Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25205 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SICILIA 235, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA
GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DOMESTIKA INVEST SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. 5453/09 del TRIBUNALE di NAPOLI dell’1.3.2010,
depositato il 05/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Marco Serra (per delega avv.
Giulio di Gioia) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
Con ricorso notificato il 7 novembre 2009, il signor F. G. si è opposto allo stato passivo del Fallimento Domestika Invest s.r.l., al quale era stato ammesso, in forza di ricorso per insinuazione tardiva di credito, per la minor somma, rispetto a quella richiesta, di Euro 8.768,46 per il rapporto intercorso con la società fallita. L’opponente ha lamentato, in particolare, il rigetto della sua domanda concernente le differenze retributive per l’anno 2005.
Con decreto in data 5 marzo 2010 il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione affermando l’inammissibilità dell’avvenuta integrazione della domanda.
Per la cassazione del decreto ricorre la società, per un unico motivo d’impugnazione. La curatela fallimentare non ha svolto difese.
Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
Con l’unico motivo il ricorrente, premesso in fatto di aver provveduto, con l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, all’integrazione della domanda d’insinuazione, richiedendo l’ammissione in via privilegiata per Euro 25.880,82, censura l’affermazione del decreto impugnato, posta a fondamento del rigetto dell’opposizione, che ciò sarebbe precluso dalla natura impugnatoria dell’opposizione allo stato passivo.
Dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso non è possibile stabilire in modo univoco se la cosiddetta integrazione della domanda, vale a dire la formulazione di una nuova domanda concernente le differenze retributive relative all’anno 2005, sarebbe stata fatta nella fase svoltasi davanti al giudice delegato al fallimento (come dallo stesso ricorso risulta che la parte abbia sostenuto nel giudizio di merito), o invece con l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, come in definitiva si afferma al punto 1.2 del motivo di ricorso, al quale la censura, che peraltro denuncia genericamente una nullità del procedimento senza precisare la norma violata, sarebbe coerente. In tale incertezza, la censura – che in sè sarebbe peraltro manifestamente infondata, richiamando una giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del giudizio di opposizione allo stato passivo (da ultimo con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6, comma 4), e che non tiene conto della mutata configurazione di tale giudizio (v. Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) – deve essere dichiarata inammissibile per l’insufficiente esposizione degli elementi del fatto e per la genericità del vizio denunciato (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).
Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.
4. – Il ricorso è inammissibile. In difetto di difese della parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011