Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25211 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FIRENZE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

dott. R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1,

presso lo studio dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERUZZI SERGIO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore Presidente Commissario

Straordinario Avv. C.P., considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’Avvocato CIPRIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1475/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/11/2008; R.G.N. 775/2006 A;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

con sentenza non definitiva del 15.03.2007 questa Corte confermò la sentenza n 4725 emessa dal Tribunale di Firenze il 15.12.2005/17.01.2006, ed appellata dal comune di Firenze, nella parte relativa alla sua condanna all’immediato rilascio dell’immobile sito nella Via (OMISSIS) in questa città, appartenente all’Inpdap ed occupato dal Comune senza titolo, stante l’assenza di un contratto di locazione per difetto di formale stipulazione e quindi di un rapporto locativo;

dispose quindi la prosecuzione del giudizio al fine di accertare esattamente e liquidare l’indennità di occupazione in favore dell’Inpdap, contestata dall’appellante;

espletata consulenza d’ufficio, la Corte d appello di Firenze, con la decisione in esame depositata in data 23.10.2008, confermava detta sentenza di primo grado;

ricorre per cassazione il Comune di Firenze con un unico motivo;

resiste con controricorso l’Inpdap;

prima dell’odierna udienza risulta depositata rinunzia del ricorrente Comune (a seguito di avvenuta transazione tra le parti in causa), ritualmente notificata alla controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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