Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2521 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 27/09/2016, dep.31/01/2017),  n. 2521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1130-2012 proposto da:

F.A., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

FINTANG DI T.R. & C, SAS (OMISSIS) IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE FELICE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO BERGAMASCHI,

GIOVANNA MACCABONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza. n. 990/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Aloisi Roberto Giovanni difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. De Felice Sergio difensore della controricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

infondato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9-9-1998 la sas Badia Piccola di T.R. & C. conveniva dinanzi al Tribunale di Brescia Fr.Ra. e F.A., assumendo di essere proprietaria, in forza del contratto di compravendita del (OMISSIS), di un’unità immobiliare in (OMISSIS), comprensiva del mappale (OMISSIS), e lamentando che i convenuti avevano ostruito l’accesso dal mappale (OMISSIS) alla chiesa ed alla via comunale, nonchè costituito illegittime servitù di luci e vedute a carico del fondo di sua proprietà. Sulla base di tali premesse, l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dei luoghi ed alla eliminazione delle illegittime servitù di veduta, oltre al risarcimento dei danni.

Il processo, interrotto per la morte di Fr.Ra., veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi.

Con sentenza in data 3-10-2006 il Tribunale adito, qualificata come rivendica l’azione proposta dall’attrice, la rigettava, per difetto della prova rigorosa della proprietà della porzione della particella (OMISSIS) in contestazione; respingeva altresì la domanda di eliminazione di illegittime servitù di veduta, sia perchè non bene identificate, sia perchè le vedute eventualmente aperte erano state realizzate a distanza legale.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attrice.

Con sentenza in data il 23-11-2010 la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento per quanto di ragione del gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava F.A., in proprio e quale erede di Fr.Ra., e Fr.Al., M., at. e Co., quali eredi di Fr.Ra., alla riduzione in pristino dei luoghi relativamente al mappale n. (OMISSIS) sino alla proprietà Badia Alta; confermava, invece, il rigetto delle altre domande attoree.

La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, riqualificata la domanda volta alla riduzione in pristino come negatoria servitutis, osservava che, a fronte del titolo di proprietà prodotto dall’attrice (atto di compravendita del (OMISSIS)), non contestato dagli appellati, questi ultimi non avevano dimostrato la legittimità del loro comportamento, consistito, secondo quanto accertato dal C.T.U., nella incorporazione del mappale (OMISSIS) in contestazione nella loro proprietà, mediante la costruzione, da un lato, di un muro di mattoni forati, che chiudeva il passaggio tra lo stesso mappale e l’appendice, e dall’altro lato, verso la Chiesa, di altro muro, che chiudeva parimenti il passaggio. In particolare, secondo il giudice del gravame, non risultava provato il dedotto possesso ab immemorabile della porzione di terreno in contestazione.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso F.A., in proprio e quale erede di Fr.Ra., e Al., Ma., at. e Co., quali eredi di Fr.Ra., sulla base di un unico motivo.

La Fintang di T.R. & C. sas (già Badia Piccola di T.R. & C. sas) ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., nonchè la erronea applicazione dei principi sanciti in tema di onere della prova dall’art. 2697 c.c. Deducono, in particolare, che l’azione di rivendicazione ha carattere essenzialmente recuperatorio, in quanto proposta nei confronti del possessore del bene, laddove l’azione negatoria servitutis presuppone che l’attore abbia il godimento e, quindi, il possesso del bene. Rilevano che, nella specie, avendo l’attrice affermato di essere proprietaria del mappale (OMISSIS), ed avendo i convenuti dedotto di avere “ab immemorabile” il possesso della porzione di area, ed essendo sorta, pertanto, una controversia sulla proprietà del bene, l’azione andava qualificata come rivendica; con la conseguenza che l’attrice doveva supportare la propria pretesa di riduzione in pristino attraverso la prova rigorosa della proprietà del bene.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che l’azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo (Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 2912-2014 n. 27405). Inoltre, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall’altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L’azione, infatti, non mira all’accertamento dell’esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell’attività lesiva, mentre al convenuto incombe l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 23-1-2007 n. 1409; Cass. 15-10-2014 n. 21851).

Nella specie, la Corte di Appello, sulla base dei fatti prospettati dall’attrice e del petitum richiesto, ha correttamente qualificato l’azione proposta dalla Badia Piccola come negatoria servitutis e non come rivendicazione. La domanda, infatti, non è diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza del diritto di proprietà della società istante, ma mira a difendere la libertà del fondo e alla cessazione dell’attività lesiva posta in essere dai convenuti mediante l’erezione di un muro che ostruisce il preesistente passaggio dalla particella (OMISSIS) alla chiesa ed alla strada comunale.

L’attrice, di conseguenza, non era gravata dal rigoroso onere probatorio della proprietà che caratterizza l’azione di rivendicazione, ma era tenuta solo a dimostrare di avere posseduto il bene in base ad un valido titolo d’acquisto, nella specie rappresentato dall’atto di compravendita del (OMISSIS), non contestato dai convenuti; laddove incombeva su questi ultimi l’onere di dimostrare l’esistenza di uh titolo che li legittimava all’alterazione dei luoghi.

Tale onere probatorio non è stato assolto dai resistenti, avendo il giudice del gravame dato atto, con apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, che questi ultimi non hanno, fornito alcuna dimostrazione del loro diritto di procedere alla modificazione dello stato dei luoghi.

2) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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