Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25206 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25206 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 26453-2009 proposto da:
GIANNINI STEFANO e per esso deceduto i figli
riassuntori, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato
DE JORIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2899

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 08/11/2013

i

in ROMA, VIA DELLA FREZZA

17,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;

650/2008 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 28/07/2009 R.G.N. 677/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

16/10/2013

dal Consigliere Dott. DANIELA

BLASUTTO;
udito l’Avvocato DE JORIO FILIPPO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 28 luglio 2009,

Giannini Stefano, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire
l’indennità integrativa speciale sulla pensione a carico del Fondo volo, benché
titolare del medesimo trattamento anche su altra pensione a carico dell’Inpdap.
La Corte territoriale richiamava l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte nella sentenza n. 25616 del 2008 che, risolvendo il contrasto di
giurisprudenza manifestatosi sull’argomento, avevano fissato il principio di
diritto secondo cui la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla
disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione
generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive
(cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n.
160 del 1975, art. 10 ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo
stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni
obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative
dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote
aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro
analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione
di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione
generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato,
come precisa il citato art. 19, comma 2 continua a corrispondersi l’indennità
integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote
aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta
da ll’Inp s.
R. G. n. 26453/09
Udienza del 16 ottobre 2013
Giannini c/INPS

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accogliendo il gravame proposto dall’Inps, respingeva la domanda proposta da

Avverso tale sentenza propongono ora ricorso gli eredi di Giannini Stefano,
che svolgono due articolari motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

La causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti; quindi, a seguito
delle conclusioni orali del P.G., il difensore dei ricorrenti ha depositato brevi
osservazioni scritte a norma dell’art. 379, ult. comma, cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
legge n. 843/78, art. 19, comma 1, e alla legge 160/75, art. 10, comma 3,
sostanzialmente riassumibili dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello
confondendo l’indennità integrativa speciale con le quote aggiuntive, cioè con
una ulteriore perequazione che si applica ex 1. 160/75, art. 10, comma 3, sia sulla
pensione sia sulla indennità integrativa speciale o indennità di contingenza.
Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, perché privo della
procura speciale richiesta a norma dell’art. 365 cod. proc. civ..
Come è noto, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura
speciale, ossia rilasciata specificamente per la proposizione del ricorso per
cassazione e nelle forme prescritte.
Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la procura per il ricorso per
cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata,
rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto
processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal

R. G. n. 26453/09
Udienza del 16 ottobre 2013
Giannini c/INPS

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Entrambe la parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a
margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i

Più precisamente, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può
essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal
controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, cod. proc.
civ., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli
suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è
necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dell’art.
83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento
agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza
impugnata; in difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso è,
pertanto, inammissibile (v., da ultimo, Cass. n. 9462 del 18 aprile 2013; conf.
Cass. n. 14749 del 2007).
Nel caso di specie, non risulta alcuna procura speciale rilasciata nelle forme e
negli atti tassativamente prescritti. Nell’intestazione del ricorso risulta la
generica dicitura “come da delega in atti”, ma l’unica procura rinvenibile negli
atti è quella apposta dagli eredi a margine dell’atto di costituzione in
prosecuzione nel grado di appello, la quale, benché secondo il suo tenore
testuale si pretenda estesa al giudizio di cassazione, è priva di qualsiasi validità a
tal fine, in ragione di quanto sopra osservato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, non sussistendo
le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l’esonero dal
pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin
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Udienza del 16 ottobre 2013
Giannini c/INPS

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gradi del giudizio (Cass. n. 5554 del 2011).

dall’atto introduttivo del giudizio, dell’apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla
norma (ex multis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011).

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per
compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

P.Q.M.

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