Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2521 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2521 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 26522-2012 proposto da:
SCRUFARI STEFANO SCRSFN56P03L407C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANT’ALBERTO MAGNO 9, presso lo
studio dell’avvocato SEVERINI GAETANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TAVANI PAOLA, giusta mandato in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO;

– intimata avverso la sentenza n. 52/06/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA, depositata il 26/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Data pubblicazione: 05/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Condono
Reg. Gen. 26522/2012
RICORRENTE: Stefano Scrufari
INTIMATO: AGENZIA DELLE ENTRATE

La Agenzia non

si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere accolto essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’atto con
cui la Amministrazione richiede il pagamento dell’IRAP non versata ha natura di atto impositivo,
con cui la Amministrazione decide sulla assoggettabilità ad IRAP dei redditi professionali del
contribuente. Il contribuente del resto fino al 2006 era obbligato a compilare i dati relativi all’IRAP,
pur manifestando con la dizione “0” apposta nella casella della somma dovuta la propria
convinzione di non essere soggetto a imposta.

Pqm
La Corte accoglie il riscorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 23 gennaio 2014
Il presid

e r.latore

Il sig. Stefano Scrufari
ricorre avverso l’atto 93549 del 17 agosto 2012 con cui la Agenzia ha
respinto la sua domanda di sanatoria ex art. 16 legge 289/2002 e art. 39 12° comma D.L. 98/2011

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