Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25203 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25203 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 18190-2011 proposto da:
DELLACASA TIZIANA DLLTZN61L54D969G,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso
lo studio dell’avvocato VECCHI MARIA CARLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERNAZZA
ANDREA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2757

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

Data pubblicazione: 08/11/2013

studio

dell’avvocato

ARTURO,

MARESCA

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 363/2011 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 29/04/2011 R.G.N. 378/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato VECCHI MARIA CARLA;
udito l’Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO per delega
MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Udienza del 2 ottobre 2013 — Aula A
n. 14 del ruolo — RG n. 18190/11
Presidente: Stile – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di Tiziana Dellacasa avverso la
sentenza del Tribunale di Genova n. 262 del 19 marzo 2010, di rigetto della domanda della
Dellacasa volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa
intimatole da Poste Italiane s.p.a. per avere allegato a numerose richieste di rimborso biglietti
ferroviari non corrispondenti alle tratte relative alle trasferte autorizzate (in particolare: biglietti da o
per Celle Ligure anziché da o per Chiavari) ovvero biglietti poco leggibili.
La Corte d’appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il Tribunale di Genova ha, in primo luogo, affermato che Poste Italiane aveva assolto
l’onere di provare i fatti contestati alla ricorrente in riferimento a ciascuna delle trasferte di cui si
tratta, attraverso la produzione di tutte le richieste di rimborso delle spese per le trasferte e della
documentazione ad esse allegata;
b) pertanto, il Tribunale ha ritenuto che era onere dell’interessata dare dimostrazione della
validità della propria tesi difensiva secondo cui i biglietti ferroviari timbrati alla stazione di Celle
Ligure sarebbero stati inseriti nelle pratiche relative alle proprie richieste di rimborso o a causa di
errori nell’archiviazione da parte dell’ufficio competente oppure ad opere di terzi animati
dall’intento di nuocere alla lavoratrice;
c) ebbene, la prima ipotesi per il primo Giudice era da ritenere impossibile, visto che in sede
di libero interrogatorio la stessa lavoratrice ha ammesso che l’ufficio che gestiva le trasferte per
Celle Ligure era diverso da quello competente per le proprie trasferte;
d) la seconda ipotesi, per il Tribunale, era del tutto inverosimile e sfornita di prova;
e) comunque, anche sulla base di altri elementi emersi dall’istruttoria, il Tribunale è pervenuto
alla conclusione che il comportamento addebitato alla Dellacasa era stato — oltre che provato, per
quel che si è detto — idoneo ad incrinare in modo definitivo il rapporto fiduciario tra le parti e quindi
a giustificare il licenziamento;
f) in appello la lavoratrice ha ribadito la contrarietà alla logica della tesi sostenuta dalla datrice
di lavoro, ha rilevato come non era verosimile — e comunque non era stato provato — che ella abbia
fruito di passaggi di cortesia anziché utilizzare il treno ed ha precisato che non era dirimente la
circostanza addebitatale di avere indicato come motivo delle trasferte le visite alle scuole invece
della partecipazione a manifestazioni filateliche;
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

g) la decisione del Tribunale deve essere confermata in quanto, per le ragioni indicate nella
sentenza di primo grado, si deve considerare certo che alle richieste di rimborso presentate dalla
Dellacasa siano stati allegati biglietti che non si riguardavano la tratta Genova-Chiavari, cui si
riferivano le richieste suindicate;

