Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25206 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25063-2017 proposto da:
FORTUNE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BIAGIO RICCIO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 133/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 26/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 26.4.2017, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Fortune s.r.l. volta ad accertare l’inesistenza e/o nullità di una cartella di pagamento di cui affermava di essere venuta a conoscenza solo esaminando l’estratto di ruolo;
che avverso tale pronuncia Fortune s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, per avere la Corte di merito confermato la decisione di prime cure nonostante che il concessionario dei servizi di riscossione non avesse prodotto in giudizio l’originale della cartella esattoriale presuntamente notificatale; che il motivo è da reputarsi manifestamente infondato, essendosi precisato che, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (così Cass. n. 16528 del 2018, che ha motivatamente superato il diverso avviso espresso al riguardo da Cass. n. 18252 del 2013, su cui si appoggiava la censura contenuta in ricorso);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite per essersi il principio di diritto cui s’è inteso dare continuità formato successivamente all’instaurazione del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso) a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019