Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2521 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22419-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA

DONZELLA, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITAS, – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI – SOCIETA’

MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI,

25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AGOSTINELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2586/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, M.S. e la spa RSA esponendo che il giorno (OMISSIS), mentre conduceva il proprio motociclo, era stato travolto dall’autovettura Fiat Panda di proprietà di M.S. e dallo stesso condotta. Il sinistro si sarebbe verificato per colpa del conducente dell’autovettura che, nonostante la presenza di un segnale di dare la precedenza, avrebbe proseguito la marcia finendo con il travolgere il motociclo. Incardinato il contraddittorio, interveniva la S.p.A. Groupama, assicuratore di C., surrogandosi nei diritti dei convenuti;

con ordinanza del 29 luglio 2016, il Giudice di pace ordinava l’estromissione dal giudizio della S.p.A. Groupama, dichiarando d’ufficio la propria incompetenza per territorio e indicando quale giudice competente quello di Tivoli o di Genova;

avverso tale provvedimento proponeva appello il C. chiedendo l’ammissione dei mezzi istruttori della consulenza tecnica. Si costituiva in giudizio S.p.A. ITAS, già S.p.A. RSA, contestando la domanda;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2019, riformava la pronunzia sulla competenza territoriale, ma respingeva la domanda di risarcimento dei danni senza ammettere i mezzi di prova richiesti;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.G.. Resiste con controricorso l’Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni-società mutua di Ass.ni (ITAS), che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112, 115, 116 e 232 c.p.c. e art. 2697 c.c. e della L. n. 124 del 2017 e l’omessa motivazione su una circostanza determinante per il giudizio. L’attore avrebbe richiesto già con l’atto di citazione il risarcimento dei danni, documentati attraverso la produzione sanitaria relativa alle lesioni subite. Nonostante tali elementi, il Tribunale avrebbe rigettato la domanda, in assenza della prova dell’intervento della pubblica autorità in occasione del sinistro e del nome dei testimoni, non emergente dal modello CID e dall’atto di citazione. Con riferimento ai mezzi istruttori, parte attrice avrebbe richiesto, sin dal primo grado, l’ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale e tali istanze sarebbero state rigettate. Con riferimento all’interrogatorio, in difetto assoluto di motivazione; con riferimento alla prova testimoniale, la richiesta sarebbe stata disattesa perchè “non consentirebbe di raggiungere un genuino e convincente risultato” e perchè non sarebbero stati indicati nominativamente i testimoni. Al contrario tale indicazione emergerebbe dagli atti di causa. Quanto alla valenza probatoria del modulo CID, il Tribunale ne avrebbe negato il valore confessorio senza una specifica motivazione, omettendo anche di pronunziarsi sulla richiesta di consulenza ufficio;

il ricorso è fondato. Il giudice di appello ha erroneamente ritenuto applicabile il divieto di escutere i testi non preventivamente indicati nella richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi della L. n. 124 del 2017; disciplina non applicabile al giudizio in oggetto, senza tenere conto che la richiesta era stata formulata in primo grado, con indicazione del nominativo dei testimoni, fatta in udienza e reiterata in appello;

nello stesso modo, il rigetto della richiesta di interrogatorio formale è privo di motivazione, relativamente ad una prova costituenda astrattamente idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia di altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, il giudice di secondo grado ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale e di prova testimoniale, con una motivazione errata, con riferimento ai presupposti per l’ammissione della provai testimoniale e, priva di argomentazioni, riguardo alla rilevanza dell’interrogatorio formale. All’esame di tali profili provvederà il giudice del rinvio che, all’esito di quelle valutazioni, provvederà ad attribuire il corretto valore probatorio al modulo CID, sulla base della giurisprudenza di questa Sezione ed a considerare la eventuale rilevanza della richiesta di consulenza d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA