Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25207 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. un., 10/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 10/11/2020), n.25207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9034-2015 proposto da:

SSICA – STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE

ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO GIOVATI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, e LELIO

MARITATO;

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO;

C.R.P.A. S.P.A., – CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CORRADO SPAGGIARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1213/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/10/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Presidente Dott. LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il rigetto del

ricorso proposto avverso la sentenza n. 1213/2014 R.Sent. della

Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 6 ottobre 2014;

uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco Rapisarda, per delega

orale, Luciano Giorgio Petronio ed Antonietta Coretti per delega

orale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza attualmente impugnata, respinge l’appello principale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (d’ora in poi: SSICA) avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 864/2013 e, in accoglimento dell’appello incidentale di D.M. avverso la suddetta sentenza: 1) dichiara che la retribuzione globale di fatto in favore della D., come determinata in primo grado, deve essere maggiorata degli incrementi salariali stabiliti dal CCNL per l’industria alimentare; 2) stabilisce che sulle somme lorde spettanti devono essere praticate soltanto le ritenute fiscali di legge e non anche quelle previdenziali essendo l’onere relativo totalmente a carico del datore di lavoro senza diritto di rivalsa; 3) conferma nel resto la sentenza impugnata.

2. Alla suddetta conclusione la Corte territoriale perviene precisando, per quel che qui interessa, che:

a) la lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto un inadempimento unitario della SSICA protrattosi dalla fine del 1995 al 2004;

b) si concorda con la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato, tra D.M. e la SSICA Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari a decorrere dal 28 novembre 1995 fino al 5 novembre 2004 con inquadramento della lavoratrice come ricercatrice in base al CCNL degli Enti di ricerca e sperimentazione fino al febbraio 2000 e, da quella data, come impiegata di 1 livello ai sensi del CCNL per l’Industria alimentare;

c) infatti, dalla prova testimoniale è emerso che il rapporto tra la D. e il CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (d’ora in poi: CRPA) si è limitato alla stipula di vari contratti per incarichi di prestazioni professionali sottoscritti di regola dopo l’inizio dello svolgimento delle prestazioni stesse presso il SSICA oltre a mere questioni amministrative (erogazione dei compensi);

d) sicchè risulta confermato che l’effettiva destinataria delle prestazioni è sempre stata SSICA;

e) inoltre, il suddetto rapporto non era di natura autonoma come sostiene la Stazione Sperimentale – perchè le testimonianze raccolte hanno avvalorato la allegata sussistenza degli elementi sintomatici rivelatori della subordinazione, quali l’assoggettamento a direttive specifiche e cogenti da parte di personale SSICA, al relativo potere di vigilanza e controllo nonchè l’inserimento nell’organizzazione della Stazione, l’osservanza di uno specifico orario di lavoro e la continuità della prestazione resa dalla D. in tutto il periodo dedotto in giudizio (elemento quest’ultimo non utilmente contestato nei pure assai articolati motivi di appello);

f) il Tribunale ha anche stabilito che il suddetto rapporto è stato illegittimamente risolto il 5 novembre 2004, condannando la SSICA al pagamento delle differenze retributive maturate nonchè alla riammissione in servizio della D. con corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e non erogate dalla costituzione in mora del 13 aprile 2017 alla effettiva riammissione in servizio, quantificando la retribuzione mensile globale di fatto da pagare, oltre accessori, dedotto l’aliunde perceptum altresì quantificato;

g) il Giudice di primo grado ha poi condannato la SSICA a corrispondere all’INPS quanto stabilito per la costituzione in favore della lavoratrice di una rendita vitalizia sostitutiva L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13 in relazione al periodo 28 novembre 1995 – 31 ottobre 2004 oltre accessori nonchè i contributi e le sanzioni (come determinati) per il periodo novembre-dicembre 2004 oltre accessori e a ricostituire la posizione contributiva della lavoratrice fino alla sua effettiva riammissione in servizio;

h) ne consegue che vanno respinte le censure di SSICA secondo cui non si potrebbe configurare una interposizione fittizia di manodopera vietata, basate sull’assunto della natura autonoma del rapporto, che è stato smentito dalla prova testimoniale;

i) va anche aggiunto che, peraltro, per la affermazione della sussistenza ab initio di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non è necessario ricorrere alla fattispecie di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 salvo restando che per tutto il periodo i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari relativamente alla prestazione di lavoro della D. sono stati esercitati dalla SSICA con ordini specifici, vigilanza e controllo sulla concreta esecuzione della prestazione;

