Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2521 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2521 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 9208/2014 proposto da:
Dragone Massimiliano, elettivamente domiciliato in Roma, Via F.P.
de’ Calboli n.54, presso lo studio dell’avvocato Papandrea Francesco,
rappresentato e difeso dall’avvocato De Marco Antonio, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
– intimata nonchè contro

Data pubblicazione: 01/02/2018

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
di San Valentino n.21, presso lo studio dell’avvocato Carbonetti
Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Dragone Massimiliano;
– intimato avverso la sentenza n. 300/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 27/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 27/3/2013, la Corte d’appello di L’Aquila,
in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a. nei confronti di Massimiliano Dragone avverso la
sentenza del Tribunale di Pescara, dichiarativa della nullità del
contratto My way, n.172527, sottoscritto in data 23/5/2000, con

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

condanna della Banca alla restituzione delle somme ricevute in
adempimento del contratto, oltre interessi, ha rigettato la domanda
del Dragone.
Nello specifico e per quanto ancora rileva, la Corte d’appello,
conformemente alla valutazione del Tribunale, ha ritenuto la Banca
inadempiente agli obblighi di informativa sulla reale natura del
contratto, in mancanza della produzione degli allegati al contratto, sì

1,

che tale carenza probatoria impediva di valutare l’adeguatezza delle
informazioni fornite; che la Banca non aveva adempiuto agli obblighi
di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob 11522 del 1998, da
ciò conseguendo non la nullità del contratto, ma la responsabilità
precontrattuale o contrattuale(a seconda che le violazioni si

contratto-quadro, destinato a regolare i successivi rapporti, o
riguardino

le

operazioni

di

investimento-disinvestimento),

eventualmente quest’ultima idonea a determinare la risoluzione.
Ciò posto, la Corte d’appello ha esaminato la domanda subordinata di
risoluzione per grave inadempimento, ritenendola fondata (pag.10),
per poi (pag.11) ritenere la responsabilità precontrattuale «in
relazione al contratto di acquisto dei titoli»; ha quindi valutato la
domanda risarcitoria, ritenuta proposta dal Dragone anche in via
autonoma, come tale collegabile alla ritenuta responsabilità
precontrattuale, e ha concluso per il rigetto, rilevando che, pur non
contestata la soppressione del fondo comune di investimento
denominato Spazio Finanza Concentrato senza alcuna ulteriore
pattuizione in relazione all’acquisto di ulteriori prodotti finanziari,
l’appellato non aveva fornito alcun elemento probatorio nell’ottica
risarcitoria, ed aveva chiesto, anche in sede di precisazione delle
conclusioni, la restituzione delle somme versate secondo le regole
della restituzione dell’indebito senza fornire« quegli elementi di fatto
(tipo di azioni, loro quantità, per esempio) necessari per verificare
l’eventuale residuo valore dei prodotti acquistati nel loro complesso e
compararli ai costi posti a suo carico dal contratto»; ha escluso infine
la possibilità di procedere ad una valutazione equitativa, spettando
alla parte dare la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Ricorre avverso detta pronuncia Massimiliano Dragone, con ricorso
affidato a quattro motivi, illustrato con memoria.

verifichino nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del

Si difende la Banca ed avanza ricorso incidentale condizionato basato
su di un motivo.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia

sull’eccepita nullità del contratto per violazione dell’art.1322 cod.civ.
per trattarsi di contratto aleatorio unilaterale, domanda proposta
nella memoria di replica del 12/9/2005, ex art.6 del d.lgs. 5/2003.
Col secondo motivo, si duole dell’omessa pronuncia in merito alla
domanda di annullamento del contratto per errore essenziale e
riconoscibile.
Col terzo, del vizio di motivazione e della violazione dell’art.1456 cod.
civ.„ in relazione all’intervenuta soppressione delle quote del fondo
“Spazio Finanza Concentratde col quarto del vizio di motivazione in
relazione alla domanda di risoluzione per l’acquisto di quote
sostitutive da parte della Banca, in assenza di pattuizione per iscritto
col cliente.
Con

l’unico

mezzo

del

ricorso

incidentale

condizionato

all’accoglimento del motivo sub 4 del ricorso, la Banca si duole
dell’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della domanda di
risoluzione a seguito della soppressione del Fondo comune di
investimento‘’Spazio Finanza Concentratj, introdotta nella comparsa
di costituzione in grado d’appello.
Il primo motivo del ricorso principale va accolto, per le ragioni di
seguito indicate.
Sul prodotto finanziario denominato My way questa Corte si è
espressa ( in senso analogo alle pronunce 19559/2015 e, tra le altre,
2900/2016,

