Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25204 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.24/10/2017), n. 25204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3573-2011 proposto da:
B.A., (p.iva (OMISSIS)) quale titolare e legale
rappresentante della omonima impresa individuale, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato
LUCILLA COSSARI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CASAGNI
LIPPI;
– ricorrente –
contro
C.L., ((OMISSIS)), C.F.M.R.
(CNGFST62R57L331H), D.S.R. ((OMISSIS)), A.A.
((OMISSIS)), CA.GA.AN.MA. ((OMISSIS)),
M.G. ((OMISSIS)) nella qualità di erede di M.V. e
MA.GI., O.G. ((OMISSIS)), R.M. ((OMISSIS)) erede
di L.V., SEIDENARI ALBERTO ((OMISSIS)), D.C.R.
((OMISSIS)), F.A.M. ((OMISSIS)), DE.LU.AL.
((OMISSIS)), BR.MA.ST. ((OMISSIS)), RO.CA.
((OMISSIS)) quale successore a titolo particolare di
V.F., MI.GA. ((OMISSIS)), G.W. ((OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO FUNARI, rappresentati e difesi dagli avvocati
LORENZO CARINI, VITO DE STEFANO;
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1528/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 05/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato LUCA CASAGNI LIPPI, difensore del ricorrente, che ha
chiesto l’estinzione del procedimento di rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata in data 5 novembre 2010 e notificata in data 9 dicembre 2010.
Hanno resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale, C.L., C.F.M.R., D.S.R., A.A., Ca.Ga.An.Ma., M.G., O.G., R.M., S.A., De.Ca., F.A.M., De.Lu.Al., Br.Ma.St., Ro.Ca., Mi.Ga. e G.W..
2. In prossimità dell’udienza del 24 maggio 2017, i difensori del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali hanno depositato rituale atto di rinuncia ai ricorsi ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dai predetti difensori muniti del potere di transigere e conciliare, come da procura a margine dei ricorsi, e dalle parti personalmente.
3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017