i) non resta quindi che riconoscere che è stata la Dellacasa a presentare — intenzionalmente — i
biglietti che risultano allegati alle sue richieste di rimborso delle spese di viaggio e che non sono
congruenti con le richieste medesime ;
1) ai fini della prova del fatto addebitato — consegna di biglietti irregolari — e ai fini della
valutazione della gravità dell’illecito disciplinare contestato non assume particolare rilievo stabilire
quale sia stata la motivazione che ha spinto la lavoratrice ha porre in essere la suddetta condotta;
m) ciò che conta, infatti, è che si è trattato di un comportamento che ha consentito alla
ricorrente di ottenere, con l’inganno, un rimborso delle spese di viaggio non dovuto o che non
poteva dimostrare che le spettasse;
n) questo “è sufficiente a giustificare il licenziamento in riferimento all’intento perseguito
dalla lavoratrice in danno del suo datore di lavoro” e, d’altra parte, “l’esiguità dell’utilità avuta di
mira” non rende meno grave il fatto addebitato, in considerazione delle modalità fraudolente con le
quali la Dellacasa ha agito.
2.— Il ricorso di Tiziana Dellacasa domanda la cassazione della sentenza per tre motivi;
resiste, con controricorso, Poste Italiane s.p.a.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nullità della
sentenza per omessa motivazione sui seguenti fatti decisivi della controversia: 1) passaggio nella
totale disponibilità dell’azienda datrice di lavoro della documentazione allegata alla richiesta di
rimborso delle spese di viaggio per la trasferta dopo la relativa consegna da parte dell’interessata al
proprio Capo-Servizio; 2) avvenuto superamento positivo di tre livelli di controllo dell’anzidetta
documentazione con corresponsione di quanto richiesto e con rilevamento solo retrospettivo e
tardivo delle contestate irregolarità.

2

h) è da escludere sia l’errore di Poste Italiane, sia l’intervento di terzi e, al fine di supportare
la tesi della difesa della lavoratrice, non vale neanche la circostanza che alla richiesta di trasferta del
14 agosto 2008 risulti allegato un biglietto ferroviario datato 27 agosto 2008 giorno in cui la
ricorrente era in ferie, “perché ciò non prova che l’allegazione sia avvenuta ad opera di un terzo
anziché della stessa appellante, magari al rientro dalle ferie”;

Si ribadisce quanto già sostenuto in appello sull’omessa effettuazione della doverosa verifica
della documentazione in oggetto da parte degli uffici competenti al momento della relativa
consegna da parte della Dellacasa.

Si rileva che la società non ha assolto adeguatamente l’onere probatorio a suo carico relativo
alla dimostrazione della sicura allegazione, da parte della lavoratrice, di documentazione incoerente
rispetto alle richieste di rimborso.
Sul punto non è rinvenibile alcuna motivazione nella sentenza impugnata, pur procedendo alla
relativa integrazione con la sentenza di primo grado, ugualmente laconica al riguardo.
2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nullità
della sentenza per violazione o erronea applicazione dell’art. 2702 cod. civ. nonché (anche sotto il
profilo della mancata applicazione) degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pure in riferimento all’art. 115,
secondo con-mia, cod. proc. civ., in ragione della prova logica che, alla luce di presunzioni semplici
e di regole di esperienza, è stata fornita dalla ricorrente nel giudizio di primo grado.
Si sottolinea che sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno dato per scontato che il mancato
disconoscimento da parte della Dellacasa delle richieste di rimborso delle spese di trasferta valesse
ad attribuire efficacia probatoria piena pure ai documenti allegati alle richieste stesse e, in
particolare, ai biglietti ferroviari, che erano privi di sottoscrizione della interessata, mentre la
lavoratrice ha sempre sostenuto che i documenti di viaggio sulla cui base è stata effettuata la
contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento erano diversi da quelli da lei
originariamente posti a corredo delle richieste di rimborso.
Ne consegue che, per stabilire se i documenti stessi fossero o meno quelli originari il giudice
aveva il potere-dovere di attingere elementi di prova dalla logica e dalla comune esperienza. A tal
fine, nell’atto di appello, la Dellacasa aveva elencato una serie di elementi (riprodotti nell’attuale
ricorso) che, con un ragionamento logico-deduttivo porterebbero ad escludere — con elevatissimo
grado di probabilità — l’avvenuta allegazione di documentazione incongruente rispetto alle richieste
di rimborso.
Tra tali elementi figurano: 1) l’identità del costo del biglietto nelle tratte Genova-Chiavari e
Genova-Celle Ligure; 2) le risultanze della prova testimoniale da cui è emersa la regolare
effettuazione di tutte le trasferte in oggetto (diversamente da quanto originariamente contestato
dall’azienda); 3) l’assenza di rilievi disciplinare nei confronti della Dellacasa durante 23 anni di
servizio; 4) la minima entità della somma che la lavoratrice avrebbe indebitamente riscosso, dopo
che la stessa, nella primavera del 2005, aveva sua sponte provveduto a restituire all’azienda la ben
più elevata somma di 504,90 euro, per errore accreditatale nella busta paga.
3

