Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25209 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16394/2015 proposto da:

COMUNE ALZANO LOMBARDO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPAZIO SPORT S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7527/67/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, emessa il

10/11/2014 e depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7257/67/14, depositata il 24 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia – ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Alzano Lombardo, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bergamo, che aveva accolto i ricorsi separatamente proposti dalla società Spazio Sport S.r.l., di seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2008 al 2011, con i quali l’ente locale aveva contestato l’omesso pagamento del relativo tributo con riferimento a piscina realizzata e gestita in virtù di rapporto concessorio dalla società medesima su suolo appartenente al patrimonio indisponibile comunale. La sentenza della CTR rilevava che, per un verso, la disposizione letterale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, quale introdotto dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, riferita alla concessione su aree demaniali, non consentiva d’individuare nella società la soggettività passiva d’imposta, mentre, riguardo alla possibile individuazione di quest’ultima quale titolare di un diritto di superficie, le clausole contrattuali, che comportavano alla scadenza della concessione l’obbligo di riconsegna dell’area e dell’impianto al Comune, inducevano alla qualificazione come meramente obbligatorio del rapporto tra la società ed il bene (impianto sportivo costruito su suolo comunale) nei riguardi del solo concedente.

Avverso detta pronuncia il Comune di Alzano Lombardo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società.

I due motivi, con i quali l’ente impositore denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e (secondo motivo) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e artt. 952 e 953 c.c., in combinato disposto con l’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi, attenendo alla disamina dell’asserita erroneità in diritto della decisione impugnata quanto alla negazione della soggettività passiva d’imposta in capo alla società concessionaria, ribadita dal giudice tributario d’appello.

I motivi sono manifestamente infondati, oltre che tra loro intrinsecamente contraddittori.

Invero non vi sarebbe necessità alcuna d’ipotizzare la sussistenza della soggettività passiva in capo al concessionario attraverso quella che la difesa di parte ricorrente definisce “interpretazione costituzionalmente orientata” del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 18 e che la sentenza impugnata ritiene invece, correttamente, interpretazione analogica preclusa in materia, qualora (secondo motivo) detta soggettività dovesse ritenersi alla stregua del comma 1, che, già anteriormente alla citata modifica, individuava, tra gli altri, nel titolare del diritto di superficie sull’immobile posseduto uno dei soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili.

Orbene, al riguardo risulta pertinente il richiamo da parte controricorrente del principio affermato da Cass. sez. unite 16 febbraio 2009, n. 3692, in senso improprio citata invece dall’ente impositore nel proprio ricorso.

Premesso che detta pronuncia riguardava un caso di concessione di area demaniale destinata a stabilimento balneare anteriormente alla citata modifica dell’art. 3, comma 2 del succitato decreto, le Sezioni Unite ebbero ad osservare che “il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un’area demaniale, può in astratto dar luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (…), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rivelatori”: tra questi, come già affermato dalla precedente giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 16 aprile 2008, n. 9938) e ribadito da quella successiva (cfr. Cass. sez. 5, 19 novembre 2010, n. 23142; Cass. sez. 5, 21 giugno 2016, n. 12798), rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, essendo evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci si trova in presenza di un rapporto obbligatorio.

A tale criterio, nell’ambito di un’interpretazione complessiva delle clausole della concessione, si è attenuta la sentenza impugnata, che ha rilevato che, alla scadenza della durata del rapporto concessionario, stabilita in anni 37, la società deve provvedere alla “riconsegna dell’area e dell’impianto ivi realizzato libero da persone e cose”.

Trattandosi di accertamento di fatto congruamente motivato alla stregua del contenuto delle clausole contrattuali della relativa concessione, istituzionalmente riservato al giudice del merito, esso risulta quindi insindacabile in sede di legittimità.

Le osservazioni di cui sopra, contenute nella relazione depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono integralmente condivise dal collegio, osservandosi che il contenuto della memoria prodotta dal Comune ricorrente si limita sostanzialmente a reiterare le medesime considerazioni esposte in ricorso, senza offrire spunti critici idonei a supportare diverse conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto, infine che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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