Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25211 del 11/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25211
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27344-2016 proposto da:
G.S., e M.M. elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO n. 436, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BARBONI, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO
PIERMARTIRI;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F.
(OMISSIS), in persona del curatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI n. 1, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANDREA BARTOLINI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 8236/2016 del TRIBUNALE DI ANCONA,
depositato il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
G.S. e M.M. chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione per la somma di Euro 2.925.000,00, in prededuzione;
sostennero di esser stati costretti a rinunciare all’acquisizione della partecipazione totalitaria nella società Bora Poland dopo aver rilevato che dalla sede produttiva di tale società controllata erano stati asportati i macchinari e le attrezzature tecniche, svuotato interamente il magazzino e compiuti pagamenti e atti di gestione da parte dell’amministratore B.E.;
in sede di insinuazione dissero di vantare un credito da risarcimento del danno, poichè la curatela fallimentare aveva omesso di esercitare gli obblighi di vigilanza e custodia e di impedire all’amministratore della fallita di continuare, tramite altre società; a esercitare l’attività d’impresa di Bora Poland;
la domanda è stata respinta dal giudice delegato e l’opposizione è stata a sua volta respinta dal tribunale di Ancora, in quanto non era possibile profilare, in concreto, alcuna responsabilità del curatore in ordine all’evento generatore del pregiudizio lamentato dagli opponenti; invero i macchinari e le attrezzature della società Bora Poland erano risultati da questa detenuti in uso precario e rimossi in base a un legittimo e non comprimibile diritto dei proprietari estranei al fallimento; e in ogni caso il curatore aveva provveduto a rendere gli offerenti costantemente edotti degli accadimenti succedutisi tra il bando di gara e la data fissata per la vendita;
G. e M. ricorrono adesso per cassazione sulla base di due motivi, denunziando la violazione e falsa applicazione DELLA L. Fall., artt. 42, 30, 31,38,44,104 e 104-bis, nonchè dell’art. 2043 c.c.;
la curatela resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
i ricorrenti censurano il tribunale per ritenuto non sussistente obbligo del curatore di impedire all’amministratore della fallita di continuare, tramite altre società allo stesso riconducibili, di esercitare autonomamente e senza alcun controllo l’attività d’impresa, e per aver escluso la configurabilità di un danno risarcibile a favore di essi aggiudicatari, costretti a rinunciare all’acquisto a causa della condotta omissiva del curatore in punto di obblighi di diligente custodia del patrimonio fallimentare;
il ricorso è inammissibile poichè appare evidente che i motivi articolati, pur denunciando l’astratta violazione di norme di legge, mirano in realtà a censurare l’apprezzamento di fatto della corte territoriale, in ordine all’effettività in concreto delle paventate violazioni degli obblighi di vigilanza e custodia, e in ordine al nesso di causalità rispetto all’avvenuta rinuncia all’acquisto della partecipazione;
le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 14.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018