I) nella descritta situazione deve essere confermata la statuizione del primo Giudice sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto di lavoro antecedente il 30 giugno 1998, onde evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, essendo irrilevante a questi fini che nel periodo dal 28 novembre 1995 al 24 febbraio 2000 SSICA fosse un ente pubblico;

m) ne consegue che va confermato il rigetto dell’eccezione di decadenza di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, sollevata dalla difesa della SSICA con riferimento al suddetto periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998;

n) infine, è inapplicabile il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in quanto il rapporto è stato instaurato il 28 novembre 1995 e, comunque, alla SSICA non si applicava tale disposizione;

o) è da escludere che la D. abbia inteso prestare acquiescenza alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con il suo comportamento concludente (mutuo consenso) sia per il limitato lasso di tempo intercorrente tra la fine del rapporto e la relativa contestazione sia perchè la SSICA (gravata del relativo onere) non ha allegato altre circostanze da cui desumerne la sussistenza;

p) l’appello incidentale deve essere accolto nei termini suindicati, essendo da escludere la detraibilità dalle somme spettanti alla D. a titolo risarcitorio degli importi dovuti all’INPS per contributi previdenziali non versati, in quanto non è contestato che la SSICA non abbia provveduto al loro versamento nè la Stazione ha dimostrato la non imputabilità a sè stessa di tale omissione.

3. Con ricorso per otto motivi la SSICA domanda la cassazione della suddetta sentenza.

4. Resistono con controricorsi, illustrati da memorie, D.M. e CRPA s.p.a.

5. Anche l’INPS propone controricorso.

6. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019, a seguito di contraddittorio tra le parti, la Sezione Lavoro, con ordinanza 19 novembre 2019, n. 30075, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione presupposta alla decisione del primo motivo di ricorso per cassazione.

7. Il ricorso è stato perciò assegnato alle Sezioni Unite e fissato per l’odierna udienza.

8. In prossimità dell’udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Profili preliminari.

1. Per una migliore comprensione della vicenda che fa da sfondo alla presente controversia si ritiene opportuno ricordare che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (d’ora in poi: SSICA) venne fondata con R.D. n. 1396 del 2 luglio 1922, n. 1396, con la denominazione di Regia Stazione sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari in (OMISSIS) (e sede presso i locali forniti dalla Camera di commercio di Parma), come ente pubblico.

Tale veste giuridica storicamente si giustifica per l’epoca dell’istituzione della Stazione Sperimentale, ma non ha riscontro nel tipo di interessi perseguiti e nelle funzioni in concreto svolte, rimaste sostanzialmente immutate nel tempo.

Infatti, la SSICA – al pari delle tutte le altre Stazioni Sperimentali per l’industria – fin dalle origini è stata una organizzazione diretta ad effettuare attività di sperimentazione e di ricerca industriale finalizzate al sostegno della competitività delle imprese, in collaborazione con i settori produttivi di riferimento nell’area territoriale di pertinenza grazie al loro finanziamento in misura preponderante (Cass. 6 marzo 2020, n. 6450).

Nel corso del tempo la relativa disciplina ha subito molteplici mutamenti, che si sono tradotte in modifiche della veste giuridica delle Stazioni Sperimentali.

In particolare, con il D.Lgs. n. 29 ottobre 1999, n. 540 la SSICA (al pari delle altre Stazioni sperimentali per l’industria), è stata trasformata in ente pubblico economico sottoposto “alla vigilanza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”. Poi è divenuta Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, come previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 seguito da un decreto interministeriale dello Ministro dello Sviluppo Economico con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Attualmente è una fondazione di ricerca.

Ma, come si è detto, i compiti svolti sono comunque rimasti inalterati.

