Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25206 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
TIERREVIMPIANTI SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore
unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CEFALY
FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TOMALINO UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO TERMOIDRAULICA VALSECCHI SAS nonchè il FALLIMENTO in
proprio del suo socio accomandatario V.R. entrambi
in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 3848/09 del TRIBUNALE di LECCO del 25.3.2010,
depositato il 30/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Marco Serra che si riporta
agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
Con decreto in data 30 marzo 2010 il Tribunale di Lecco ha respinto l’impugnazione per revocazione proposta da Tierrevimpianti s.r.l., a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, avverso il decreto di rigetto, in data 9 luglio 2009, dell’opposizione proposta dalla stessa società allo stato passivo del fallimento della Termoidraulica Valsecchi s.a.s. e del socio accomandatario R. V.. Con il decreto impugnato il Tribunale aveva ritenuto carente di prova il credito allegato. Nel ricorso per revocazione, presentato il 15 ottobre 2009, la società aveva allegato la scoperta casuale, avvenuta dieci giorni prima, durante l’attività di pulizia dei locali dove essa aveva la sua unità locale e dove la società fallita aveva avuto in precedenza la sede legale, di copia della documentazione contabile della società fallita, e in particolare la copia del registro acquisti e dei mastrini della stessa, relativi agli anni 2003-2005, tra i quali anche quelli del fornitore Tierrevimpianti s.r.l., con annotate tutte le fatture relative al credito di Euro 1.561.598,00 di Tierrevimpianti s.r.l.
Per la cassazione del decreto ricorre la società, per un unico motivo d’impugnazione. La curatela fallimentare resiste con controricorso.
Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
Con l’unico motivo di ricorso, la società denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, indicato nella rilevanza ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, della documentazione allegata al ricorso per revocazione, e sopra ricordata. Sotto questa rubrica, la ricorrente svolge le sue considerazioni a proposito della “tempestività ovverosia della mancata produzione in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, nonchè sulla decisività dei documenti”.
Il motivo è inammissibile. Premesso che la rilevanza della documentazione prodotta non è un fatto, ma il contenuto di una valutazione, e che del rigetto della domanda di revocazione il tribunale di Lecco ha dato una diffusa motivazione, il ricorso non individua alcuna insufficienza o contraddittorietà della motivazione, nel senso rigoroso in cui tali nozioni sono intese nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, in particolare, non indica gli argomenti difensivi, esposti nel giudizio di merito e aventi carattere decisivo, che il tribunale avrebbe ignorato, nè i passi dell’impugnato decreto nei quali la supposta e non precisata contraddizione dovrebbe rinvenirsi.
Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., nn. 1.
2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il fallimento ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.
4. – Il ricorso è inammissibile. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011