Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25207 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21516/2015 proposto da:

EFFEQUATTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

ed amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CRISCUOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SELLITTI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAIVANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI, 21, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO MAZZEO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine della memoria di costituzione e giusta

Delib. di incarico 25 agosto 2015, n. 269;

– resistente –

e contro

SO.GE.R.T. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 907/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 24/11/2014 e depositata il

02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Alberto Lauro (delega Avvocato Vittorio Sellitti),

per la ricorrente, che si riporta alla memoria ed agli scritti;

udito l’Avvocato Claudio Guzzo (delega verbale Lorenzo Mazzeo), per

il resistente, che si riporta alla memoria di costituzione e chiede

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 907/28/15, depositata il 2 febbraio 2015, non notificata, la CTR della Campania ha accolto l’appello principale dal Comune di Caivano proposto nei confronti della Effequattro S.p.A. (a sua volta appellante incidentale sulla pronuncia di compensazione delle spese di lite) per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla società avverso avviso di pagamento relativo a TARSU per l’anno 2012.

La sentenza della CTR, ritenuta la legittimità dell’atto quanto al soddisfacimento del requisito motivazionale, ha ritenuto la fondatezza anche nel merito della pretesa impositiva dell’ente locale, disattendendo i motivi addotti a sostegno dell’originario ricorso della contribuente.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale il Comune intimato resiste con atto denominato memoria, mentre l’intimata SO.GE.R.T. non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto, sotto il profilo contenutistico, l’atto oggetto d’impugnazione tale da porre la contribuente in condizione di conoscerne gli elementi essenziali in relazione all’oggetto dell’atto prodromico.

In via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva notifica dello stesso, formulata dal Comune di Caivano, dovendosi avere riferimento al tempo della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la sua notifica, avvenuta l’ultima giorno utile (1 settembre 2015), tenuto conto della sospensione del periodo feriale (2 settembre 2015) in relazione al decorso del termine semestrale, dal deposito della decisione, non notificata, nella formulazione vigente della norma, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio.

Ciò premesso, l’unico motivo addotto a fondamento del ricorso deve essere ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, laddove il ricorso per cassazione abbia ad oggetto la denuncia del vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, quanto alla norma della L. n. 212 del 2000, art. 7, in punto di carenza del requisito motivazionale dell’atto impositivo, è onere della parte ricorrente trascriverne puntualmente il contenuto, onde porre la Corte in condizione di esprimere il sindacato richiesto (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536). Se nella fattispecie in esame parte ricorrente può ritenersi aver soddisfatto detto onere, alla stregua dei principi posti da Cass. sez. unite 3 novembre 2011, n. 22726, dalla richiesta di trasmissione del fascicolo con indicazione del tempo e luogo del deposito dell’avviso di pagamento, vi è un ulteriore profilo in relazione al quale esso non risulta sufficientemente adempiuto.

Con riferimento al contenuto della pronuncia impugnata, che aveva rilevato che – in ogni caso – la società contribuente ben doveva essere edotta dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della pretesa impositiva alla stregua di coerenti precedenti decisioni rese al riguardo, segnatamente la “n. 296/2012 della Commissione Provinciale” di Napoli, la contribuente ha contestato detta statuizione sul duplice presupposto che l’anteriore pronuncia intervenuta tra le parti nulla avrebbe statuito quanto alla carenza di motivazione dell’analogo atto impositivo, e che la succitata decisione della CTP sarebbe stata pronunciata (rectius depositata) solo in data 16.10.2013, a distanza di circa un anno dalla notificazione in data 22 novembre 2012 dell’avviso di pagamento.

Parte ricorrente, onde consentire la verifica delle dedotte circostanze, avrebbe dovuto – non essendo detta pronuncia richiamata tra i documenti indicati come allegati al fascicolo di parte allegato al fascicolo d’ufficio del grado d’appello, del quale si è chiesta la trasmissione – trascriverne il contenuto con indicazione della relativa data di deposito.

A ciò parte ricorrente non ha ottemperato, sicchè sul punto il ricorso incorre irrimediabilmente in difetto di autosufficienza.

Al rilievo di cui sopra la ricorrente ha fatto conseguire la tardiva allegazione, in uno al deposito della memoria di cui all’art. 378 c.p.c., della summenzionata sentenza della CTP, ciò che non può, attesa la funzione propria della memoria, sanare il rilevato difetto di autosufficienza del ricorso.

Peraltro è dato rilevare che la suddetta pronuncia risulta effettivamente essere stata depositata il 24 aprile 2012, donde anche sotto tale profilo la doglianza di parte ricorrente avverso la statuizione resa sul punto dalla CTR risulta comunque manifestamente infondata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di Caivano. Nulla va statuito in ordine alle spese tra la ricorrente e l’intimata SO.GE.R.T. S.p.A., che non ha svolto difese.

Va dato atto, infine, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Caivano delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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