Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25206 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15725/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato DOMENICO ROSSI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LABICANA 45,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ARGENTI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2665/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa l’11/03/2014 e depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Domenico Rossi, per la ricorrente, che si riporta al

ricorso;

udito l’Avvocato Carlo Argenti, per la controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2665/37/14, depositata il 29 aprile 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto dal Comune di Roma Capitale nei confronti della sig.ra R.L. per la riforma della sentenza della CTP di Roma, che, pronunciando su ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2001 al 2004, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per pagamento di quanto dovuto.

La sentenza della CTR ha ritenuto che il Comune non potesse vantare il diritto alle differenze reclamate per ciascun anno d’imposta, perchè scaturenti da maggiore rendita catastale non notificata alla contribuente.

Avverso detta pronuncia l’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso la contribuente.

Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come nella fattispecie in esame, relativa a modifica di rendita catastale seguita a denuncia di variazione della contribuente e messa in atti sin dal 4 agosto 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione transitoria di cui al comma 3 della citata norma secondo cui, per gli atti comportanti attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in atti impositivi, la notificazione degli atti relativi all’accertamento o liquidazione dell’imposta dovuta in virtù della rendita attribuita dovesse costituire a tutti gli effetti notifica della rendita predetta.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha affermato il principio in base al quale in tema di ICI (imposta comunale sugli immobili), “solo a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella della notificazione, non potendo trovare applicazione la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale sia stata non solo notificata, ma anche effettuata dopo il 1 gennaio 2000” (Cass. sez. 5, 20 marzo 2015, n. 5623; Cass. sez. 5, 29 aprile 2005, n. 8932).

Inconferente con la fattispecie in esame risulta, pertanto, il richiamo da parte della controricorrente ad altra pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 5, 11 marzo 2010, n. 5933, relativa al persistente versamento del tributo ICI da parte del contribuente in forza della rendita determinata in via provvisoria col metodo contabile) riguardo alle condizioni per l’applicazione retroattiva della nuova rendita notificata pur sempre dopo il 1 gennaio 2000, in caso di annualità ancora suscettibili di accertamento e/o liquidazione del tributo.

La contribuente, peraltro, nel proprio controricorso, afferma che la maggiore rendita derivante dall’attribuzione della categoria C/1 sarebbe frutto di provvedimenti emessi in autotutela dell’amministrazione comunale a seguito di mutata rappresentazione grafica proposta nel 2007 e dunque non per la correzione di errori originari, ma per la sopravvenienza di nuovi elementi fattuali. Ciò introduce una questione di fatto della quale non è dato cogliere traccia nella sentenza impugnata, se non con riferimento alla presentazione d’istanza di autotutela, che la pronuncia della CTR riferisce ad “errore nelle rendite catastali applicate dall’ufficio”; nè se ne indica in controricorso, in palese difetto del requisito di autosufficienza, il tempo ed il luogo della relativa deduzione del giudizio di merito.

Detta questione, pertanto, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione dell’impugnata pronuncia e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio che, uniformandosi al principio di diritto dinanzi enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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