Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25203 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10501-2013 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N (OMISSIS) ORISTANO, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F AMENDOLA N 8, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ADELAIDE TARAS, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ANGELO MISCALI;

– ricorrente –

contro

L.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MARIA COVA, NOEMI

COVA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 308/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Oristano ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Cagliari n. 165/2011 che, riformando la sentenza del Tribunale di Oristano, ha accolto la domanda di rivendica proposta avverso l’odierna ricorrente dal sig. L.P., con riferimento ad un terreno sito in (OMISSIS) e distinto in catasto al foglio (OMISSIS);

che la ricorrente ha contestualmente impugnato la sentenza definitiva n. 308/2012, con la quale la stessa corte d’appello ha liquidato in favore dell’attore un risarcimento del danno da illegittima occupazione pari ad Euro 30.025,12, oltre al costo necessario alla rimozione di una condotta fognaria, liquidato in Euro 1.840;

che la corte d’appello ha riconosciuto a L.P. la proprietà del terreno de quo sull’assunto che egli fosse stato sollevato dall’onere della probatio diabolica, per avere l’ASL convenuta riconosciuto espressamente l’originale appartenenza del terreno al di lui dante causa L.A., senza contestare che L.P. fosse erede di costui;

che d’altra parte, secondo la corte cagliaritana, nessun rilievo poteva attribuirsi al contratto di permuta intercorso tra il sig. L.A. e l’ASL (non essendosi tale contratto stato perfezionato per iscritto), nè al possesso sul fondo conseguentemente esercitato dalla ASL (non avendo questa mai sollevata alcuna eccezione di usucapione);

che il sig. L.P. si è costituito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale su due motivi;

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 17.5.17, in cui la causa è stata decisa, solo il contro ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 184 e 345 c.p.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa nel ritenere provata l’originaria proprietà di L.A. e nel ritenere provato che L.P. fosse erede di costui, nonostante la tardività della produzione documentale attestante il diritto dominicale del primo e la successione al primo da parte del secondo;

che nel motivo di ricorso si attinge anche, specificamente, la ratio decidendi della sentenza gravata e si argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l’ASL avrebbe provveduto “comunque a contestare genericamente il diritto vantato da controparte”;

che il motivo va disatteso, perchè l’affermazione della comparsa conclusionale depositata dalla ASL nel giudizio di primo grado, trascritta a pagina 10 del controricorso, ove si riconosce che il fondo in questione fu oggetto di permuta concessa da ” L.A., dante causa dell’attore” costituisca ammissione, correttamente valorizzata dalla corte d’appello, tanto del fatto che L.A. fosse proprietario (presupposto della sua posizione di permutante) del fondo, quanto del fatto che costui fosse dante causa di L.P.;

che il primo motivo del ricorso incidentale – con il quale si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla statuizione relativa alla liquidazione del danno da occupazione senza titolo del terreno de quo – va disatteso, perchè si risolve nella prospettazione di censure di puro merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione;

che il secondo motivo del ricorso incidentale – con il quale si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione alla statuizione relativa alla regolazione delle spese di lite – va pur esso disatteso sia laddove censura la statuizione di compensazione parziale delle spese dei due gradi di merito (perchè la parziale compensazione è stata motivata dalla corte distrettuale in ragione del non integrale accoglimento della domanda dell’attore), sia laddove censura la quantificazione dei diritti e degli onorari (perchè il ricorrente non fa riferimento a voci specifiche enunciate in notula, cfr Cass. 18190/15), sia laddove denuncia un errore di calcolo nell’importo indicato in sentenza quale somma degli importi riconosciuti a titolo di diritti e di onorari (trattandosi di errore da emendare con la procedura di correzione degli errori materiali e di calcolo);

che quindi, in definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale;

che le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente principale, la cui soccombenza è prevalente;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale.

Condanna la ricorrente principale a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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