Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25210 del 17/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16430-2020 proposto da:
U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, in PIAZZA DEI CONSOLI,
62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI, con procura speciale in
atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/02/2020
in R.G. 3768/19;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO
CAIAZZO.
Fatto
RILEVATO
Che:
U.S., cittadino del Pakistan, propose opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; il Tribunale di Ancona, con decreto del 29.2.2020, ha rigettato il ricorso, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili, poiché generiche e contraddittorie circa la data dell’espatrio; non sussistevano i presupposti delle protezioni internazionale, sussidiaria (per quanto emerso dalle fonti esaminate) ed umanitaria, per mancanza di indici di vulnerabilità.
U.S. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Conv. Ginevra, art. 1, del D.Lgs. n. 2541, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25, art. 8, comma 3, dell’art. 115 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, omettendo il dovere di cooperazione istruttoria.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, del D.Lgs. n. 25, art. 32, per non aver il Tribunale riconosciuto condizioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria, non considerando lo sradicamento del ricorrente dal paese d’origine e l’attività svolta quale indice d’integrazione sociale.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo tende genericamente al riesame dei fatti inerenti alla valutazione di credibilità del ricorrente che il Tribunale ha effettuato con adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché generico e diretto al riesame dei presupposti della protezione umanitaria, avendo il Tribunale escluso l’integrazione sociale del ricorrente e la sussistenza di condizioni di vulnerabilità, considerata la mancanza di attività lavorativa e la presenza in Pakistan del nucleo familiare del ricorrente.
Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021