Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25210 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 08/10/2019), n.25210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3796-2016 proposto da:

FARMACIA M. DEL DOTT. A.M. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. M.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO SALICETO, 4, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MERCOGLIANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CATERINA CELESTINO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Direttore

Generale, Dott. MA.RA., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO NUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BROGNO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 881/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte: ritenuto che la questione oggetto del ricorso presenti profili di connessione con quella – relativa alla decorrenza, sulle prestazioni di assistenza farmaceutica, degli interessi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ex art. 5 – oggetto del ricorso Rg. n. 1432/17, in merito alla quale questa Sezione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte, affinchè valuti la sussistenza dei presupposti per provvedere ex art. 374 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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