Questo è stato sottolineato dalla giurisprudenza in materia, essendosi specificato che, nel corso del tempo, per SSICA sono stati mantenuti senza soluzione di continuità compiti, attribuzioni e funzioni della Stazione Sperimentale (vedi: Corte Cost., sentenza n. 86 del 2017; TAR Emilia-Romagna, Parma, sentenza 16 ottobre 2017, n. 315; Cass. 6 marzo 2020, n. 6450).

E, con riguardo all’attribuzione della veste di Azienda Speciale della Camera di commercio, la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 86 del 2017 ha aggiunto che la complessiva considerazione delle origini storiche delle Stazioni Sperimentali, del radicamento delle stesse in determinati ambiti territoriali, in correlazione con la tipologia delle attività produttive, apprezzate alla luce della natura e dei compiti svolti dalle Camere di commercio, rendono dunque non manifestamente irragionevole ed ingiustificata la scelta dei legislatore di attribuire a quella di Parma i compiti in passato svolti dalla soppressa Stazione Sperimentale conserviera, sulla scorta di un criterio generale, applicato a tutte le altre, pure soppresse, Stazioni sperimentali (vedi Cass. n. 6450 del 2020 cit.).

Per quanto riguarda il personale, quando è stata abbandonata la originaria configurazione di ente pubblico il rapporto di lavoro del personale dipendente è diventato di tipo privatistico regolato dal CCNL dell’Industria alimentare, sostitutivo del precedente CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Pertanto, quando è stata instaurato il rapporto di lavoro, come ricercatrice, della D. la SSICA era un ente pubblico e il rapporto di lavoro dei dipendenti era regolato dal CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Da una complessiva interpretazione del CCNL normativo 1994-1997 di tale Comparto (che è il primo contratto successivo a quello recepito con il D.P.R. n. 171 del 1991, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72) – con decorrenza dall’1 gennaio 1994 e scadenza il 31 dicembre 1997 – risulta che mentre per le assunzioni dei dipendenti amministrativi erano previsti concorsi pubblici, i ricercatori potevano essere considerati in servizio “a tutti gli effetti” alle dipendenze della Stazione Sperimentale sulla base di corsi di formazione svolti durante il lavoro (art. 16).

Del resto, all’epoca dei fatti e fino al 2016 il CNR, per esempio, poteva – per una quota – assumere a tempo indeterminato ricercatori per chiamata diretta (vedi, per tutti: D.Lgs. n. 4 giugno 2003, n. 127, art. 20 e del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, art. 13).

Peraltro, anche la Corte costituzionale ha affermato che ai fini del rispetto del principio dell’assunzione mediante concorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni è necessario trovare “un ragionevole punto di equilibrio fra il suddetto principio e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative” (Corte Cost. sentenze n. 407 e n. 159 del 2005; n. 34 e n. 205 del 2004, nonchè Corte Cost. n. 78 del 2019 sulle assunzioni per chiamata diretta. E, in senso analogo: Cass. SU 15 gennaio 2010, n. 529).

Inoltre, come si è già detto, la stessa Corte costituzionale, il TAR Emilia-Romagna, Parma, il Consiglio di Stato e di recente anche questa Corte hanno sottolineato che, nel tempo, l’attività di SSICA è rimasta sempre la stessa e che quando è stata formalmente qualificata come “ente pubblico economico” (D.Lgs. n. 540 del 1999), si è pure stabilito che (art. 5, comma 1): “1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”.

Rispetto a tale configurazione è irrilevante l’avvenuto assorbimento della Stazione Sperimentale da parte della Camera di commercio di Parma e la conseguente sua configurazione come Azienda speciale Stazione Sperimentale da parte della stessa Camera di commercio.

Infatti, tale operazione è consistita nella soppressione di un soggetto e nella contestuale creazione di un nuovo Ente per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni della cessata Stazione Sperimentale, “ereditandone il personale e garantendo così la continuità dell’attività nelle stesse sedi cui sono attribuite le medesime funzioni già esercitate dall’Ente soppresso”.

