Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25209 del 11/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 06/03/2018, dep. 11/10/2018), n.25209
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20361-2017 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CHIARA MARIA BRUNA LATORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame del sig. A.A., cittadino nigeriano, avente ad oggetto l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato il ricorso dell’appellante avverso il diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, di qualsiasi forma di protezione internazionale;
la Corte ha ritenuto non credibile, in quanto generico e inverosimile, il racconto dell’appellante, il quale aveva riferito di essere fuggito dal proprio paese per timore di essere ucciso dallo sciamano con cui era forzato ad avere una relazione omosessuale, nonchè dagli altri membri del gruppo di omosessuali di cui faceva parte, dopo che, essendosi convertito al cristianesimo, aveva manifestato la volontà di interrompere quella relazione;
ha ritenuto inoltre che nella regione nigeriana di provenienza dell’appellante – situata nel sud del paese – non era dato registrare la presenza di un conflitto armato con conseguente violenza indiscriminata ai danni dei civili, rilevante ai fini della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;
il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, cit. e dell’art. 5 T.U. imm., comma 6, è inammissibile perchè, a dispetto della rubrica appena indicata, nel ricorso non viene individuato alcun fatto – tantomeno un fatto decisivo ai fini del giudizio – del quale la Corte d’appello abbia omesso l’esame, nè viene articolata alcuna effettiva censura di violazione di norme diritto, ma vengono soltanto proposte pure e semplici, oltrechè generiche, censure di merito;
l’inammissibilità dell’unico motivo determina l’inammissibilità del ricorso;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018