Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25209 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1913-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA

125, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MAURO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVNTOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48.30/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

C.L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 4830/15/17 dep. 29.5.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro anno 2013 per vendita di immobile effettuata nel 2013, ha respinto l’appello della contribuente. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, sia in relazione alla mancata allegazione degli atti di compravendita di beni omogenei assunti quali termini di comparazione, contenendo l’atto impugnato i riferimenti agli atti predetti, con i relativi estremi identificativi; sia quanto al valore del bene immobile, rispetto al quale ha ritenuto ininfluente che la compravendita fosse stata conclusa fra moglie e marito, in quanto la base imponibile dell’imposta è riferita al valore venale del bene e non al prezzo effettivamente corrisposto. Ha poi dichiarato privi di rilevanza gli ulteriori motivi sulla necessità di ulteriori acquisizioni documentali, ritenute non “determinanti nè necessarie”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione con lesione dei diritti del contribuente, dando luogo ad una falsa ed erronea applicazione della legge, avendo l’Ufficio presuntivamente determinato il valore dell’immobile.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, avendo a oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U, n. 17931 del 24/07/2013).

Posto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso – che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito – il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie previste, sicchè sono inammissibili critiche generiche alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie, oltre a mancare il puntuale riferimento a una delle tipologie di censura previste dall’art. 360 c.p.c., la contestazione è generica, senza chiaro riferimento alla fattispecie, non consentendo di ricondurre i profili di doglianza, sommariamente e non analiticamente esposti, a specifici motivi di impugnazione, in assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste (Cass. 26790/2018, n. 11603 del 14/05/2018).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposto per l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 bis, a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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