Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25208 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12215-2018 proposto da:

D.R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PASQUALE LISTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8901/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente D.R.C. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania di rigetto dell’appello da lei proposto avverso una decisione della CTP di Caserta, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso una cartella di pagamento emessa D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 68, comma 1, lett. c), a seguito di una sentenza della CTR di Napoli, che si era pronunciata su di un accertamento emesso a carico della contribuente per tributi 2004.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; dell’art. 479 c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 e art. 68 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in quanto i giudici di merito avevano omesso di esaminare la violazione dell’art. 479 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 e art. 68, per non avere l’ufficio allegato alla cartella di pagamento impugnata copia della sentenza, sulla cui base era stato formato il ruolo provvisorio relativo alla fase della riscossione coattiva dei tributi; invero l’opposta cartella di pagamento era da equiparare a tutti gli effetti ad un atto di precetto, si che la medesima, in assenza della notifica della sentenza dalla quale essa scaturiva, non era equiparabile ad un titolo esecutivo;

che, con il secondo motivo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata aveva omesso di valutare l’intervenuta violazione dell’art. 295 c.p.c., non avendo sospeso il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, innanzi alla quale pendeva l’impugnazione della sentenza della CTR, sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la contribuente ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

che è infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la contribuente lamenta violazione dell’art. 479 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 68, per non averle l’ufficio notificato, unitamente alla cartella di pagamento, da equiparare ad un atto di precetto, la sentenza costituente il titolo esecutivo, sulla cui base la cartella era stata emessa; invero secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4170 del 2018) la disciplina contenuta negli artt. 474 c.p.c. e ss. in materia di processo di esecuzione deve necessariamente coordinarsi con la specificità delle norme che regolano il processo tributario ed in particolare con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in materia di riscuotibilità dei tributi in pendenza del processo tributario; invero la norma da ultimo citata non prevede espressamente che per la validità di una cartella di pagamento, emessa per la riscossione di un tributo in pendenza di un processo, sia necessario notificare la sentenza, sulla cui base la cartella è stata emessa, essendo sufficiente che la cartella contenga un chiaro ed univoco riferimento alla sentenza medesima;

che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente chiede che il presente giudizio, concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 68, venga sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della conclusione del contenzioso concernente l’impugnazione della sentenza, sulla cui base la cartella è stata emessa;

che, invero, l’art. 295 c.p.c. non trova applicazione alle controversie pendenti in sede di appello, alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali, quando fra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicato sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21505 del 2013, rv. 628096-01; Cass. SS.UU. n. 10027 del 2012, rv.623042-01);

che, nel caso in esame, la pendenza presso questa Corte dell’impugnazione della sentenza a base della cartella non consentiva inoltre la sospensione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, in vigore dal 1 gennaio 2016, essendo detta causa di sospensione limitata ai casi in cui la stessa CTR od altra commissione tributaria deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa;

che pertanto il ricorso della contribuente va respinto, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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