Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25212 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 08/10/2019), n.25212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14345/2016 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. MALLET 29,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE AMICIS, rappresentata e
difesa dall’avvocato FERNANDO PALERMO;
– ricorrente –
contro
A.A., D.M.L.;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO DI BRINDISI in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto costituzione –
avverso la sentenza n. 2110/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI,
depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con atto di citazione notificato in data 23/2/2012, S.M. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Francavilla Fontana (Brindisi) i coniugi A.A. e D.M.L., nonchè la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi, per ottenere la restituzione di somme illegittimamente trattenute, versate e incassate dai coniugi, per il tramite dell’ente tesoriere, nonchè gli interessi ed i danni derivanti dalla violazione di cui all’art. 67 c.p.c., comma 2. I coniugi si costituivano in giudizio, deducendo in via preliminare l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. La Ragioneria Territoriale dello Stato restava contumace. Con sentenza n. 191/2013, notificata in data 5/4/2013, il Giudice di Pace accoglieva la domanda di parte attrice, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 952,00 oltre interessi.
2. Avverso tale pronuncia, i coniugi rimasti soccombenti e la Ragioneria Territoriale dello Stato proponevano due distinti appelli innanzi al Tribunale di Brindisi, poi riuniti in un unico procedimento. In particolare, la Ragioneria Territoriale dello Stato si costituiva per dedurre la nullità della citazione in primo grado in quanto erroneamente notificata direttamente all’Amministrazione convenuta anzichè all’Avvocatura di Stato, in violazione dell’art. 25 c.p.c., nonchè la non addebitabilità del danno arrecato.
3. Con sentenza n. 2110/2015, il Tribunale di Brindisi, dopo aver riunito i processi, accoglieva l’eccezione preliminare sollevata dall’amministrazione dello Stato appellante in merito alla nullità della notifica dell’atto di citazione (non notificato all’avvocatura distrettuale ma alla ragioneria territoriale dello Stato), e rinviava gli atti al primo giudice, compensando le spese di giudizio ex art. 354 c.p.c., in quanto le “mere articolazioni territoriali della Ragioneria Generale dello Stato e come tali sono soggette alle norme in tema di foro erariale, compreso l’art. 11 cit.”.
4. Con ricorso notificato in data 12/6/2016, S.M. propone ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, deducendo tre motivi di doglianza.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La controversia in esame tocca varie questioni preliminari inerenti alla vocatio in ius di organi dello Stato e al foro erariale, di rilievo nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè venga discussa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019