Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25204 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VIANINI LAVORI SPA ((OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAPINIANO 29, presso lo studio dell’avvocato RAVAIOLI MARCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NITTI PAOLO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M. (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE NARDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASTRANGELO

PIETRO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, in persona

dell’Amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL BABUINO N. 107, presso lo studio dell’Avvocato ANGELO R. SCHIANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. RICCARDI Lucio

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1229/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

20/09/09, depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l’Avvocato Angelo Schiano difensore della controricorrente

(Ferrovie) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 9 dicembre 2009 la Corte d’appello di Bari, accogliendo la domanda proposta dalla signora L.A.M. con citazione notificata il 17 ottobre 2003, di determinazione delle indennità di occupazione d’urgenza e di espropriazione di un fondo di sua proprietà, ha condannato la Vianini Lavori s.p.a. al pagamento delle maggiori somme dovute per il titolo allegato. La corte territoriale ha ritenuto che la s.r.l. Ferrovie Sud Est, delegataria regionale delle funzioni in materia di servizi fer- roviari di interesse locale, e in tale qualità ente espropriante, avesse trasferito, in forza di delega amministrativa, all’associazione temporanea di imprese affidataria delle opere in concessione, della quale la Vianini era mandataria, gli obblighi indennitari; e che per tale ragione del versamento delle indennità richieste non dovesse rispondere la Ferrovie Sud Est, bensì esclusivamente la convenuta concessionaria Vianini. La corte territoriale ha inoltre accertato l’edificabilità della parte del fondo espropriato compresa in zona di espansione C2.

Contro la sentenza, notificata il 16 marzo 2010, ricorre la società Vanini, per tre motivi. La signora L. resiste con controricorso. Anche Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici s.r.l resiste con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso deduce, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè, essendo stata la domanda proposta dall’espropriata nei confronti della Vianini Lavori s.p.a., capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese concessionario delle opere, la corte l’aveva accolta condannando la ricorrente in proprio.

Il motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale non ha ignorato, ma al contrario espressamente affermato in motivazione che l’odierna ricorrente era convenuta in quanto l’essere questa la capogruppo dell’ATI concessionaria, la individua… come l’effettiva legittimata passiva a rispondere del giusto indennizzo dell’espropriazione, e correttamente ha poi accolto la domanda nei confronti della medesima società, unica parte convenuta e costituita in giudizio, senza che le ragioni della pronuncia potessero giustificare una diversa identificazione della parte soccombente. Che al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto (L. n. 584 del 1977, art. 22), non toglie, infatti, che l’offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante (L. n. 584 del 1977, art. 21 cit., nel testo sostituito dalla L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 9), il quale può conseguentemente agire – come è avvenuto nel presente giudizio – anche nei confronti della sola impresa mandataria in proprio.

Il secondo motivo deduce, sotto il profilo della violazione degli art. 1362 e 1363 c.c., nonchè della contraddizione con la giurisprudenza della stessa corte territoriale, il difetto di legittimazione passiva, perchè, come si desumerebbe dall’esame della convenzione, la concessionaria era chiamata ad agire in nome e per conto del concedente, e la delega al compimento delle procedure espropriative non si estendeva all’emanazione di atti amministrativi, per cui l’unico titolare della potestà di emettere formalmente il decreto di espropriazione era l’ente concedente, mentre l’esponente, concessionaria per la realizzazione dell’opera pubblica, era priva di poteri pubblicistici nonchè di autonomia di scelte. Nella parte finale la ricorrente invoca il principio ermeneutico dell’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) per escludere che vi sia stato “accollo, da parte dell’impresa medesima, di oneri risarcitori derivanti da fatto illecito (attivo od omissivo) altrui e in ogni caso ad essa non ascrivibile”.

Il motivo è inammissibile, deducendo in questa sede di legittimità non già una questione di legittimazione ad agire, ma una questione di titolarità passiva del rapporto, e dunque una questione di fatto attinente al contenuto della concessione (non indicata specificamente come atto sul quale il ricorso si fonda, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nè prodotta a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nonostante la generica e insufficiente produzione del fascicolo di parte nel giudizio di merito: cfr. Cass. Sez. un. 31 ottobre 2007 n. 23019, e 31 ottobre 2007 n. 23019), che questa corte non può conoscere direttamente, e della quale nel ricorso non è neppure riportato il contenuto testuale nella parte concernente le clausole rilevanti.

“Il terzo motivo deduce la violazione di norme di legge, per avere la corte territoriale qualificato come edificabile una porzione del fondo espropriato, compresa in zona di espansione edilizia C2. Dal certificato di destinazione urbanistica risulterebbe la possibilità di realizzare sulla zona C2 opere di urbanizzazione primaria come i parcheggi, nonchè fabbricati o asili nido o scuole materne. Nel ricorso si sostiene poi che la destinazione dell’area a viabilità comporterebbe la sua assoluta inedificabilità.

Il motivo è manifestamente infondato. La qualificazione urbanistica della porzione compresa in zona C2, di espansione, nella quale – come contraddittoriamente ammette la ricorrente – era consentita la realizzazione di fabbricati, è corretta e conforme alla classificazione delle zone territoriali omogenee nel D.M. 2 aprile 1968, art. 2. La destinazione ad opere di viabilità avrebbe assunto rilievo se risultante dal piano regolatore generale, ma questo dato non risulta dalla sentenza e, poichè neppure la parte allega e dimostra di averlo preventivamente sottoposto al giudice di merito, non può essere esaminato per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., ricorrente incidentale, ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. – Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza, mentre il ricorso incidentale, condizionato, è assorbito. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge a favore di Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.; e Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge a favore di L.A.M..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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