3949/2016,

denominato 4You)

10942/2016 sull’omologo

nelle pronunce 22950/2015

contratto

e 15409/2016,

(1

affermando che detto contratto, fondato su operazioni tra loro
collegate, consistenti nell’erogazione, da parte della banca al cliente,
di un mutuo trentennale a tasso fisso, da estinguersi in rate mensili,
per l’acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti o emessi dalla
stessa banca, o da sue controllate, e contestualmente costituiti in
pegno in favore della mutuante a garanzia del rimborso del

finanziamento, non è riconducibile alla nozione di “servizio
accessorio” previsto dall’art. 1, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 58 del
1998, ma rientra tra i “servizi di investimento”, di cui all’art. 1,
comma 5, del menzionato decreto: esso costituisce un contratto
atipico unitario, attesa la indissolubile connessione tra varie
operazioni (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito
titoli, conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso
del finanziamento) nelle quali formalmente si scompone, onde unica
ne è la causa, che va autonomamente vagliata in quanto derivante
dalla combinazione originale di più tipi negoziali, idonea a produrre un
unitario regolamento di interessi.

E’ stato altresì affermato che il

contratto “My way” non è meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322,
comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l’acquisto
di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca
che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a
garanzia dell’eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone
l’alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte
dell’obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d’interesse
non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la
banca consegue vantaggi certi e garantiti; né il rischio
dell’inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell’alea
contrattuale, così incidendo nel meccanismo funzionale del rapporto,
atteso che l’interesse al corretto adempimento del proprio debitore è
circostanza comune ad ogni contratto.

r

Ciò posto, in relazione alla questione se il giudizio di meritevolezza
appartenga all’ordinario giudizio di attribuzione del corretto

nomen

iuris alla fattispecie dedotta in giudizio o se si debba ritenere che lo
stesso introduca un tema d’indagine nuovo, si è tra le ultime espressa
la pronuncia 2900/2016, che, sviluppando quanto già rilevato nella
precedente sentenza 22950/2015, ha concluso nel senso di ritenere

che «il giudizio di meritevolezza, sulla base della ricostruzione del
tessuto negoziale risultante dalla sentenza impugnata costituisce
un’operazione di qualificazione giuridica del tutto rientrante nella
funzione officiosa del giudice di legittimità, non introducendo una
nuova o diversa questione rilevabile d’ufficio, dal momento che
l’oggetto dell’indagine, rispetto alla declaratoria di nullità per
violazione di norme imperative che ha costituito l’oggetto 17
dell’esame del giudice del merito nel presente giudizio, è
sostanzialmente sovrapponibile, dovendosi applicare non tanto il
parametro del proibito quanto quello dell’agiuridico (come
efficacemente sottolineato da Cass. 22950 del 2015) al fine di
formulare il giudizio di meritevolezza. La soluzione negativa
determina la conseguenza dell’improduttività degli effetti del
contratto fin dall’origine dal momento che non sussiste una ragione
giustificativa plausibile del vincolo, il quale non merita tutela e non è
coercibile, restando indifferente per l’ordinamento. Il contratto
atipico, all’esito del giudizio d’immeritevolezza, deve ritenersi
inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo
di regole che ne compongono la struttura. Tale è la conseguenza della
“irrilevanza giuridica” del medesimo. La valutazione da svolgere è,
pertanto, del tutto simile a quella riguardante l’accertamento della
validità o invalidità del contratto ex art. 1418 cod. civ., anzi deve

i

ritenersi che l’indagine relativa alla tipicità od atipicità del contratto,

I

g

alla sua unitarietà o scindibilità, costituisce un accertamento
preliminare indefettibile».
Ne consegue che la questione della meritevolezza ex art.1322,
comma 2, cod. civ., introdotta nel giudizio di cui si tratta dal Dragone
con la memoria di replica ex art.6 del d.lgs. 5/2003, è valsa a porre

Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri mezzi, nonché il ricorso incidentale, e va conseguentemente
cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con
rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che si
atterrà ai principi sopra affermati, e che provvederà anche a statuire
sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri motivi, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/10/2017
Il pr4i.Gi

una mera difesa, sulla quale si è poi sviluppato il contraddittorio.

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