Ciò significa che, pur avendo la Camera di commercio la natura (vedi: Corte costituzionale sentenze n. 374 del 2007; n. 29 del 2016) di ente pubblico dotato di autonomia funzionale (L. n. 580 del 1993, art. 1, comma 1), comunque la Stazione Sperimentale (come Azienda Speciale) ha mantenuto la configurazione di ente pubblico economico chiamato allo svolgimento non di funzioni interesse generale ma di programmi di ricerca e di carattere tecnico-scientifico di cui beneficiano in modo specifico ed immediato le imprese che dai risultati di detti programmi traggono vantaggi in termini imprenditoriali (vedi: Cass. n. 6450 del 2020 cit.; Cons. Stato n. 1954 del 2003), con conseguente permanente applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro quinto del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (vedi: Cass. n. 30868 del 2017).

Del resto, con riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio, questa Corte ha già affermato che, pure nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un’organizzazione autonoma, distinta da quella pubblicistica dell’Ente, che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (vedi: Cass. SU n. 21503 del 2004), sicchè il rapporto di lavoro del personale dipendente da tali aziende è sottratto all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, perchè non intercorre con Pubbliche Amministrazioni (vedi: Cass. SU n. 12907 del 2003).

Ovviamente la natura privata dell’ente e dei rapporti di lavoro è rimasta anche nell’attuale configurazione di Fondazione.

II – Sintesi delle censure.

2. Il ricorso è articolato in otto motivi.

2.1. Con il primo motivo si denunciano:

a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 sostenendosi consumata la decadenza ivi prevista – per il periodo 28 novembre 1995-30 giugno 1998 – essendo incontestato che la SSICA è divenuta ente pubblico economico solo dal 24 febbraio 2000 per effetto del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, mentre prima di allora era un ente pubblico non economico che intratteneva rapporti di pubblico impiego col suo personale. Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la pretesa avrebbe dovuto essere azionata dalla D. entro il 15 settembre del 2000 anche se il rapporto di lavoro è proseguito oltre tale data. Al riguardo, SSICA, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa e Cass. 6 dicembre 2010, n. 24690, sostiene che il rapporto di lavoro – del quale è stata a posteriori accertata la continuatività – si è articolato in più rapporti diversi che soltanto dal 2002, formalmente e sostanzialmente, si sono svolti con la SSICA e rileva che la Corte di appello non ha chiarito sulla base di quali elementi ha accertato l’unicità del rapporto stesso;

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, perchè la Corte territoriale non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi ha accertato l’unicità dell’inadempimento, sicchè si configurerebbe sul punto una omissione di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. (e dei principi generali in materia di subordinazione), del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61, 62 e ss. dell’art. 2697 c.c.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si deduce l’erroneità della ritenuta sussistenza della subordinazione, affermata senza che la lavoratrice avesse assolto l’onere probatorio al riguardo, precisandosi che l’esistenza di direttive è compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo. Infatti, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento e nella specie non è stato dimostrato dalla prova testimoniale che le direttive erano specifiche e imperative e quindi espressione di un potere gerarchico in senso proprio.

La Corte d’appello quindi, sul punto, avrebbe violato le norme in materia di subordinazione, l’art. 2697 c.c. e avrebbe anche omesso la motivazione sul punto, al contempo, non dando erroneamente rilievo alla qualificazione attribuita al rapporto dalle parti cui hanno corrisposto le prestazioni, di volta in volta, eseguite dalla D. osservando di propria iniziativa l’orario proprio dei dipendenti della SSICA che nessuno ha provato esserle stato imposto.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, della L. n. 183 del 2010, art. 32, dell’art. 2697 c.c.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si ribadisce l’erroneità dell’affermazione della sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera vietata, non configurabile quando il rapporto instaurato tra la società interponente ed il prestatore abbia, come nella specie, natura autonoma e la conseguente erroneità della ritenuta inapplicabilità dell’art. 32 cit. con riferimento ai contratti stipulati direttamente da SSICA, statuizione che sarebbe contraddittoria rispetto a quella secondo cui non si può fare ricorso, nella specie, alla somministrazione di lavoro irregolare (visto che alla somministrazione si applica il citato art. 32).

