Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25211 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16606/2015 proposto da:

F.G., F.L., C.M.T.,

F.L., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO 61, presso lo studio dell’avvocato VALTER ARNALDO

PECORARO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

DI TURSI, come da mandato e procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2509/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO, emessa il

1/12/2014 e depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2509/23/14, depositata il 23 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno – ha accolto l’appello proposto dall’allora Agenzia del Territorio nei confronti dei contribuenti menzionati in epigrafe, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Livorno, che aveva, invece, accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia, nel procedere d’ufficio all’accatastamento dell’unità immobiliare ivi descritta, aveva provveduto ad attribuirle la rendita catastale presunta. Nella fattispecie si trattava di fabbricato costruito abusivamente dal dante causa dei suddetti contribuenti, i quali ultimi, in sede di denuncia di successione, avevano dichiarato il terreno del proprio dante causa F.S., sul quale egli aveva edificato detto fabbricato nel Comune di Portoferraio nel 1998, venendo poi l’immobile abusivo sottoposto a sequestro penale, con nomina di custode giudiziario, ed a conseguente ordine di demolizione, tuttora non eseguito, sebbene fosse passata in giudicato la sentenza penale di condanna del F.S. per le violazioni urbanistiche da lui commesse.

Avverso la pronuncia della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate, successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, resiste con controricorso. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, convertito dalla L. n. 1249 del 1939, D.M. n. 28 del 1998 e del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’accatastabilità del fabbricato, sebbene lo stesso, in ragione delle sopraindicate condizioni, fosse privo di qualsiasi possibile fruizione da parte dei contribuenti e quindi mancante di qualsivoglia potenzialità funzionale e reddituale.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo l’erroneità dell’impugnata pronuncia quanto all’affermata scissione degli effetti tra momento dell’attribuzione della rendita catastale e quello dell’imposizione fiscale da parte degli enti competenti.

A prescindere anche dal rilievo afferente alla tecnica redazionale del ricorso mediante assemblaggio del contenuto di interi atti (iniziando dall’avviso di accertamento impugnato) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte si pone – ciò comportandone l’inammissibilità – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., tra le molte, Cass. sez. unite 17 luglio 2009, n. 16228; Cass. sez. unite 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. sez. 6-5, ord. 9 luglio 2013, n. 17002; Cass. sez. 6-5, ord. 22 luglio 2013, n. 18020; Cass. sez. 6-5, ord. 22 novembre 2013, n. 26277; Cass. sez. 5, 3 dicembre 2014, n. 25442; Cass. sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015, n. 22185), principio che parte ricorrente invece invoca proprio per giustificare la tecnica redazionale impiegata, il primo motivo risulta manifestamente infondato ed il secondo inammissibile anche in relazione ad altro profilo.

Quanto al primo motivo, premesso che, tra le norme oggetto di denuncia di violazione o falsa applicazione, l’indicazione da parte dei ricorrenti del “D.L. n. 28 del 2010” costituisce frutto di evidente refuso, deve convenirsi con l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la sola esistenza nella realtà fattuale dell’immobile ne determina, a norma delle leggi vigenti in materia, l’obbligo di accatastamento; sicchè, ove a ciò non provveda, sul quale, come nella fattispecie in esame, il proprietario del terreno su cui l’immobile accede, l’Amministrazione deve procedere ad attivare la relativa procedura, con l’attribuzione al fabbricato della rendita catastale presunta, in virtù di quanto sancito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 8 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Nè può condividersi l’affermazione dei ricorrenti secondo cui il R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3 e 5, ed il regolamento approvato con D.M. n. 28 del 1998, (art. 2) – definendo il concetto di unità immobiliare ai fini dell’accatastamento con riferimento all’utilità della stessa a produrre reddito proprio, in ragione, quindi, della presenza di potenzialità di autonomia funzionale e reddituale ed escludendo in radice, relativamente alla fattispecie concreta in esame, che l’immobile possa essere considerato foriero di utilità alcuna per la produzione di reddito proprio – giustificherebbero la non assoggettabilità dell’immobile stesso ad accatastamento. Ciò non solo si pone in evidente contrasto con la finalità propria dell’accatastamento in ragione di quella che è da intendersi come idoneità in astratto di un’unità immobiliare, per il solo fatto della sua materiale esistenza, a produrre un reddito proprio, ma porterebbe alla conclusione, invero aberrante, già evidenziata nella sentenza impugnata, che i contribuenti, sfruttando le conseguenze di un illecito di natura penale del proprio dante causa, ne trarrebbero addirittura un beneficio, quanto all’esenzione dell’immobile, in quanto non accatastato, da tassazione.

Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile, essendo carente di interesse all’impugnazione. Va ricordato in proposito l’indirizzo di questa Corte che, con riferimento alla censura di violazione di norma di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ne ravvisa la sussistenza in relazione alla presenza di un’utilità giuridica concreta alla pronuncia di accoglimento, che non può quindi consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (cfr., tra le altre, Cass. sez. lav. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. sez. 1; 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. sez. 3, 26 luglio 2005, n. 15623).

Detto interesse non può dunque proiettarsi, in questa sede, sul piano delle ulteriori conseguenze che riguardano la sottoposizione ad imposizione fiscale dell’unità immobiliare (come ad esempio riguardo alla sottoposizione dello stesso, secondo le annualità, ad imponibile ICI o IMU da parte del Comune di Portoferraio), tema che non potrà che essere oggetto di eventuale contenzioso che vedrà i contribuenti opposti all’ente locale. Al riguardo appare, infine, utile, comunque, anche a corredo delle osservazioni svolte con riferimento al primo motivo, ricordare che questa Corte, riguardo proprio ad imposizione ICI, in relazione alla normativa anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, ha affermato il principio della soggezione in ogni caso a detto tributo d’immobile sottoposto a sequestro penale, sino a che non diventasse definitiva la confisca di seguito disposta (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14678; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22216).

Le considerazione sopra esposti, contenute nella relazione depositata in atti ex art. 380 bis c.p.c., sono integralmente condivise dal collegio, non apparendo idonee le ulteriori argomentazioni svolte dai ricorrenti a pervenire a diverse conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato, in quanto manifestamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, infine che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre

2016

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