Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25211 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27006-2020 proposto da:

A.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA

TEULADA, 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO AMORUSO, che lo

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 20093/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.A.A., unitamente ad altri soggetti, premesso di aver frequentato la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università Cattolica del sacro cuore, convenne in giudizio presso il Tribunale di Roma vari Ministeri chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati per aver recepito la normativa introdotta dalle direttive comunitarie oltre i termini fissati.

Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione e per l’infondatezza del diritto, con sentenza che fu appellata; la Corte territoriale respinse l’impugnazione, ritenendo infondate le domande di pagamento e di risarcimento in quanto proposte da coloro che s’erano iscritti presso le scuole di specializzazione prima del 1982 o nel medesimo anno, mentre le ulteriori voci di danno richieste, con riferimento al mancato punteggio e del titolo, erano ritenute inaccoglibili per omessa prova del danno. L’ A.S. ed altri medici ricorsero per cassazione; la Corte Suprema decise con ordinanza del 2019, accogliendo il motivo relativo ai medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione successivamente al 29.1.82, rigettando invece il ricorso proposto da coloro che avevano iniziato i corsi in una data precedente.

Avverso tale ordinanza, A.S. propone ricorso per correzione di errore materiale riguardo alla parte dell’ordinanza che non ha incluso il ricorrente tra gli aventi diritto, cioè i medici che avevano iniziato i corsi di specializzazione dopo il 29.1.82, atteso che dal ricorso si evinceva che appunto il ricorrente era tra coloro che aveva frequentato i corsi dopo la suddetta data.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., è inammissibile in quanto la questione prospettata non configura, neppure astrattamente, un errore materiale, bensì un’omissione valutativa di fatti documentali decisivi del giudizio, ovvero un’erronea valutazione o percezione del contenuto di documenti.

Infatti, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia accolto la sua impugnazione, sebbene il suo nominativo fosse, a suo dire, incluso nell’elenco dei medici aventi diritto al richiesto risarcimento poiché avrebbe frequentato i corsi di specializzazione dopo il 29.1.82. E’ evidente che la doglianza non riguardi un mero errore materiale, bensì un omesso esame dei documenti prodotti.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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