
sottolineando l’estensione dell’accertamento non soltanto
alla mancanza delle condizioni formali per l’accertamento
del possesso della cittadinanza nel paese di provenienza
(o quello con il quale il cittadino straniero ha avuto un
legame giuridicamente rilevante), ma anche a quelle
sostanziali.
Tali condizioni devono essere accertate alla stregua
delle norme applicabili in quello o in quegli stati con i
quali risulti accertato un collegamento effettivo.

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Per quanto riguarda lo stato cubano il parametro
normativo applicabile, al momento della decisione
impugnata era quello della la “ley de migration” n. 1312
del 1976. Alla luce di tale disciplina normativa, e delle
incontestate affermazioni delle parti nel corso del

giudizio di merito, il cittadino cubano che si recava
all’estero, dopo undici mesi consecutivi di assenza da
Cuba era considerato emigrante. Tale qualificazione
determinava una radicale contrazione dei diritti,
attinenti alla sfera privata e pubblica, all’interno del
territorio cubano. In particolare, esso veniva privato
del diritto di residenza, tanto da dover richiedere un
visto d’ingresso per il rientro rimesso alla
discrezionalità dell’autorità cubana oltre che di
diritti immobiliari ed ereditari. Nella specie tali
conseguenze, previste dalla legge, sono state
specificamente applicate al signor Perez Lozada, intimato
nel presente giudizio. Egli ha infatti ricevuto una
missiva dell’Ambasciata cubana a Roma de 14/11/2008 con
la quale gli è stato comunicato di aver acquisito lo
status di emigrante, con conseguente perdita del diritto
di residenza e possibilità di soggiorno temporaneo
nell’isola di Cuba, per soli due mesi, oltre alla perdita
dei diritti immobiliari e di reddito (sentenza impugnata
pag. l). La condizione del ricorrente, risulta, pertanto,
come correttamente sostenuto dalla Corte d’Appello di
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Firenze,

equiparabile a quella dell’apolide,

in

quanto, alla luce della normativa applicata egli risulta
impedito della possibilità di riacquistare i diritti che
costituiscono il nucleo ineludibile della cittadinanza
(diritto e libertà di soggiorno illimitati nel rispetto

delle leggi interne, titolarità ed esercizio dei diritti
civili e politici) nell’ipotesi di rientro a Cuba,
peraltro possibile soltanto in via temporanea. Egli,
secondo la ley migratoria del 1976, può avere ingresso
nell’isola solo per due mesi come emigrante con
conseguente privazione di tutti i diritti goduti in
precedenza da cittadino. L’espressione sintetica “perdita
della residenza” coincide, pertanto, sul piano
dell’effettività, così come richiesto anche nella citata
.

pronuncia delle sezioni Unite n. 28873 del 2008, con la
perdita della cittadinanza, non potendo fondarsi il
rigetto della domanda relativo al riconoscimento
dell’apolidia, su una distinzione meramente nominalistica
e formale, senza verificare in concreto, non solo l’
impossibilità di tornare a soggiornare stabilmente nel
paese di origine ma anche quella di essere riconosciuto
dalle autorità statali come soggetto di diritti
esercitabili nei confronti dei pubblici poteri (diritti
politici) e nei rapporti con gli altri soggetti (diritti
attinenti alla propria sfera giuridico economica).

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Non può, infine, condividersi, l’affermazione contenuta
nel ricorso secondo la quale il ricorrente a fronte della
risposta dell’Ambasciata Cubana, ove si fosse sentito
perseguitato, avrebbe dovuto formulare domanda di asilo,
dal momento che la condizione descritta dal cittadino

generalmente applicabile a chiunque si allontani in certe
condizioni dall’isola di Cuba anche del tutto
volontariamente, non per sfuggire a persecuzioni o
trattamenti discriminatori.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
giugno 2013

cubano è il frutto dell’applicazione di una legge

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