Si sottolinea, altresì, che la omessa effettuazione dei controlli — risultante dalle deposizioni
testimoniali — si è posta in contrasto con una disposizione regolamentare (art. 11 del c.d. Travel
policy vigente nella società Poste Italiane dal 2008, diretto a disciplinare le trasferte e costituente
parte integrante della contrattazione collettiva, per questo allegato al presente ricorso) volta a
garantire contemporaneamente l’azienda e i lavoratori.

In questa situazione è evidente — ad avviso della ricorrente — che non avrebbe potuto
affermarsi che, con la sola produzione di copie della richieste di rimborso e dei relativi biglietti
ferroviari oggetto di contestazione, Poste Italiane hanno dato prova della certa addebitabilità alla
ricorrente della condotta ingannevole contestatale.

3.— Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nullità della
sentenza per insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il
giudizio rappresentato dall’allegazione alla richiesta di rimborso in data 14 agosto 2008 di biglietto
ferroviario timbrato il 27 agosto 2008 (quando la Dellacasa era in ferie in Spagna), fatto da
considerare rivelatore dell’avvenuta manipolazione degli allegati in discussione.
Si sottolinea che, benché anche nell’atto di appello la suddetta circostanza fosse stata
evidenziata, la Corte genovese ha ritenuto tale elemento irrilevante, affermando che “ciò non prova
che l’allegazione sia avvenuta ad opera di un terzo anziché della stessa appellante, magari al rientro
dalle ferie”.
Tale motivazione, secondo la ricorrente, è palesemente illogica, per varie ragioni e, in
particolare, perché: 1) la data della timbratura del biglietto coincidente sicuramente con un
momento in cui la ricorrente non si trovava in Italia; 2) la lavoratrice non ha mai saputo dove
fossero collocati i moduli delle richieste di rimborso dopo essere stati controllati ed evasi (tanto che
dopo il licenziamento ha presentato una denuncia penale nella quale chiedeva al PM anche di
verificare dove tali moduli erano custoditi); 3) non si comprende per quale ragione la Dellacasa
avrebbe dovuto creare questa strana situazione avvalendosi, magari, di un “complice” per la
timbratura del 27 agosto 2008.
Viceversa, la circostanza evidenziata era da considerare decisiva per avere la prova della
possibile manomissione degli allegati in oggetto, sempre sostenuta dalla Dellacasa e negata da Poste
Italiane.
II — Esame delle censure
4.- I tre motivi di ricorso — da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione —
sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
4.1.- In tema di licenziamento per giusta causa — nell’esprimere il giudizio di valore
necessario per integrare la norma elastica (che, per sua natura, si limita ad indicare un parametro
generale) da cui si desume la suddetta nozione — il giudice del merito compie un’attività di
interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, per cui dà concretezza a
quella parte mobile di essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto
storico—sociale (non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato
conforme o meno a buona fede allorché la legge richieda tale elemento). Pertanto, il suindicato
4

Il vizio denunciato con il presente motivo è, quindi, quello di aver considerato incontestabile
— sulla base della suddetta produzione dell’azienda — che la lavoratrice abbia allegato a tutte le
molteplici richieste di rimborso de quibus documentazione (biglietti ferroviari) in conferente e
fittizia.

giudizio di valore deve essere effettuato dando conto del procedimento logico su cui si basa, nel
rispetto delle nozioni di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni socioeconomici e con l’osservanza dei principi generali dell’ordinamento (orientamento consolidato,
vedi, per tutte: Cass. 8 agosto 2011, n. 17093).

