Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25207 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11759-2010 proposto da:

3DN SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STRANO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FICHERA GIACOMO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ELMEC DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL (OMISSIS) in persona

del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n.

3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CALVO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P.R. in qualità di legale rappresentante pro tempore

della Elmec D.E. SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 9149/08 del TRIBUNALE di CATANIA del 25.2.2010,

depositato il 8/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’odierna ricorrente propose domanda tardiva di ammissione allo stato passivo del Fallimento Elmec Distribuzione energia s.r.l. dei crediti derivanti da un contratto di locazione di un immobile facente parte di un’azienda conferita in società dalla Recta Capital s.r.l..

Questa aveva concesso in locazione, anteriormente al conferimento, il medesimo complesso industriale alla GMR Holding 2 s.r.l., e questo contratto era incluso nel conferimento d’azienda. La locataria GMR Holding 2 s.r.l. aveva a sua volta ceduto il predetto contratto di locazione all’Elmec s.r.l., che già in precedenza esercitava la sua attività industriale all’interno dell’immobile, e che era stata poi dichiarata fallita il (OMISSIS).

“La domanda di ammissione fu respinta, con decreto 10 giugno 2008 di esecutività dello stato passivo del fallimento. Nella motivazione del decreto si afferma, tra l’altro, che la cessione del contratto a favore della creditrice istante era priva di data certa, non era registrata, ed era per questa ragione nulla a norma della L. n. 311 2004, art. 1, comma 346.

“Con decreto in data 8 marzo 2010 il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla società creditrice istante. Il tribunale ha considerato che era stata prodotta la copia delle fatture emesse nei confronti della società poi fallita per i canoni di locazione, corredate da estratto notarile del registro IVA vendite della società locatrice, non vidimato e tenuto con le modalità previste dalla L. 18 ottobre 2001, n. 283, art. 8; che la documentazione bancaria prodotta si riferiva al pagamento di canoni per periodi anteriori alla pretesa cessione del contratto, e quindi a un pagamento senza titolo; che, quanto alla valenza probatoria delle fatture, l’art. 2710 c.c. non è applicabile nei confronti del curatore fallimentare; e che la ricevuta di registrazione proveniente dall’Agenzia delle entrate di Trento si riferiva al contratto di locazione stipulato tra Recta Capital e GMR Holding 2, al quale l’opponente e la società fallita erano estranee, mentre nel documento non era contenuta alcuna indicazione circa il titolo in forza del quale l’Elmec provvedeva alla registrazione.

“Per la cassazione del decreto ricorre la società, per tre motivi d’impugnazione. La curatela fallimentare resiste con controricorso.

“Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che nella documentazione prodotta in causa, e specificamente nelle fatture regolarmente annotate nei libri contabili prodotti in estratto autentico e nella ricevuta della registrazione rilasciata dall’agenzia delle entrate, vi sarebbe la dimostrazione dell’anteriorità della data della cessione del contratto di locazione rispetto alla dichiarazione di fallimento.

“Il motivo è inammissibile. Con esso non si censura alcuna affermazione del provvedimento impugnato, posta a fondamento della decisione, che si porrebbe in contrasto con la regola enunciata nell’art. 2704 c.c., ma si svolgono argomenti difensivi a sostegno della tesi che i documenti prodotti avrebbero quella valenza probatoria, in ordine alla certezza della data della cessione del contratto di locazione, che il tribunale ha escluso. Si tratta dunque di pura questione di merito, erroneamente posta sotto la rubrica della violazione di norme di diritto, ed estranea al presente giudizio di legittimità.

“Con il secondo motivo si censura per vizio di motivazione la medesima statuizione di cui al punto precedente. La ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe omesso di valutare le risultanze processuali, e specificamente le fatture e la ricevuta di registrazione rilasciata dall’agenzia delle entrate.

“Anche questo motivo è inammissibile. La tesi difensiva è in contrasto con la motivazione del provvedimento impugnato, dalla lettura del quale risulta che i documenti in questione sono stati esaminati e ritenuti inidonei a offrire la prova della data certa della cessione della locazione. Sotto la rubrica del vizio di motivazione, la ricorrente svolge a sostegno della sua tesi difensiva argomenti che appartengono esclusivamente al merito della valutazione del materiale di prova, e che esulano dal giudizio di legittimità.

“Il terzo motivo, concernente la dedotta inefficacia provvisoria – e non nullità – della cessione del contratto di locazione non registrato, è assorbito dall’affermazione dell’inopponibilità del contratto al curatore fallimentare, in forza di statuizione che è risultata immune da censure di legittimità.

“Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Ritenuto in diritto.

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. – Il ricorso è inammissibile. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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