Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25204 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21197/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 48/42/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, emessa il 28/03/2012 e depositata il
29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR – Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenzia, gravame proposto contro la sentenza n. 130/02/2010 della CTP di Pavia che aveva accolto il ricorso del Dott. Z.C. (ginecologo) e ha così accolto il ricorso avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per gli anni 1999-2000, ricorso proposto sulla premessa che il ricorrente esercitasse la professione senza autonoma organizzazione.
La CTR ha ritenuto che il contributo dei mezzi strumentali si concretizzasse nello studio professionale e nei correlati costi di mantenimento dai quali l’attività, però, non poteva prescindere; sicchè l’apporto di mezzi strumentali non dava luogo al superamento del minimo indispensabile. Quanto al personale di segreteria, si era trattato di apporto assolutamente ausiliario e perciò inidoneo a integrare il menzionato presupposto.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa.
A seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; indi la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016.
La ricorrente fondatamente denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c.. Le sezioni unite hanno precisato nel 2016 che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (SU, Rv. 639529).
Nella specie il pacifico e documentato rilievo dell’esistenza in entrambi gli anni d’imposta di due dipendenti, addetti alla segreteria, supera di per se stesso quella soglia marginale di organizzazione che avrebbe consentito l’esenzione dall’imposta, in disparte il superamento del livello del minimo indispensabile riguardo sia alla notevole dotazione di beni strumentali (65 milioni di Lire circa nei due anni) sia, più in generale, ai cospicui costi gestione dello studio ginecologico (90 milioni di Lire circa in ciascun anno), di cui v’è autosufficiente riscontro in ricorso.
Una volta accolto il ricorso e cassata la sentenza d’appello, la domanda introduttiva può essere rigettata nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, consente la compensazione delle spese del giudizio di merito e la dichiarazione di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di merito e la dichiarazione di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016