Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25208 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10743-2020 proposto da:

B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEL CASALE

STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4061/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

B.U., cittadino del Pakistan, propose appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia che aveva respinto il ricorso relativo al rigetto dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale. Al riguardo, il Tribunale osservò che le ragioni addotte dal ricorrente erano credibili ma non riconducibili alla normativa in tema di protezione internazionale, e che non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria in mancanza di un conflitto armato. Nell’atto di appello, l’istante lamentava che il Tribunale non avesse ben considerato la gravità della sua situazione personale in relazione al debito contratto per emigrare, e la situazione del Pakistan.

Con sentenza dell’1.10.19 la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo, rilevando che: dal provvedimento impugnato si desumeva che il giudice aveva deciso dopo la Camera di consiglio, depositando l’ordinanza; dall’esame del fascicolo telematico di primo grado si desumeva che l’ordinanza impugnata era stata comunicata il 30.5.18 sulla base della prescrizione dello stesso giudice; tale ulteriore comunicazione era da considerare irrilevante in quanto le parti avevano acquisito conoscenza legale del provvedimento per il solo fatto della lettura in udienza che equivaleva alla pubblicazione (a prescindere dalla loro presenza), a seguito della sottoscrizione del verbale d’udienza; pertanto, a prescindere dalla forma utilizzata per l’atto introduttivo, l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 25.6.18 e non il giorno successivo.

B.U. ricorre in cassazione con cinque motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

In via preliminare, è sollevata una questione di legittimità costituzionale relativa alla L. n. 98 del 2013, artt. 67-72, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, in relazione agli artt. 3,25 Cost., art. 102, comma 1, art. 106 Cost., comma 2, e art. 111 Cost..

Il primo motivo denunzia violazione del diritto di essere giudicato dal giudice naturale e precostituito, in ordine agli artt. 25 e 102, Cost., art. 158 c.p.c., del R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonché nullità della sentenza impugnata perché la Corte d’appello aveva deciso con collegio composto anche da un giudice ausiliario.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 133,134,176,702-bis e 702-quater c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per l’errata individuazione del termine iniziale per proporre appello, criticando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che il provvedimento del Tribunale era da ritenere conosciuto con la lettura in udienza. In particolare, a sostegno della critica, il ricorrente deduceva che: dal verbale d’udienza si desumeva il deposito del provvedimento e non anche la lettura dello stesso; come desumibile dal fascicolo telematico il deposito era avvenuto solo il 28.5.18, tre giorni dopo l’udienza, mentre la firma digitale sull’ordinanza risultava apposta dal got in data 27.5.18, non essendo applicabile l’art. 176 c.p.c., relativo all’istruzione della causa; il documento digitale non era dunque entrato immediatamente nella disponibilità delle parti, ma solo quando la cancelleria, attraverso la sua registrazione, lo ha reso disponibile nella piattaforma del pct dandone contestuale comunicazione a mezzo pec.; non era altresì applicabile l’art. 134 c.p.c., alle ordinanze decisorie, ma che in ogni caso la disposizione del giudice di dare comunicazione del provvedimento aveva determinato da tale data la decorrenza del termine per impugnare.

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo in relazione al timore del ricorrente di subire un trattamento inumano in caso di rimpatrio, tenuto conto della situazione del Pakistan circa il tema dell’usura e della schiavitù del debito e del connesso timore di subire ritorsioni per il mancato rimborso del credito.

Il quarto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, per aver la Corte territoriale ritenuto irrilevante la situazione interna del Pakistan – Punjab in mancanza di precise indicazioni sulle fonti COI.

Il quinto motivo deduce motivazione apparente e nullità del provvedimento impugnato in relazione al mancato utilizzo di specifiche e aggiornate fonti COI.

Va preliminarmente osservato che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso che, pertanto, va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 306 c.p.c..

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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