Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25205 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29754-2019 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA SISTINA

n. 121, presso lo studio dell’avv.to Giovanna Corrias Lucente,

rappres. e difeso dall’avv.to ANGELO CARBONE, con procura speciale

in atti;

– ricorrente –

D.L., elettivamente domiciliata presso l’avv.to VECCHIO

DOMENICO il quale lo rappres. e difende, con procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1479/2019 cronol. della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositato l’8/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso del 12.10.17 A.O. adiva il Tribunale di Roma, chiedendo che fosse revocato o ridotto l’assegno divorzile per Euro 3300,00, posto a suo carico dalla sentenza del 2013 che pronunciò il divorzio con D.L. recependo gli accordi delle parti.

Con decreto del 30.5.18, il Tribunale respinse il ricorso ritenendo che non fossero state allegate circostanze sopravvenute idonee a giustificare una modifica delle condizioni di divorzio

L’ A. propose reclamo sostenendo la violazione dell’art. 101 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe introdotto d’ufficio la questione della mancata sopravvenienza di nuove circostanze e ribadendo che la controparte era del tutto autonoma quale dipendente della Rai, e non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia (nata nel (OMISSIS)), disponendo altresì di proprietà immobiliari.

Con decreto dell’8.7.19, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo, osservando che: non sussisteva violazione dell’art. 101 c.p.c., poiché l’esistenza di un giudicato tra le parti rientrava tra le questioni esaminabili d’ufficio; non erano state allegate, rispetto alla sentenza del 2013, circostanze sopravvenute significative da incidere sul reciproco assetto economico; la modifica degli orientamenti giurisprudenziali e il riferimento alle agiate condizioni dell’ex-moglie non costituivano fatti nuovi sopravvenuti idonei ad incidere sui presupposti dell’assegno divorzile; al riguardo, l’acquisizione delle proprietà da parte della resistente risaliva ad epoca anteriore agli accordi di divorziai; era irrilevante il mantenimento della figlia, avendo ciò costituito oggetto degli accordi tra le parti.

A. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste la D. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112,115 e 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto di confermare la pronuncia del Tribunale, che aveva esaminato d’ufficio la questione della mancanza del fatto sopravvenuto, ai fini della modifica dell’importo dell’assegno divorzile, senza concedere il termine a difesa ex art. 101.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., e della L. n. 898 del 1970, art. 5, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al parametro di valutazione del tenore di vita goduto dall’ex-coniuge, considerando che quest’ultima non aveva mai sacrificato la propria attività lavorativa, peraltro si era trasferita a Roma per lavoro nel corso dell’unione matrimoniale. Pertanto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso ha escluso che il suddetto mutamento di giurisprudenza configurasse un fatto nuovo legittimante la revisione dell’assegno divorzile, rilevando che l’art. 156 c.c., e la L. n. 898, art. 9, si riferiscono a “giustificati motivi” e non a fatti sopravvenuti (a differenza dell’art. 710 c.p.c., in tema di provvedimenti conseguenti alla separazione)

Il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto infondato il motivo di reclamo relativo alla violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, – secondo il cui disposto, il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione – avendo il giudice di primo grado posto a fondamento del provvedimento impugnato in appello questioni nuove, in quanto non introdotte dalla controparte, consistenti nella mancanza di fatti sopravvenuti al provvedimento di determinazione dell’assegno divorzile.

La doglianza è infondata. Invero, la Corte territoriale ha affermato che non sussisteva alcuna violazione dell’art. 101 Cost., poiché, da un lato, l’esistenza di un giudicato tra le parti rientrava tra le questioni rilevabili d’ufficio e, dall’altro, sarebbe stato invece onere dell’ A. allegare l’esistenza di fatti sopravvenuti significativi, incidenti sul reciproco assetto economico. Tale pronuncia non è censurabile in quanto nella fattispecie non viene in rilievo alcuna questione attinente al giudicato rebus sic stantibus che caratterizza i provvedimenti oggetto di causa, bensì la diversa questione dell’onere del reclamante in appello di allegare fatti sopravvenuti specifici legittimanti, a norma del suddetto art. 9, la modifica dell’assegno divorzile.

Ne consegue che la Corte territoriale ha rettamente escluso che la decisione del Tribunale avesse violato l’art. 101 Cost., in quanto non fondata su una questione nuova, ma riguardante l’oggetto stesso del ricorso dell’ex-coniuge, in ordine alla persistenza dei presupposti di godimento dell’assegno divorzile e del relativo quantum.

Il secondo motivo è infondato in conformità di consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di revisione dell’assegno divorzile ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l’accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati motivi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (Cass., n. 1119 del 2020; Cass. n. 787 del 2017).

Nel caso concreto, il ricorrente, pur consapevole della giurisprudenza citata, ha invocato la riforma dell’assegno divorzile sulla base della sola modifica dell’orientamento giurisprudenziale sui criteri di determinazione di tale assegno. Al riguardo, il collegio ritiene di dare continuità al richiamato orientamento, in quanto la diversa interpretazione giurisprudenziale, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, della fattispecie di cui al L. n. 898 del 1970, art. 9, circa i criteri da utilizzare per decidere sulla istanze di modifica dell’assegno divorzile, non può configurare i giustificati motivi legittimanti l’accoglimento del ricorso in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio tra le parti che liquida nella somma di Euro 5600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge. Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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