Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25210 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. un., 10/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 10/11/2020), n.25210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7139-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n.

577/2019 depositata il 25/02/2019 nella causa tra:

S.S.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

ASSESSORATO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA E FORESTE, ASSESSORATO

REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE

FORESTE;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Presidente Dott. LUCIA TRIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del

giudice ordinario.

 

Fatto

RITENUTO

che S.S. ha adito il Tribunale di Caltanissetta in via principale chiedendo – previa disapplicazione del decreto del Direttore generale del Dipartimento regionale foreste n. 410 del 2007 con il quale era stato disposto il proprio inquadramento nel Corpo Forestale della Regione Sicilia nonchè del successivo decreto n. 32 del 2009 di essere inquadrato a decorrere dal luglio 2007 nell’ambito del personale regionale, sulla base del criterio funzionale, come guardia scelta forestale, categoria C, posizione economica C5 con il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali susseguitesi nelle more in favore dei dipendenti del suddetto Corpo forestale con l’anzidetto livello di inquadramento richiesto, in relazione al titolo di studio posseduto e all’anzianità di servizio nonchè all’equivalenza delle relative mansioni a quelle proprie di assistente capo, da ultimo svolte nel Corpo Forestale dello Stato;

che, in via subordinata, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella categoria C, posizione economica “1”, sin dal mese di luglio 2006 e, in via ulteriormente subordinata, domandava il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inerzia e del ritardo colpevole del suindicato Dipartimento regionale, pari alle differenze retributive fra quanto percepito dal luglio 2006 e quanto avrebbe dovuto percepire per effetto dell’inquadramento nel livello C1;

che il Tribunale adito, con sentenza n. 860 del 2011, ha declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo;

che, pertanto, lo S. ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi al TAR per la Sicilia, Palermo;

che alla prima udienza di trattazione il Presidente del Collegio, alla presenza dei difensori delle parti costituite, ha posto la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che, con ordinanza 25 febbraio 2019, n. 577, il TAR adito ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, precisando, in primo luogo, che il Corpo forestale regionale non può essere assimilato ad un Corpo di polizia e sottolineando poi che diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Caltanissetta – lo S. non aspira ad ottenere una diversa configurazione dell’asseto macro-organizzativo dell’Amministrazione di appartenenza, ma mira soltanto ad avere, nel Corpo Forestale regionale, in applicazione del criterio funzionale, il riconoscimento di un inquadramento migliore rispetto a quello attribuitogli, in quanto ritenuto più aderente alle mansioni effettivamente svolte;

che, pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perchè il petitum sostanziale fatto valere dal ricorrente è rappresentato dall’accertamento del diritto ad essere inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, a decorrere dal mese di luglio 2007, con correlativo diritto alle progressioni orizzontali medio tempore avvenute;

che nessuna delle parti del giudizio ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., che ne ha chiesto l’accoglimento con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ritiene che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, come sostenuto dal TAR per la Sicilia, Palermo, in conformità con la recente decisione di queste Sezioni Unite 4 luglio 2018, n. 17535, relativa ad una fattispecie sovrapponibile alla presente e in accoglimento delle conclusioni del Pubblico ministero;

che occorre premettere, in linea generale, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2 stesso D.Lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276);

che in base al comma 4 suddetto art. 63 “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” le quali possono anche essere anche procedure concorsuali interne purchè configurino “progressioni verticali” e non progressioni meramente economiche, o che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportino il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo (di recente: Cass. 11 aprile 2018, n. 8985);

che, inoltre, rimangono devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (di cui allo stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3), situazione che non si verifica per il personale del Corpo Forestale delle diverse Regioni, che è legato alla Regione di appartenenza da un rapporto di lavoro pubblico privatizzato (Corte Cost., sentenza n. 40 del 2007 e Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25254);

che in tale ultimo ambito la – residuale – giurisdizione del giudice amministrativo tuttora prevista concerne esclusivamente le controversie in cui la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le P.A. definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass. SU 27 febbraio 2017, n. 4881);

che, in particolare, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo soltanto le controversie nelle quali si contestano “frontalmente” gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, i cui “diretti” effetti pregiudizievoli siano messi in discussione a tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione, che è pur sempre atto presupposto, rispetto agli atti di gestione dei rapporti di lavoro, ma rispetto al quale, in questi casi, non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, visto che esso presuppone che il giudizio investa direttamente atti di gestione del rapporto, anche dirigenziale, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti di sfondo, che, in quanto tali, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, possono essere disapplicati dal giudice ordinario, se illegittimi, “quando siano rilevanti ai fini della decisione”;

che, in base alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della “causa petendi” (vedi: Cass. SU 15 dicembre 2016, n. 25836 e Cass. SU 9 febbraio 2015, n. 2360), muovendo dalla premessa secondo cui nell’interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire, il che significa che, ad esempio, non rileva di per sè che la pretesa giudiziale sia stata prospettata dinanzi al giudice ordinario come richiesta di annullamento di un atto amministrativo se l’oggetto della domanda risulti essere la richiesta di tutela di un diritto soggettivo che si assume leso da un atto di gestione del rapporto di lavoro adottato dalla P.A. come datrice di lavoro (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846; (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677; Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4227);

che dagli atti processuali – direttamente esaminabili in questa sede (vedi, per tutte: Cass. SU 21 aprile 2015, n. 8074) – risulta in modo evidente che il petitum sostanziale fatto valere dallo S. è rappresentato dall’accertamento del diritto ad essere inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, a decorrere dal mese di luglio 2007, con correlativo diritto alle progressioni orizzontali medio tempore avvenute;

che, in particolare, il ricorrente – inquadrato nel Corpo forestale regionale nella categoria B, posizione economica B2 – ha formulato la suddetta domanda muovendo dalla premessa secondo cui il proprio inquadramento non avrebbe dovuto essere effettuato in base alle tabelle di equiparazione di cui al decreto Pres. Reg. 20 aprile 2007, ma secondo il criterio funzionale in base al quale ha chiesto di essere inquadrato, nell’ambito del personale regionale, come guardia scelta forestale, categoria C, posizione economica C5 in considerazione del titolo di studio posseduto e dell’anzianità di servizio, nonchè dell’equivalenza delle relative mansioni rispetto a quelle proprie dell’assistente capo, da ultimo svolte nel Corpo Forestale dello Stato;

che, pertanto, il ricorrente inequivocabilmente ha fatto valere la lesione di un diritto soggettivo – al superiore inquadramento – asseritamente subita dalla P.A. quale datrice di lavoro, sicchè la controversia è devoluta al giudice ordinario, senza che rilevi in contrario la preventiva richiesta di disapplicazione del decreto di inquadramento nel Corpo Forestale della Regione Sicilia n. 410 del 2007 e degli atti conseguenti;

che, d’altra parte, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Caltanissetta, lo S. non ha certamente chiesto una diversa configurazione dell’asseto macro-organizzativo dell’Amministrazione di appartenenza, visto che il suddetto decreto è un atto di micro-organizzazione, assunto dalla P.A. con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario, il quale, come si è detto, può anche disapplicarlo se ne ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1;

che in conclusione, il denunciato conflitto negativo di giurisdizione deve essere composto dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro);

che pertanto deve essere cassata la sentenza n. 860 del 2011 del Tribunale di Caltanissetta e le parti devono essere rimesse dinanzi a tale Tribunale, in diversa composizione;

che non occorre procedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, componendo il denunciato conflitto negativo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza 20 settembre 2011, n. 860 del Tribunale di Caltanissetta e rimette le parti dinanzi a tale Tribunale, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA