Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2521 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. I, 02/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 530-2010 proposto da:
M.A.L. ((OMISSIS)) in qualità di procuratore
di MO.AN. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 29124/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 29.10.08, depositata il 11/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che l’Avv. Alfonso Luigi Marra, quale difensore di Mo.An., con ricorso del 22 dicembre 2 009, ha chiesto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte di cassazione n. 29124/08 dell’11 dicembre 2008, laddove la Corte, nel dispositivo della stessa sentenza, condannando il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente – Mo.
A., non ne ha disposto la distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.
Considerato che il denunciato errore materiale sussiste;
che, infatti, dagli atti del processo emerge che il predetto difensore di Mo.An. aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosene antistatario;
che, pertanto, detto errore materiale deve essere corretto;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9438 del 2002, pronunciata a sezioni unite, e 10203 del 2009).
P.Q.M.
Visti gli artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. e art. 121 disp. att. cod. proc. civ.;
Accoglie il ricorso e dispone che: a) il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 29124/08 dell’11 dicembre 2008 sia corretto, nel senso che alla fine dello stesso dispositivo deve aggiungersi l’espressione “da distrarsi in favore dell’avv. Marra Alfonso Luigi dichiaratosene antistatario”; b) la presente ordinanza sia annotata sull’originale della stessa sentenza n. 29124/08 dell’11 dicembre 2008 e sia notificata alle parti a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011