Orbene, la motivazione in base alla quale la Corte genovese ha ritenuto il comportamento
addebitato alla lavoratrice idoneo ad incrinare in modo definitivo il rapporto fiduciario tra le parti —
e tale da costituire, quindi, giusta causa del licenziamento — non appare plausibile perché risulta
fondata su una serie di presupposti erronei.
Il primo e fondamentale presupposto erroneo emerge ictu ocu/i dalla lettura delle ultime due
righe della terza pagina della sentenza, che testualmente recitano: “non resta quindi che riconoscere
che è stata la stessa Della casa a presentare — intenzionalmente — quei biglietti che risultano allegati
alle sue richieste di rimborso delle spese di viaggio”.
Queste poche espressioni rivelano che l’intera impostazione della motivazione si fonda su una
cattiva conoscenza delle regole del riparto dell’onere probatorio nelle controversie in materia di
licenziamento disciplinare nonché del tipo di prova che si deve raccogliere prima di poter affermare
che sussistano tutti gli elementi propri della suddetta fattispecie.
4.2.- Secondo orientamenti assolutamente consolidati di questa Corte, che costituiscono ormai
“diritto vivente” e ai quali il Collegio intende dare continuità:
a) l’onere della prova della giusta causa del licenziamento – che spetta al datore di lavoro, ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966 – deve riguardare la sussistenza di una grave negazione
degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento
agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione
delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella
organizzazione dell’impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze
del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità del fatto volitivo (vedi, per tutte: Cass. 14 luglio 2001, n.
9590).
b) in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del
fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata
in astratto ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo
rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del
dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai
motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. – Principio affermato ai sensi
dell’art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. 26 luglio 2011, n. 16283).;
5

Ne consegue che la suddetta valutazione può essere sindacata in sede di legittimità solo in
riferimento alla presenza di una motivazione congrua ed immune da vizi ma resta salva la spettanza
alla Corte di cassazione, nell’ambito della funzione nomofilattica affidatale dall’ordinamento, di
valutare la conformità del giudizio di valore espresso dal giudice del merito per la funzione
integrativa che esso ha delle regole giuridiche.

d) la giusta causa di licenziamento richiede l’accertamento, da parte del giudice di merito
dell’entità dell’inadempimento e della colpa, nonché della grave incidenza di essi sull’elemento
della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul lavoratore, ai fini della prosecuzione del
rapporto (Cass. 7 luglio 2004, n. 12508).
4.3.- Tali principi, oltre che un portato della stessa impostazione generale della disciplina in
tema di licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966 ove il licenziamento è
considerato come una sanzione estremamente afflittiva cui ricorrere solo in casi estremi, trovano
riscontro anche nella nostra Costituzione che, proclamando solennemente, al primo comma dell’art.
1, che «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», lo fa — come risulta dai relativi
lavori preparatori — nella ottica di considerare il lavoro dei singoli consociati non solo come il
mezzo con cui mettere a frutto i propri talenti e procurarsi un reddito, ma soprattutto nel senso di
considerare il lavoro come lo strumento principale per dare un contenuto concreto alla
partecipazione del singolo alla comunità, e quindi, per tutelarne la dignità (come, del resto, risulta
confermato dai successivi artt. 3, 4, 36 e 41 Cost.).
In questo quadro, ben si comprende come la giurisprudenza di questa Corte non solo abbia
sempre affermato che l’onere probatorio della giusta causa sia a carico del datore di lavoro, ma
abbia anche richiesto che la prova da questi offerta debba essere completa con riguardo a tutti gli
elementi della fattispecie e debba anche essere certa, non avendo cittadinanza nel nostro
ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguate mante
verificate, cioè con l’applicazione di un metodo che non sarebbe applicabile neppure in sede di
procedimento penale.
Tanto più che è jus receptum che il giudice del merito, nel caso di licenziamento per giusta
causa (o per giustificato motivo soggettivo), deve effettuare la valutazione della gravità
dell’inadempimento imputato al lavoratore non solo in relazione al concreto rapporto in tutti i suoi
6

