Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25207 del 08/11/2013


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 25207 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Il Presidente
premesso:
– che il Banco di Brescia s.p.a., in persona del legale rappresentante
Franco Polotti, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Camadini e
Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo in Roma, via Cosseria n. 5, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia
n. 359/07 depositata in data 16 maggio 2007;
– che il ricorso ha assunto il n. 484/08;
che si è costituita con controricorso la Ditta F.11i Lombardi s.p.a.
in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari
straordinari Giorgio Cumin e Guido Puccio, rappresentata e difesa
dagli avv. Matteo Difino e Fabio Gullotta ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo in Roma, via Ronciglione n. 3;
che in data 24 ottobre 2013 è stato depositato atto di rinuncia al
ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente e dai suoi
difensori, nonché per adesione dai commissari straordinari della
controricorrente e dai suoi difensori;
Ritenuto:

Data pubblicazione: 08/11/2013

che sussistono le condizioni per dichiarare l’ estinzione del giudizio di
cassazione;
– che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’ art.

– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione;

P.Q.M.
dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti, avvertendoli che nei dieci giorni successivi può
essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 28 ottobre 2013

391 c.p.c.;

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