2.4. Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dei “principi in materia di comportamento concludente e di mutuo consenso”, dell’art. 1375 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nonchè di abuso del diritto; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si sostiene che la D. sarebbe rimasta inerte per lungo tempo, allargando il perimetro della propria tutela con “abnorme compressione dell’altrui libera organizzazione della propria impresa e pianificazione dei costi organizzativi di essa”.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 basata sulla statuizione secondo cui nel 1995 la SSICA era un ente pubblico economico, rilevandosi che ancorchè la causa sia stata introdotta nel 2009 – prima che la Stazione fosse nuovamente divenuta ex lege ente pubblico condividendo la natura della CCIA di Parma – tuttavia in quel momento la D. non era dipendente della Stazione essendolo divenuta dopo per effetto della sentenza di primo grado sia pure con effetti retroattivi.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935,2941 e 2942 c.c., in materia di prescrizione, non condividendosi l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, seguito dalla Corte d’appello, secondo cui il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso, sicchè, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (applicabile “ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cass. 4 giugno 2014, n. 12553 e altre).

Si sostiene che la D. ha operato come “dipendente di fatto in una realtà che le assicurava piena protezione contro il licenziamento” e pertanto avrebbe dovuto esercitare i propri diritti tempestivamente, cosa che non ha fatto.

Quindi, avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per prescrizione tutte le pretese economiche maturate prima del 25 giugno 2002 e avrebbero dovuto essere rigettate in parte qua anche le domande di regolarizzazione previdenziale.

2.7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per la mancata condanna della D. alle spese giudiziali per entrambi i gradi di merito del giudizio.

2.8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione “delle norme e delle regole di motivazione indicate nei precedenti motivi di ricorso”. Si contesta inoltre il capo della sentenza con il quale è stato accolto l’appello incidentale della D., per i motivi dianzi proposti, richiamati sul punto in via consequenziale.

III – Esame delle censure.

3. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

4. La Sezione Lavoro, nell’ordinanza di rimessione ha rilevato che:

a) con il primo motivo di ricorso la SSICA ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sul punto relativo alla intervenuta decadenza ivi prevista per il periodo 28 novembre 1995-30 giugno 1998;

b) di conseguenza, ai fini della decisione del ricorso, è preliminare la soluzione della questione che attiene all’esistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda che investe periodi in cui sono in discussione sia la natura giuridica della Stazione Sperimentale ricorrente sia il carattere unitario dell’inadempimento denunciato, con conseguenze sulla proponibilità della domanda in relazione alla applicabilità o meno del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.

5. Ebbene la suddetta questione deve essere risolta nel senso che la presente controversia rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice ordinario anche quanto al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998, come ritenuto dai Giudici del merito, con conseguente rigetto del primo motivo.

5.1. A tale conclusione si perviene in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183, e da Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726 quindi in epoca successiva a Cass. n. 24690 del 2010, richiamata dalla ricorrente – cui si è uniformata la successiva giurisprudenza (vedi, fra le tante: Cass. 24 febbraio 2014, n. 4312 e n. 4313; Cass. 10 giugno 2014, n. 13062; Cass. 7 luglio 2014, n. 15450; Cass. 10 settembre 2014, n. 19117; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22269; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074; Cass. SU 22 marzo 2017, n. 7305; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31230; Cass. 11 luglio 2019, n. 18671).

In base a tale orientamento – assurto al rango di “diritto vivente” – nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 il disposto dell’art. 69, comma 7 medesimo D.Lgs. – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – esprime, come regola rispondente all’esigenza di evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta. Non è, infatti, ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.

5.2. La stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che l’art. 69, comma 7, cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione.

Ciò significa che occorre far riferimento al momento in cui in concreto la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile (vedi Cass. 25 giugno 2019, n. 16994; Cass. S.U. 10 19 aprile 2007, n. 9319; Cass. S.U. 29 aprile 2011, n. 9509; Cass. S.U. 19 maggio 2014, n. 19015; Cass. SU 9 giugno 2016, n. 11853; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26276; Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4228; Cass. SU 22 marzo 2017, n. 7305).

E’ stato anche precisato che il medesimo criterio vale pure per le ipotesi in cui la domanda giudiziale si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’Ente pubblico, visto che anche a tali ipotesi si applica, ai fini del riparto della giurisdizione, la disciplina transitoria di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (vedi, per tutte: Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8519 e Cass. SU 20 agosto 2009, n. 8506).

