Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25211 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11880-2016 proposto da:

C.L., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

20/11/2015, Cron.n. 2274/2015, Rep. 274/15, procedimento R.G.V.G. n.

32/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che, con ricorso alla Corte d’appello di Ancona, la sig.ra C.L. e le altre persone indicate in epigrafe hanno chiesto la condanna del Ministero della giustizia per la durata irragionevole del giudizio di equa riparazione, che era stato introdotto dinanzi alla Corte d’appello di Roma, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, con ricorsi depositati in data 21 gennaio 2010 (ric. 51745/10) e in data 22 marzo 2010 (ric. 53430/10), successivamente riuniti;

che, a seguito di declaratoria di incompetenza, il giudizio era stato riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, e da questa definito con decreto del 6 dicembre 2013;

che i ricorrenti lamentavano che il giudizio presupposto di equa riparazione si era protratto rispettivamente per anni 3 e mesi 11 (per la domanda introdotta con ricorso 51745/10) e per anni 3 e mesi 9 (per la domanda introdotta con ric. 53430/10), e quindi oltre il termine di ragionevole durata;

che la Corte d’appello di Ancona, con decreto depositato in data 20 novembre 2015, pronunciato in sede di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter ha riconosciuto l’indennizzo per periodo eccedente la durata di tre anni, ritenendo applicabile al giudizio presupposto di equa riparazione la previsione contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis;

che per la cassazione del decreto la sig.ra C. e gli altri ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di un motivo; che l’intimato Ministero non ha svolto difese in questa sede;

che il Sostituto procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 2-bis, 2-ter, e art. 3 nonchè dell’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU;

che la doglianza è fondata;

che, come affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis, Cass. 13/04/2012, n. 5924), e ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 36 del 2016, la durata del giudizio promosso per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata di un processo di equa riparazione non può eccedere il termine di un anno per il grado di merito e di un anno per quello di legittimità;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio, per un nuovo esame della domanda di indennizzo alla luce del principio richiamato;

che il giudice del rinvio, designato in dispositivo, provvederà a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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