Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25205 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25205 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 3812-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2898

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PALCHETTI MERI C.F. PLCMRE41R70G825F, elettivamente

Data pubblicazione: 08/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 152/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimentoper_quapttrai ragione

di FIRENZE, depositata il 01/02/2008 R.G.N. 942/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 10 febbraio 2008 la Corte di appello di Firenze,

Palchetti Meri che, in applicazione del d.lgs. n. 503/92, art. 2, terzo comma, lett.
c), aveva chiesto di potere beneficiare della deroga per l’accesso alla pensione di
vecchiaia con i più favorevoli requisiti previsti dalla disciplina anteriore e quindi
l’accertamento del suo diritto all’erogazione del trattamento pensionistico nella
gestione artigiani in base ai n. 789 contributi maturati anche nella gestione
lavoratori dipendenti.
Ad avviso dei giudici di appello, non era rilevante distinguere in quale delle
gestioni il raggiungimento del requisito contributivo si fosse realizzato, non
essendovi elementi che giustificassero l’esclusione dell’ipotesi derogatoria di cui
all’art. 2, comma 3, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel caso di
erogazione del trattamento pensionistico a carico della gestione lavoratori
autonomi (artigiani), purché fossero presenti nella posizione individuale
contributi versati nella gestione “lavoratori dipendenti” – in tal senso dovendo
interpretarsi la locuzione prevista nell’incipit della disposizione di cui alla lett. c) e che a questi, secondo le regole ordinarie, si potessero cumulare altri contributi
per lavoro autonomo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS sulla base di un
unico motivo.
Resiste con controricorso Palchetti Meri, che preliminarmente ha eccepito
l’inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine di cui all’art. 325
cod. proc. civ..

R.G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti Meri

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riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2

avere la Corte di appello ritenuto applicabile il regime di salvaguardia di cui al
comma 3, lett. c) della predetta norma anche in favore di chi vanti una pregressa
contribuzione presso il Fondo lavoratori dipendenti e sia iscritto alla data del 31
dicembre 1992 presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Argomenta l’Istituto ricorrente che la fattispecie dedotta in giudizio attiene ad
un caso in cui l’assicurata, iscritta alla gestione speciale lavoratori artigiani, al
momento della domanda aveva ottenuto la ricostruzione della posizione
previdenziale usufruendo anche dei periodi contributivi precedentemente versati
nella gestione lavoratori dipendenti secondo il meccanismo di cumulo regolato
dagli arti. 20 e 21 della legge n. 613/1966, nonché dall’art. 16 legge n. 233/1990;
che, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, l’assicurata,
iscritta ad una delle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (nella specie,
quella dei lavoratori autonomi artigiani), non avendo maturato in quella gestione
i requisiti utili ai fini del diritto a pensione, ha potuto giovarsi, senza oneri
aggiuntivi, del cumulo dei contributi accreditati in una della altre gestioni
dell’a.g.o. (nella specie, il fondo pensioni lavoratori dipendenti), acquisendo così
il diritto a vedersi liquidato dalla gestione autonomi un trattamento
corrispondente alla somma delle quote di pensioni imputabili alle singole
gestioni; che, una volta che la prestazione sia erogata dalla gestione lavoratori
autonomi, ne deve conseguire l’applicazione di tutte le norme che regolano la
gestione a carico della quale è posto il trattamento pensionistico; che la Corte di
R. G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti 11 ,1121t4t

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d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per

appello, nell’interpretare il d.lgs. n. 503 del 1992, aveva trascurato di considerare
tale principio regolatore.

contributivo, portato a venti anni di anzianità assicurativa e di contribuzione
dall’art. 2, comma 1, ma anche il requisito anagrafico, quest’ultimo solo nei
confronti dei lavoratori dipendenti, ed aveva poi previsto una tutela transitoria comune per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi – alla lettera a) del
terzo comma dell’art. 2, stabilendo che sarebbero rimasti salvi i requisiti di
assicurazione e contribuzione di cui alla precedente normativa per chi li avesse
maturati al 31 dicembre 1992 (o per chi fosse stato ammesso alla contribuzione
volontaria), mentre la deroga prevista dalla lettera c) era testualmente riferibile
ai soli “lavoratori dipendenti”, consentendo a chi vantasse una contribuzione
versata presso il Fondo lavoratori dipendenti di raggiungere la pensione erogata
in quella gestione, con requisiti contributivi ridotti rispetto a quelli innovati.
Rileva l’Istituto che sarebbe priva di ragionevolezza la pretesa di dare vita ad
un sistema ibrido per il quale il trattamento è erogato a carico della gestione per i
lavoratori autonomi, ma secondo le regole che governano il Fondo lavoratori
dipendenti, così disattendendo le differenze, originate dal diverso peso
economico dei rispettivi obblighi contributivi, che caratterizzano le diverse
gestioni e giustificano la diversità di disciplina.
La controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso perché
proposto il 31 gennaio 2009, oltre la scadenza del termine breve di cui all’art.
325 cod. proc. civ., decorrente dal 26 ottobre 2008, data della notifica della
sentenza impugnata.

R.G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti Alckli

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Prosegue l’Inps che il d.lgs. n. 503/92 aveva innalzato non solo il requisito

A tale proposito l’INPS ha contestato che potesse operare il telmine breve, in
quanto la notifica della sentenza era avvenuta- come risultava dalla relata “all’INPS, come in atti, nel domicilio eletto in Firenze via Vecchietti n. 13”,

doveva essere eseguita. Né il richiamo a quanto indicato nella epigrafe della
sentenza poteva ritenersi sufficiente a far ritenere integrata la relata con i
nominativi degli avvocati, difensori dell’Inps costituiti nel giudizio di appello.
L’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è infondata.
La notifica della sentenza risulta eseguita letteralmente nei termini sopra
precisati ed è dunque priva dell’indicazione del nominativo del procuratore
domiciliatario presso il quale la notifica doveva essere eseguita a norma degli
artt. 285 e 170 cod. proc. civ..
Valgono i principi già espressi in Cass. 18 aprile 2007, n. 9298, stante l’analogia
tra la fattispecie ivi esaminata e quella oggetto del presente giudizio. E’ stato così
affermato che, allorquando un Comune sia rappresentato in giudizio, in forza di
procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale e particolarmente
di un organo (se del caso denominato “Avvocatura comunale”) deputato alla
trattazione degli affari legali, ed il comune abbia eletto domicilio presso la sede
di tale organo, qualora l’esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta
al comune in tale domicilio, la notificazione non può considerarsi idonea a far
decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una
notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al
procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso

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Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti Malta.

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senza alcuna indicazione del procuratore domiciliatario presso il quale la notifica

il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale
sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto.

cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285
cod. proc. civ.), il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza
(anche nella forma esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista
espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte
presso il procuratore domiciliatario, non può estendersi alla ipotesi in cui la
notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio
(nella specie Casa Comunale) del difensore, in assenza di qualunque richiamo
nella notificazione al procuratore domiciliatario (non essendo sufficiente il
richiamo nell’atto), che è la forma legale attraverso cui, differenziando la
disciplina della notifica della sentenza ai fini dell’esecuzione e collegando la parte
al proprio procuratore tecnico che la rappresenta, il codice di rito (art. 170 cod.
proc. civ.) assicura che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il
tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a
vagliare l’opportunità dell’impugnazione, legittimando la decorrenza del termine
breve per l’impugnazione.
Secondo un diverso orientamento, espresso da Cass. 12 settembre 2011 n.
18640, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ.,
la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il
difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli art. 170 e 285 cod. proc. civ.,
al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d’impugnazione
assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la

R.G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti Me»;

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Nello stesso senso si è espressa anche Cass. 11 giugno 2012, n 9431, secondo

parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare
l’opportunità dell’impugnazione. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale
forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare,

medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco
collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di
quest’ultimo. (Nel caso esaminato, la sentenza era stata notificata presso il
domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura
municipale, che si trova nell’identico luogo di domicilio del sindaco).
Tale secondo indirizzo non appare condivisibile, ove si consideri che la
probabilità concreta che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della
parte, è rimessa – soprattutto nel caso di organizzazioni complesse, quali sono le
amministrazioni e gli enti pubblici (come l’INPS) – ad assetti organizzativi degli
uffici della parte, che possono essere ben diversi a seconda delle dimensioni e
delle prassi locali, anche in ragione delle dimensioni dell’ente. Con la
conseguenza che, se si ritenesse valida siffatta notifica occorrerebbe ipotizzare la
facoltà della parte di dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio
con il proprio procuratore, la struttura organizzativa non è stata idonea ad
assicurare la tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore
domiciliatario (in tal senso, cfr. Cass. n. 9431 del 2012).
L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella
notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285, 170 cod. proc.
civ., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al
procuratore domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra

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Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti Mr.”;

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nell’ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella

le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la
sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo
rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare

Né a tale carenza può ovviarsi mediante il rinvio agli atti (“…come in atti…”),
privo di qualsiasi ulteriore specificazione che renda di immediata percezione,
senza ulteriori indagini o interpretazioni rimesse al soggetto addetto alla
ricezione delle notificazioni, l’individuazione dell’atto – o della parte di un atto di riferimento in cui dovrebbe essere rinvenuta l’indicazione mancante nella
relata e che dovrebbe costituirne integrazione. Stante la funzione acceleratoria
propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla
inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), le
modalità di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze
circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore
domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta.
Come osservato in Cass. 5563 del 2004 – i cui principi sono qui confermati – la
notificazione, per essere idonea a far decorre il termine breve d’impugnazione,
deve essere in grado di assicurare che la sentenza portata a conoscenza della
parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente
qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione.
In tal sentenza si è osservato che: “a) quando la notifica della sentenza sia
effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli art. 285
e 170, comma 1 c.p.c., alla controparte personalmente, in forma esecutiva (art.
479 c.p.c.), la notifica stessa è inidonea a far decorrere il termine breve per

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INPS c/Palchetti MIAd

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l’opportunità dell’impugnazione.

l’impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante, stante la
comunanza di tale termine ad entrambe le parti (Cass. 18 agosto 1998 n. 8143;
Cass. 3297/1985; 3870, 5296, 5658, 7573/1986; 5066/1988; 1120/1990;

esecuzione, “alla controparte nel suo domicilio reale” (cfr. nn. 384/1986;
886/1989). c) la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito
deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso, prescritta dagli
art. 285 e 170, c.p.c., poiché “entrambe le forme di notifica soddisfano l’esigenza
di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite
del suo rappresentante processuale e, in particolare, che la persona
professionalmente qualificata venga a conoscenza della sentenza in modo da
poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e
opportunità di proporre impugnazione” (Cass. 8143/1998 cit.; Cass. nn.
1435/1979; 3047/1981; 4909/1987; 2121/1990; 6186/1992; 4909/1997).d) Tale
ultimo principio vale anche quando la notifica della sentenza sia effettuata, in
forma esecutiva, alla parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore
costituito (nn. 1021/1985; 886/1989), non potendosi far distinzione tra la
notifica della sentenza al procuratore domiciliatario e la notifica della sentenza
alla parte presso quest’ultimo (16 febbraio 1982 n. 976), e non importando che
la notifica sia avvenuta ai fini dell’esecuzione”.
Fatte tali premesse, si è osservato – con soluzione estensibile al caso in esame
per eadem ratio

che “la fattispecie odierna differisce da quella decisa nelle citate

pronunce, e costituisce quindi una quinta ipotesi, per un elemento: non viene
nominato il procuratore costituito, il cui domicilio si deve considerare, per le
ragioni dette, presso la cancelleria della Corte d’Appello di Trento.. Non è una
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INPS c/Palchetti MAItir

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11089/1994); b) tale principio va limitato alla notifica effettuata, ai fini della

differenza di poco conto: la interpretazione estensiva dell’art. 170 c.p.c. di cui
alle citate pronunce, in tanto è ammissibile, in quanto permanga un
collegamento tra la parte ed il suo procuratore, in modo che questi abbia notizia

essi non possano essere applicati al caso di specie, perché essi presuppongono
che permanga un collegamento tra la parte, cui la notifica è stata effettuata, il suo
procuratore, ed il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che questi possa avere
la conoscenza, ex art. 170 c.p.c., dell’atto a lui destinato. Questa possibilità di
conoscenza non è assicurata nella fattispecie in esame, in cui l’atto è stato
notificato alla parte, senza indicazione per nome e cognome del procuratore,
perché in tal caso, date le procedure di cancelleria, non c’è certezza che l’atto
pervenga al procuratore non nominato. Si deve concludere che la notifica delle
sentenze impugnate effettuata alla parte personalmente, presso il domicilio del
suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del
giudice a quo, ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 137, non
costituisce notifica al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., e non fa
quindi, decorrere il termine breve, ex art. 325 c.p.c.” (sent. n. 5563 del 2004., in
motivazione).
Pertanto, non essendo la notifica idonea ex art. 326 cod. proc. civ. a far
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., il ricorso è
tempestivo e deve quindi procedersi al suo esame.
La questione controversa è se la ricorrente abbia diritto alla pensione di
vecchiaia, liquidata nella gestione speciale lavoratori autonomi, sulla base di
quindici anni di contributi perfezionabili attraverso il cumulo gratuito dei

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Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti MAPO

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della notifica. Il Collegio, pur condividendo i principi sopra esposti, ritiene che

contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di quelli
versati presso la gestione speciale erogatrice o se invece ciò debba avvenire sulla
base di venti anni di contributi, non potendo trovare applicazione la clausola di

La legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421 per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale, aveva previsto (per la parte che interessa in questa sede),
all’art. 3, primo comma, lett. a) l’elevazione graduale del limite di età a sessanta
anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno
ogni due anni dal 1994, e alla lett. g), la graduale elevazione da quindici anni a
venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione
dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con
esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 avessero conseguito il
requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo
non inferiore a dieci anni solari fossero assicurati in relazione a rapporti di
lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare,
purché risultassero assicurati da almeno venticinque anni, nonché dei soggetti
che fossero stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31
dicembre 1992.
IL D.Lgs n. 503 del 1992, in attuazione della delega, ha previsto, all’art. 1,
l’innalzamento progressivo, per i lavoratori dipendenti, dell’età per il
conseguimento della pensione di vecchiaia (“1.

Il diritto alla pensione di vecchiaia a

carico dell’assicurazione generale obbligatoria per t invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e’ subordinato al compimento dell’eta’ indicata, per ciascun periodo, nella
tabella A allegata’) e, all’ art. 2, l’innalzamento, tanto per i lavoratori dipendenti
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Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Palchetti Aittil

salvaguardia prevista dal d.lgs. n. 503 del 1992, art. 2, terzo comma, lett. c).

quanto per quelli autonomi, del requisito assicurativo-contributivo ai medesimi

– al primo comma, che “nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori

dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando
siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati
in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti
dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”;
– al secondo comma, che ” in fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1

sono stabiliti in base alla tabella b allegata”;
– al terzo comma, che ” in deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i

requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a
tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del presidente della
repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i
lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque
anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno
solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla
previgente normativa; c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre
1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono
corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.

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Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti M4jt4;

Precisamente, l’art. 2 ha stabilito:

Ciò premesso, la questione interpretativa riguardante la portata applicativa della
lett. c) va risolta nel senso indicato dall’Istituto ricorrente, poiché nel caso in
esame l’interpretazione letterale è coerente con quella sistematica e con la rado

di stretta interpretazione.
Le due ipotesi di deroga previste nella legge delega sono quelle che il
legislatore delegato ha tras fuso rispettivamente nelle lett. a) e b) del terzo comma
dell’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L’ipotesi di cui alla
lett. c) non era invece contemplata nella legge delega.
Nell’interpretazione dell’ipotesi di cui alla lett. c) del terzo comma – che rileva
in questa sede – occorre attenersi ad un’interpretazione letterale e restrittiva, non
potendo spingersi l’interprete ad estendere ulteriormente l’alveo applicativo di
una previsione che, oltre a costituire una deroga al regime generale, costituisce
già il frutto di un correttivo operato dal legislatore delegato in considerazione
della particolare situazione in cui si sarebbero venuti a trovare i “lavoratori
dipendenti” che, assoggettati al contestuale innalzamento del requisito
anagrafico (solo per costoro avvenuto) e di quello contributivo- assicurativo
(riguardante invece sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi), pur
continuando ad incrementare la propria anzianità assicurativa e contributiva dal
31 dicembre 1992, non avrebbero comunque potuto raggiungere, alla (nuova)
soglia di età prevista per la pensione di vecchiaia, il più rigoroso requisito
prescritto per il conseguimento dei diritto alla pensione di vecchiaia.
La ragione giustificatrice della deroga contemplata dal legislatore legato è
ravvisabile solo per i “lavoratori dipendenti”, in quanto interessati da entrambe
le modifiche di cui all’art. 1 (nuova età pensionabile) e all’art. 2 (innalzamento

R.G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti M/Ifiet

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dell’intero terzo comma dell’art. 2, che ha introdotto precise ipotesi derogatorie,

del requisito assicurativo- contributivo), mentre analoga ratio non si riscontra per
i lavoratori autonomi (per i quali non vi è stata una modifica del requisito
anagrafico fissato dalla previgente normativa per il conseguimento della

Pertanto, la locuzione “lavoratori dipendenti” presente

nell’incipit della

disposizione di cui alla lett. c) è indice di un preciso intento delimitativo operato
dal legislatore delegato nell’introdurre la terza ipotesi di deroga nel contesto della
disciplina transitoria in esame.
In tal contesto si spiega anche perché il legislatore abbia utilizzato le seguenti
diverse espressioni nel definire le categorie dei destinatari delle previsioni in
deroga ai commi 1 e 2 e, precisamente, alla lett. a) del terzo comma,
l’espressione “nei confronti dei soggetti…”; alla lett. b) la locuzione “lavoratori
subordinati”; alla lett. c) la locuzione “lavoratori dipendenti”. Di tali definizioni è
solo la terza che, stante il suo preciso significato tecnico, rimanda, senza
equivoci, alla categoria degli assicurati gestiti dal “regime dell’assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”. La prima è espressamente
generica ed omnicomprensiva (“soggetti” che abbiano maturato alla data del 31
dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla
previgente normativa), così da doversi riferire sia ai lavoratori dipendenti sia ai
lavoratori autonomi, destinatari delle previsioni di cui ai primi due commi
dell’art 2. La seconda previsione – che non interessa esaminare funditus nella
presente sede – ha connotati “atecnici” di più complessa lettura.
Non solo non vi sono elementi letterali, né sistematici che depongano per una
diversa e più estesa interpretazione del dettato di cui alla lett. c), ma siffatta
estensione comporterebbe una inammissibile commistione di regole dettate per

R.G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Palchetti Mtlié

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pensione di vecchiaia).

la gestioni previdenziali diverse, oltre a violare il canone interpretativo per cui
una norma speciale, espressamente prevista come tale dal legislatore, non può
essere estesa in via interpretativa in modo tale da ridurre la portata della regola,

L’interpretazione estensiva di disposizioni “eccezionali” o “derogatorie”,
rispetto ad una avente natura di “regola”, se pure in astratto non preclusa, deve
ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si
intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma
costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad
individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già
codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente
contemplata (così Cass. 1 settembre 1999, n. 9205).
Come già osservato da questa Corte circa la portata applicativa della deroga
stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei
lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno
venticinque anni, fossero stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi
inferiori all’intero anno solare (norma dettata a protezione di alcune categorie
deboli di lavoratori subordinati che non potevano far valere la contribuzione
annua per l’intero anno solare per essere stati occupati per un periodo inferiore
alle cinquantadue settimane), la disciplina di cui al terzo comma dell’art. 2 non è
suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva (Cass. n.
3044 del 2012).
Deve quindi essere affermato il principio che, al fine di stabilire il requisito
contributivo necessario e sufficiente per accedere alla pensione di vecchiaia, la
deroga all’innalzamento del requisito contributivo stabilita dall’art. 2, comma 3,

R.G. n.3812/2009
Udienza 16 ottobre 2013
INPS c/Pakhetti mini

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così introducendo nuove eccezioni.

lett. c) del d.lgs. n. 503 del 1992 trova applicazione unicamente nel confronti di
chi possa ottenere il trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, in forza del requisito contributivo ridotto stabilito dalla citata

anche l’assicurato, iscritto alla gestione lavoratori autonomi, il quale vanti
contribuzione versata sia presso una delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi sia presso il Fondo lavoratori dipendenti e chieda l’erogazione della
pensione a carico della gestione lavoratori autonomi, in forza del cumulo
gratuito dei contributi accreditati anche nella gestione lavoratori dipendenti.
In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda.
Tenuto conto dell’esito alterno che la controversia ha avuto nei gradi del
giudizio di merito e dell’assenza di precedenti specifici, si stima equo
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

disposizione, mentre non ricade nell’alveo applicativo della indicata deroga

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