Inoltre, ancorchè finalizzata alla tutela previdenziale, l’azione tesa ad ottenere la regolarizzazione contributiva è proponibile avanti al giudice che ha giurisdizione sul rapporto cui la pretesa è inerente.

5.3. A tutto ciò va aggiunto su tale problematica, nella specie, non incidono le modificazioni della veste giuridica dell’ente – peraltro con funzioni e compiti invariati – ma il petitum sostanziale sicchè ai fini della giurisdizione, quel che conta è la configurazione della fattispecie come unico rapporto subordinato a tempo indeterminato e full time, che sia nato o meno per effetto di una “interposizione fittizia di manodopera” (figura che pacificamente la nostra giurisprudenza considera compatibile con attività non autoritative di enti pubblici anche non economici), visto che comunque l’assunzione della D. è avvenuta con una forma di selezione equiparabile ad un concorso pubblico, in conformità con il CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (all’epoca vigente e applicato al personale della SSICA), come si detto, e che è stato accertato che il rapporto è sempre stato esclusivamente alle dipendenze della SSICA, in quanto il rapporto tra la D. e il CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (d’ora in poi: CRPA) è stato sostanzialmente limitato alla stipula, per alcuni anni, di vari contratti per incarichi di prestazioni professionali sottoscritti di regola dopo l’inizio dello svolgimento delle prestazioni stesse presso la SSICA.

6. Per quanto riguarda gli altri motivi deve essere, preliminarmente, dichiara l’inammissibilità dei profili di censura riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 5 (e contenuti nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo) in quanto, anche se formulati come “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, nella sostanza denunciano difetti di motivazione della sentenza, benchè il vizio della motivazione non costituisca più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (Cass. 5 luglio 2016, n. 13641).

In base a tale ultima disposizione, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, quale risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, sicchè la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207).

Tali evenienze qui non si verificano, mentre nella sostanza le suddette censure si risolvono in denunce di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito al fine della ricostruzione della vicenda processuale.

7. Il secondo motivo è inammissibile anche per la parte relativa alla denunciata violazione di legge perchè con essa, nella sostanza, si mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice del merito (Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476), in particolare con riguardo alla affermata natura subordinata del rapporto, che si basa su un accertamento di fatto che compete al giudice del merito ed è impugnabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma nei suindicati limiti.

Peraltro, il suddetto accertamento di fatto risulta effettuato in modo del tutto conforme ai consolidati indirizzi di questa Corte in materia, cui il Collegio intende dare continuità.

La Corte d’appello, infatti, ha affermato la sussistenza degli elementi sintomatici rivelatori della subordinazione, ponendo l’accento sull’assoggettamento della D. a direttive specifiche e cogenti da parte di personale SSICA, al relativo potere di vigilanza e controllo nonchè sull’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione della Stazione, sull’osservanza di uno specifico orario di lavoro e sulla continuità della prestazione resa dalla D. in tutto il periodo dedotto in giudizio. E, la Corte territoriale ha anche specificato che quest’ultimo non è stato utilmente contestato nei pure assai articolati motivi di appello, statuizione non impugnata in questa sede.

Gli indici sintomatici della sussistenza del rapporto subordinato così individuati sono costantemente considerati determinanti per la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25811).

8. Anche il terzo motivo è inammissibile pure per la parte relativa alla denunciata violazione di legge perchè con essa si ribadisce l’erroneità dell’affermazione della sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera vietata – che si ritiene non configurabile nella specie perchè si sostiene che il rapporto instaurato tra la società interponente ed il prestatore avrebbe natura autonoma – e si aggiunge che sarebbe erronea anche la ritenuta inapplicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 con riferimento ai contratti stipulati direttamente da SSICA.

Tuttavia, a parte che non si contesta la sussistenza in concreto degli elementi della fattispecie della interposizione fittizia ma la si contesta solo formalmente facendo leva la qualifica di ente pubblico della Stazione, comunque non si considera che la Corte d’appello ha ritenuto che per la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra SSICA e la D. non sia necessario fare riferimento alle disposizioni della L. n. 1369 del 1960 (v. p. 18 della sentenza).

