Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25212 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16663/2015 proposto da:

EFFEQUATTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIO CRISCUOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO SELLITTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAIVANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO MAZZEO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso e giusta Delib. di

incarico 25 agosto 2015, n. 269;

– controricorrente –

e contro

SO.GE.R.T. S.P.A. CONCESSIONARIA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE

CAIVANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11194/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 05/12/2014 e depositata il

19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Alberto Lauro (delega Avvocato Vittorio Sellitti),

per la ricorrente, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Claudio Guzzo (delega verbale Avvocato Lorenzo

Mazzeo), che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1194/47/14, depositata il 19 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello, proposto dalla Effequattro S.p.A. (di seguito società) nei confronti del Comune di Caivano, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso ingiunzione fiscale relativa a TARSU per l’anno 2010.

La sentenza della CTR, ritenuta la legittimità dell’atto quanto al soddisfacimento del requisito motivazionale, ha altresì disatteso il gravame quanto alla reiterata eccezione di nullità dell’atto medesimo per difetto di valida notifica del prodromico avviso di pagamento.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale il Comune intimato resiste con controricorso, mentre l’intimata SO.GE.R.T. non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto, sotto il profilo contenutistico, l’atto oggetto d’impugnazione tale da porre la contribuente in condizione di conoscerne gli elementi essenziali in relazione all’oggetto dell’atto prodromico.

Con il secondo motivo la società censura la sentenza impugnata per violazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, come convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha aggiunto alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5, un ulteriore comma contenente la previsione per la quale “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Secondo la ricorrente erroneamente il giudice tributario d’appello ha ritenuto valida la notifica dell’atto prodromico (avviso di pagamento TARSU per l’annualità 2010), spedito con raccomandata e ritirato presso la sede della società da persona diversa dal legale rappresentante della stessa, senza che ad essa avesse fatto seguito la spedizione dell’ulteriore raccomandata informativa.

In via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva notifica dello stesso, formulata nel controricorso del Comune di Caivano, dovendosi avere riferimento al tempo della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la sua notifica, avvenuta l’ultima giorno utile (19 giugno 2015) in relazione al decorso del termine semestrale, dal deposito della decisione, non notificata, nella formulazione vigente della norma, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, quantunque con priorità logica dell’esame del secondo.

Il motivo è manifestamente infondato.

Anche alla stregua di quanto ulteriormente ribadito da parte ricorrente nella memoria in atti, in ordine alla modalità della notifica dell’atto direttamente da parte del concessionario della riscossione per mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 602 del 1973, è infondata la doglianza in punto di violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, che come questa Corte ha avuto modo di precisare, non è applicabile alle notifiche effettuate direttamente per mezzo del servizio postale.

Per detto tipo di notifica, disciplinata dalle disposizioni regolamentari del servizio postale (in relazione al tempo della notifica in oggetto quelle di cui al D.M. 1 ottobre 2008), non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in ordine alla persona cui è consegnata il plico, dovendo l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza che occorra l’ulteriore adempimento della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, per le notifiche per ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2015, 23874; Cass. sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6680). A ciò consegue che, in ragione della valida notifica dell’atto prodromico, il suo contenuto doveva intendersi perfettamente noto alla destinataria dell’atto medesimo.

Ciò consente di ritenere la manifesta infondatezza anche del primo motivo di ricorso, in ragione del fatto che, nel regime di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, circostanza sussistente non solo in conseguenza della relativa allegazione all’atto notificato, ma anche della riproduzione da parte dell’atto notificato del contenuto essenziale dell’atto in esso richiamato, ovvero di fatto che quest’ultimo sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione (cfr., tra altre, Cass. sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13110), circostanza, quest’ultima da ritenersi sussistente nella fattispecie sopra in esame in ragione delle osservazioni che precedono.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di Caivano. Nulla va statuito in ordine alle spese tra la ricorrente e l’intimata SO.GE.R.T. S.p.A., che non ha svolto difese.

Va dato atto, infine, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Caivano delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre

2016

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