Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2521 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. I, 02/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 530-2010 proposto da:

M.A.L. ((OMISSIS)) in qualità di procuratore

di MO.AN. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29124/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 29.10.08, depositata il 11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. Alfonso Luigi Marra, quale difensore di Mo.An., con ricorso del 22 dicembre 2 009, ha chiesto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte di cassazione n. 29124/08 dell’11 dicembre 2008, laddove la Corte, nel dispositivo della stessa sentenza, condannando il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente – Mo.

A., non ne ha disposto la distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Considerato che il denunciato errore materiale sussiste;

che, infatti, dagli atti del processo emerge che il predetto difensore di Mo.An. aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosene antistatario;

che, pertanto, detto errore materiale deve essere corretto;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9438 del 2002, pronunciata a sezioni unite, e 10203 del 2009).

P.Q.M.

Visti gli artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. e art. 121 disp. att. cod. proc. civ.;

Accoglie il ricorso e dispone che: a) il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 29124/08 dell’11 dicembre 2008 sia corretto, nel senso che alla fine dello stesso dispositivo deve aggiungersi l’espressione “da distrarsi in favore dell’avv. Marra Alfonso Luigi dichiaratosene antistatario”; b) la presente ordinanza sia annotata sull’originale della stessa sentenza n. 29124/08 dell’11 dicembre 2008 e sia notificata alle parti a cura della cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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