Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25207 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19893-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSA VERNA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

e contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1097/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 19-29 dicembre 2017 numero 1097 la Corte d’Appello di REGGIO CALABRIA confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta da C.A. nei confronti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A, dell’INPS e di SCCI spa, per l’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 20.11.2014, relativa a diverse cartelle esattoriali per riscossione di crediti contributivi, dichiarando illegittima la iscrizione per la cartella n. (OMISSIS) (dell’importo di Euro 297.282,28);

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che doveva essere acquisito, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, l’avviso di ricevimento comprovante la avvenuta notifica della cartella in data 20.6.2009. Andava confermata la dichiarazione di prescrizione della pretesa, in quanto alla data di comunicazione della iscrizione ipotecaria era decorso un periodo superiore a cinque anni; il termine di prescrizione restava quinquennale pure a fonte di una cartella non opposta, in conformità al principio enunciato da Cass. SU n. 23397/2016;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale ente subentrante ex lege a titolo universale alle società del gruppo EQUITALIA, articolato in un unico motivo, cui ha resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa con controricorso; l’intimata C.A. non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 25, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, censurando la sentenza per avere ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi posti in riscossione restava quinquennale anche nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta.

Ha dedotto che la applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale derivava dalla natura del ruolo di titolo esecutivo e dalla assimilabilità della notifica della cartella esattoriale all’atto di precetto.

Ha inoltre assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c. troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo, soggettivo ed oggettivo, dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese – dovute a separate ragioni di credito – verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

Ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione “decennale”. La norma era applicabile alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo e da essa emergeva la individuazione in dieci anni del termine di prescrizione dopo l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione. Il legislatore delle leggi esattoriali si era ispirato al criterio dell’adozione di una disciplina uniforme della riscossione a mezzo ruolo e quando aveva inteso limitare l’ambito di applicazione di talune disposizioni alle sole entrate tributarie -ovvero alle imposte sui redditi – lo aveva previsto espressamente. Gli artt. 19 e ss. erano tra l’altro contemplati nel capo secondo del D.Lgs. n. 112 del 1999, relativo ai principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ed erano, dunque, applicabili alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Deve in questa sede ribadirsi il principio, enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995 ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale secondo il regime dell’art. 2953 c.c.

Nè può ritenersi che lo stesso effetto derivi dalla novazione della obbligazione prodotta dalla iscrizione a ruolo, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595, 10796, 10797 del 2019; il ricorso non offre elementi per la rimeditazione dei principi ivi espressi.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.

Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.

Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016.

Invero – anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione – resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente INPS; non vi è luogo a refusione delle spese nei confronti della parte privata, rimasta intimata;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’INPS, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA