Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25205 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24495-2017 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 46,
presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.4.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di P.M. volta alla declaratoria di nullità dell’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi omessi;
che avverso tale pronuncia P.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 84,125,170 e 325 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato la sua eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sul rilievo che la notifica della sentenza di prime cure effettuata presso l’Agenzia di produzione INPS di Locri e indirizzata a “Avv. Laganà + altri”, i cui nomi non erano indicati, non fosse idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, essendo stata la memoria di costituzione in primo grado firmata dal solo Avv. Ettore Triolo, che aveva pertanto assunto la paternità dell’atto e la veste di unico difensore costituito;
che, al riguardo, va anzitutto ribadito che, pur essendo nel processo civile senz’altro consentita la nomina di una pluralità di procuratori, nondimeno la rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei procuratori nominati, operando l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore (Cass. S.U. n. 12924 del 2014);
che, pertanto, figurando pacificamente l’Avv. Angela Laganà tra i difensori indicati nella memoria di costituzione dell’INPS in primo grado, per come debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilievo, al fine di escludere l’idoneità della notifica della sentenza di prime cure a far decorrere il termine breve d’impugnazione, all’avvenuta sottoscrizione dell’atto da parte del solo Avv. Ettore Triolo, dovendo al riguardo darsi continuità al principio secondo cui, qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi (Cass. S.U. n. 12924 del 2014, cit.; Cass. nn. 18622 del 2016, 1076 del 2019);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo) unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019