Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25204 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27756-2019 proposto da:

BPER CREDIT MANAGEMENT s.c.p.a., m persona del legale rappres. p.t.,

quale mandataria in nome e per conto di BPER BANCA s.p.a., in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, in VIA MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

SOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO VOLINO, con

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.1., in persona del Curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEGLI SCIPIONI, 267,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLA FERRANTE, con procura speciale in

calce al controricorso, sulla base dell’autorizzazione del giudice

delegato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5070/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 10.11.11, il Tribunale di Avellino accolse la domanda proposta dalla curatela del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. e da L.A., C. e Cr., quali fideiussori della società e per l’effetto: condannò la Banca della Campania s.p.a. (oggi BPER) al pagamento della somma di Euro 139.653,48 oltre interessi legali, ritenendo valide le contestazioni degli estratti-conto; dichiarò nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità per interessi e c.m.s. usurari ex art. 644 c.p.c.; dichiarò la validità dello jus variandi dei tassi di interesse; rigettò la domanda di risarcimento dei danni e quelle dei fideiussori perché privi di legittimazione.

La Banca propose appello, censurando la sentenza impugnata per aver fondato la decisione sulla c.t.u., da considerare invalida per l’acquisizione irrituale di documentazione. Resisteva la curatela.

Con sentenza dell’8.11.18 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame in quanto ripropositivo delle istanze già formulate, essendo dunque privo di specificità, rilevando pertanto la formazione di un giudicato interno sulla pronuncia impugnata.

La BPER Credit Managment s.c.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi.

Resiste il fallimento con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo deduce motivazione apparente, avendo la Corte d’appello ritenuto generici i motivi di gravame senza una reale argomentazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 188 c.p.c., comma 2, per aver la Corte territoriale recepito acriticamente la c.t.u., che era stata espletata utilizzando una lettera acquisita in violazione del contraddittorio (inviata dalla banca alla società poi fallita relativa ad una comunicazione di compensazione, estinzione di finanziamenti esteri, all’addebito di insoluti, vendita di quote di fondi costituiti in pegno e di trattenimento di somme pignorate da terzi).

Il terzo motivo, in subordine, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della L. n. 108 del 1996, avendo la Corte d’appello recepito la c.t.u. in ordine all’accertamento dei tassi usurari senza tener conto delle censure formulate al riguardo circa la corretta applicazione del TEG per la comparazione degli interessi addebitati e l’inclusione della c.m.s. nel calcolo dello stesso TEG.

Va osservato che parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte, che prevede la compensazione delle spese, per cui il giudizio va estinto ex art. 306 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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