Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25205 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3194/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/15/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 6/02/2012, depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di V.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 117/15/2012, depositata in data 23/10/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico chirurgo) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2007 – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, limitatamente agli anni 2003 (ad eccezione del primo acconto, stante la decadenza dal rimborso), 2004 e 2005 (ritenuta l’inammissibilità del ricorso per le annualità 2006 e 2007, essendo ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere, in parte, sia il gravame principale del contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato non dovuto il solo rimborso dell’acconto IRAP 2003, sostenendo che, ai fini della soggezione ad IRAP, non è sufficiente che il lavoratore autonomo si avvalga di una struttura organizzata, essendo necessario che detta struttura sia “autonoma” e direttamente riferibile al professionista. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., non avendo i giudici d’appello considerato che l’utilizzo della struttura aziendale di altri (e, nella specie, il medico esercita la propria attività presso cliniche private in veste di lavoratore autonomo) faccia comunque conseguire al contribuente “utilità aggiuntive”, con conseguente assoggettamento ad IRAP. Con il secondo motivo, la rincorrente denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2727 e 2697 c.c., non avendo il contribuente fornito idonea prova contraria per superare la presunzione relativa di assoggettabilità ad IRAP essendosi comunque avvalso dell’armamentario strumentate” di cui le strutture altrui sono dotate.

2. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono in fondate.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc…)”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista … ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pliris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse: b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un collaboratore autonomo (o un professionista), non sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013). La sentenza impugnata non si è discostata dai suddetti condivisi principi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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