Nel presente motivo questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la decisione – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, i quali risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata.

Detta omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706).

Inammissibile (perchè priva di decisività) è anche la prospettata violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 visto che tale norma che si applica in caso di reiterazione di contratti a termine, fattispecie diversa da quella sub judice, avendo la Corte d’appello escluso che con la sottoscrizione di contratti a termine dopo il febbraio 2002 con la SSICA le parti abbiano voluto novare il rapporto (affermazione non specificamente contestata).

9. Pure il quarto motivo è inammissibile anche per la parte relativa alla denunciata violazione “di principi e di legge” perchè formulato in termini del tutto generici con riguardo alla contestazione dell’affermata esclusione del mutuo consenso, peraltro basata su un accertamento di fatto della Corte d’appello non contestato in modo utile, e quindi in modo tale da puntare, nella sostanza, ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice del merito.

10. Il quinto motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che si basa su una premessa erronea, rappresentata dall’essere divenuta SSICA nuovamente ente pubblico per effetto dell’assorbimento da parte della Camera di commercio di Parma. Come si è detto, tale assunto non ha alcuna corrispondenza nè normativa nè giurisprudenziale (vedi retro punto 1). Ne deriva che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 di cui si denuncia la violazione non è applicabile, nel modo proposto dalla ricorrente, nella specie in quanto esso riguarda soltanto le Amministrazioni pubbliche previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e oltretutto con riferimento alle fattispecie di lavoro flessibile, mentre la Corte d’appello ha configurato il presente rapporto come rapporto a tempo indeterminato full time, protrattosi fino al 2004. E, come si è già osservato, tale configurazione non è stata utilmente contestata.

11. Anche il sesto motivo è inammissibile in quanto con esso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935,2941 e 2942 c.c., in materia di prescrizione, sul presupposto della non condivisione del consolidato indirizzo di questa Corte – seguito dalla Corte d’appello – secondo cui il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso (Cass. 4 giugno 2014, n. 12553 e altre).

Si sostiene che la D. abbia operato come “dipendente di fatto in una realtà che le assicurava piena protezione contro il licenziamento” e che pertanto avrebbe dovuto esercitare i propri diritti tempestivamente, cosa che non ha fatto. Quindi, avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per prescrizione tutte le pretese economiche maturate prima del 25 giugno 2002 e avrebbero dovuto essere rigettate in parte qua anche le domande di regolarizzazione previdenziale.

Questa Corte intende dare continuità al suddetto indirizzo, peraltro non contestato con argomenti idonei a modificarlo, sicchè la censura è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1. Ma comunque sottolineato che la SSICA qualifichi la D. come una propria “dipendente” (sia pure di fatto).

12. Con il settimo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per la mancata condanna della D. alle spese giudiziali per entrambi i gradi di merito del giudizio, senza alcuna argomentazione.

Il motivo è inammissibile sia perchè le censure risultano prive di argomentazioni sia perchè non tengono conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui in linea generale la valutazione operata dal giudice del merito in materia di spese processuali è censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (vedi, per tutte: Cass. SU 30 luglio 2008, n. 20598; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).

Come affermato dalla Corte costituzionale, anche di recente, la liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa è, infatti, il “normale complemento” dell’accoglimento della domanda, in quanto la regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce e, in quanto tale, è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. (Corte Cost., sentenze n. 303 del 1986 e n. 77 del 2018).

13. Infine pure l’ottavo motivo è inammissibile.

Con esso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione “delle norme e delle regole di motivazione indicate nei precedenti motivi di ricorso” e si contesta il capo della sentenza con il quale è stato accolto l’appello incidentale della D., “per i motivi dianzi proposti, richiamati sul punto in via consequenziale”.

Si tratta di censure formulate in modo poco chiaro e sostanzialmente prive di argomentazioni con riguardo alla contestazione dell’accoglimento dell’appello incidentale della D. (peraltro proposta senza neppure il rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c.).

IV – Conclusioni.

14. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 200 (duecento/00) per esborsi ed Euro 6000,00 (seimila/00) per compensi professionali oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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