Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25206 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2636-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Apollodori, 26 presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Zotti, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 8022/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 23/09/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis da B.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del 24/07/2017, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. B.M. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con unico motivo, sollevando in via preliminare una questione di illegittimità costituzionale.

I Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo dichiarato fine di parte0Dare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.M., originario del (OMISSIS), nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese di origine perchè temeva di essere arrestato in quanto era stato denunciato alla polizia come omosessuale; nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto ed il suo compagno era stato arrestato ed era detenuto in carcere.

Egli ricorre avverso il decreto del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione.

2. In via preliminare, il ricorrente sollecita il rilievo della questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

La norma deve intendersi viziata da illegittimità costituzionale perchè irragionevole e violativa del principio di parità delle parti.

Il Ministero dell’Interno non doveva rilasciare procura speciale alle liti per stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione e l’Avvocatura dello Stato aveva disposizione trenta giorni effettivi per preparare la propria difesa là dove il difensore del richiedente asilo, nella migliore delle ipotesi, avrebbe avuto a disposizione un giorno di meno.

La previsione di carattere generale, ovverosia l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, sancisce poi l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la procura non sia stata depositata in atti là dove invece l’art. 35-bis, comma 13, cit. stabilisce l’inammissibilità del ricorso ove la procura non sia stata autenticata almeno il giorno successivo alla comunicazione del decreto.

3. Con unico motivo il ricorrente fa poi valere l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il tribunale partenopeo aveva errato nel valutare in termini di non autenticità il mandato di arresto prodotto dall’opponente.

L’art. 88 c.p., norma consultata e ritenuta dai giudici di merito applicabile nei confronti del ricorrente a conforto della perseguibilità penale di persone omosessuali all’interno dello Stato del (OMISSIS), era in vigore solo dal 2018 mentre la diversa disposizione, l’art. 330 c.p., menzionata nell’indicato mandato – che era stato emesso il 30 novembre 2015 – risaliva al codice del 1877, ratione temporis applicabile al titolo di cattura.

La menzione nel documento della seconda piuttosto che della prima norma non avrebbe potuto sostenere il giudizio di falsità formulato dal tribunale ed integrare, altresì, una ragione di inattendibilità del racconto che anche sul primo si fondava.

Sussisteva quindi il pericolo di un “danno grave” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il tribunale aveva comunque errato nel valutare una prova fondamentale per l’accoglimento della domanda anche ai fini dell’ottenimento di un permesso per ragioni umanitarie (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6).

4. Premesso che la mera prospettazione di una questione di illegittimità costituzionale di una norma non integra un motivo di ricorso per cassazione, nella incapacità della prima di definire un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte di cassazione (Cass. 09/07/2020 n. 14666), va innanzitutto respinta la proposta questione di illegittimità costituzionale.

Questa Corte di cassazione ha per vero già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.

L’indicata previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass. n. 32029 del 11/12/2018, in motivazione, pp. 4 e 5).

5. Nel resto. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente segnala l’autenticità dei contenuti del mandato di arresto deducendo che la menzione all’interno del corpo del documento dell’art. 330 c.p., quale norma di previsione del titolo di reato che comprova la penale perseguibilità nello Stato del (OMISSIS) delle persone con inclinazione omosessuale, e non dell’art. 88 c.p., invece ritenuta dal tribunale, troverebbe giustificazione in ragione della norma applicabile ratione temporis.

Nel fare ciò il ricorrente manca però di riprodurre o allegare il contenuto de documento perchè questa Corte di cassazione possa valutarne i rilievo proprio nel dedotto rapporto tra epoca di formazione del mandato di arresto e norma penale in vigore, evidenza in fatto non altrimenti deducibile e sottratta come tale al sindacato di legittimità.

6. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

 

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