Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25203 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14044/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv.to Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS),

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 7/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.O., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8 essendosi il decidente limitato a recepire il giudizio della Commissione territoriale senza approfondire la posizione del ricorrente in relazione segnatamente alla situazione del paese di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria quantunque in ragione della situazione di instabilità socio politica la (OMISSIS) non possa considerarsi un paese sicuro; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 200, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione umanitaria senza operare alcuna distinzione tra le diverse forme di protezione, accomunando nell’argomentazione di rigetto le protezioni maggiori e quella umanitaria con la conseguenza che risulta completamente omessa la motivazione del rigetto di quest’ultima.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto condividono la medesima censura, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità.

2.2. Il Tribunale, dato atto che il pregresso esame in sede amministrativa aveva escluso la credibilità del richiedente principalmente per la genericità della vicenda dal medesimo narrata, si è dato cura di coonestare ulteriormente il negativo responso pronunciato in quella sede, osservando, quanto agli antefatti di causa, rappresentati dal ricorrente nel riferire di volersi sottrarre agli scontri politici in atto fra opposte fazioni, che “l’istante è stato molto avaro di particolari in merito non solo alle cause dello scontro che sarebbe insorto nella sua comunità, ma anche alle ragioni di un coinvolgimento suo e della sua famiglia”, che alla luce della rilevata mancanza di particolari e di un ragionevole sforzo per circostanziare la decisione di fuggire dal paese “non si può ritenere sufficiente a rappresentare la concretezza del pericolo temuto la dichiarazione del richiedente di avere paura di essere ucciso” ed ancora, che malgrado le riscontrate lacune, “l’istante non ha aggiunto nulla di più in punto di fatto rispetto a quanto raccontato in sede di audizione” e “non è nemmeno comparso di persona all’udienza di comparizione delle parti”.

2.3. Non tralasciando poi di accompagnare ciascuno dei riportati rilievi da altre più analitiche considerazioni, intese da un lato ad evidenziare l’implausibilità del narrato, dall’altro che l'(OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente non è interessato dai conflitti che attraversano il Nord Est del paese, e dunque, così motivando il decidente non si è affatto limitato a recepire pedissequamente il responso della Commissione territoriale, ma ha dato conto in modo argomentato della propria decisione, coerentemente, del resto, agli enunciati di questa Corte circa l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, che pur a fronte di un’attenuazione dell’onere probatorio, comunque compete al richiedente asilo assolvere.

2.4. Ne discende che, non esponendosi a nessuna delle declinate censure di diritto, l’impugnato assunto decisorio si sottrae al preteso scrutinio e ciò di cui il ricorrente si duole è espressione di un mero dissenso sul merito della decisione a cui non compete a questa Corte dare seguito.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Dato atto che, come si legge in motivazione, “il riconoscimento della misura in discorso non può che dipendere dalla pregnanza dell’onere di allegazione che incombe sul richiedente, al quale soltanto in assenza di emergenze fattuali di tipo oggettivo ricavata dalle fonti di consultazione e riguardanti il paese di origine, spetta l’illustrazione delle ragioni specifiche che danno concretezza a quei seri motivi di carattere umanitario idonei ad impedire la sua espulsione e a fondare, quindi, il suo correlativo diritto al permesso di soggiorno”, il Tribunale, richiamate le precedenti considerazioni circa il fatto che la regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) non è interessata dai conflitti in atto nelle aree settentrionali del paese, ha escluso segnatamente nella specie “la ricorrenza di quella vulnerabilità che permetterebbe di conseguire il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie”.

A fronte delle riportate considerazioni, che mettono la decisione al riparo dal dedotto vizio di nullità, la critica altrimenti svolta con il motivo si rivela del tutto generica ed indirizzata unicamente a rinnovare il sottostante giudizio di fatto, rendendosi perciò inammissibile.

4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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