Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25208 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12540-2010 proposto da:

T.M. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CICERONE MARCO TULLIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO R.D. ((OMISSIS)) in persona del Curatore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LOVISETTO ANTONIO giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2187/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l’Avvocato Manzi Federico, (delega avvocato Luigi Manzi)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 7 dicembre 2009 la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da T.M. avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva revocato la precedente ammissione del credito dell’appellante al fallimento di R.D..

A sostegno della domanda di revoca il curatore fallimentare aveva prodotto la fattura originale del T. del (OMISSIS), rinvenuta nella documentazione della ditta fallita, sulla quale figurava la dicitura “pagato” e la sottoscrizione dello stesso T.. La corte osservò tra l’altro che la domanda d’insinuazione al passivo era corredata, oltre che dei tre assegni insoluti rilasciati dal fallito e posti dal T. a fondamento delle sue difese, appunto dalla fattura, e che egli aveva inteso insinuare il credito relativo alla fornitura; che i tre assegni, dell’aprile 1998, erano anteriori alla fattura (settembre 1998); e che la riferibilità degli assegni a rapporti diversi da quello fatturato, di cui era stata chiesta la prova testimoniale, era irrilevante.

“Per la cassazione della sentenza ricorre la parte soccombente con atto notificato il 28 aprile 2010, per due mezzi d’impugnazione. La curatela fallimentare resiste con controricorso.

“Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112, avendo il giudice di merito pronunciato su una domanda diversa da quella proposta in sede d’insinuazione al passivo, la quale non era fondata sulla fattura, bensì sui tre assegni insoluti prodotti.

“Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha esposto la ragione per la quale ha ritenuto che la domanda d’insinuazione al passivo avesse ad oggetto il credito derivante dalla fornitura di merce fatturata, e non il credito cartolare portato dagli assegni.

Ora, poichè L’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (Cass. 2 febbraio 2005 n. 2042). La censura andava pertanto dedotta non sotto il profilo dell’art. 112 c.p.c. (riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4), bensì del vizio di motivazione e negli stretti limiti indicati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove ne ricorressero i presupposti, peraltro non illustrati nel ricorso.

“Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell’art. 1197 c.c. e il vizio di motivazione. Si sostiene che l’accettazione di assegni bancari in pagamento è sempre fatta salvo buon fine, e non estingue il debito se gli assegni non sono onorati.

“Anche questo motivo è inammissibile, basandosi sulla premessa di fatto, non accertata nel giudizio di merito e anzi espressamente messa in discussione dalla corte territoriale, che gli assegni fossero stati emessi per il pagamento della merce fatturata.

“Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il resistente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. – Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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