c) in base all’art. 5 della legge n. 604 del 1966 l’onere della prova della sussistenza della
giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (gravante sul datore di lavoro) riguarda tutti
gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso. Non è pertanto consentito, in
ipotesi di mancato assolvimento del suddetto onere probatorio, con riguardo alle circostanze che
impongono la soppressione del posto di lavoro, il ricorso alla presunzione, per ritenerne dimostrata
l’impossibilità di utile reimpiego del lavoratore cui il detto posto era assegnato. La presunzione,
infatti, costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto,
presuppone che il fatto noto sia accertato ed univoco. Inoltre il giudice di merito, al cui
apprezzamento discrezionale è riservata l’utilizzazione del suddetto mezzo di prova, è tenuto a
fornire adeguata motivazione della scelta operata. Pertanto, è da ritenere non sufficientemente
motivata la sentenza di merito nella quale non solo non siano stati specificamente indicati la fonte e
il contenuto delle emergenze istruttorie poste alla base del convincimento della sussistenza del
giustificato motivo oggettivo del licenziamento, ma non siano state neppure spiegate le ragioni che
avevano consigliato il ricorso alla prova presuntiva la quale aveva portato a ritenere provata la
circostanza che il datore di lavoro non avesse la possibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre
mansioni confacenti alle sue capacità professionali (Cass. 16 gennaio 1999, n. 410);.

elementi ma anche apprezzando l’inadempimento stesso in senso accentuativo rispetto alla regola
generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., nel rispetto della generale
premessa secondo cui l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata
solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. 4 marzo 2013, n.
5280; Cass. 22 marzo 2010, n. 6848; Cass. 10 dicembre 2007, n., 25743Cass. 24 luglio 2006, n.
16864Cass. 25 febbraio 2005, n. 3994; Cass. 14 gennaio 2003, n. 444).

1) ha ritenuto che la società datrice di lavoro abbia assolto l’onere probatorio a sua carico
semplicemente attraverso la produzione delle richieste di rimborso delle spese per le trasferte con la
allegata documentazione (biglietti ferroviari);
2) ha quindi ritenuto che dovesse essere la Dellacasa a dimostrare che la suddetta
documentazione (biglietti ferroviari) prodotta da Poste Italiane in allegato alle richieste di rimborso
sottoscritte dalla lavoratrice stessa non corrispondeva a quella che dall’interessata era stata
originariamente allegata alle richieste medesime, così attribuendo alla lavoratrice un onere
probatorio che non solo non le spettava, ma era praticamente impossibile da assolvere visto che tutti
gli elementi per fornire tale prova erano in possesso della datrice di lavoro, che peraltro, in base alla
disciplina sui licenziamenti era tenuta a provvedervi;
3) neppure ha dato rilievo al fatto che, essendo avvenuta la contestazione degli addebiti in
sede di verifica retroattiva e non essendo alcuna prescrizione che obbligasse la lavoratrice a tenere
copia della documentazione consegnata in sede di richiesta di rimborso, non poteva certamente
considerarsi conforme al fondamentale diritto di difesa riconosciuto dagli artt. 24 e 111, primo
comma, Cost. nonché dagli artt. 6 e 13 della CEDU, non dare rilievo alla circostanza che, al
momento in cui è stata eseguita la suddetta verifica, era trascorso del tempo da quando alla
Dellacasa erano stati corrisposti tutti i rimborsi richiesti sicché, anche accedendo per assurdo al
presupposto — erroneo, per quanto si è detto — che dovesse essere la lavoratrice a dimostrare che non
vi era corrispondenza tra i biglietti ferroviari da lei consegnati all’ufficio e quelli esibiti in sede
giudiziale dalla datrice di lavoro, in ogni caso si configurava una ipotesi di impossibilità
incolpevole alla fornitura della prova richiesta, che avrebbe dovuto imporre al Tribunale prima e
alla Corte d’appello poi di indagare, caso mai, sulle ragioni per cui la società Poste Italiane — che
pure, si ribadisce, aveva provveduto ad effettuare regolarmente tutti i rimborsi richiesti — non era
stata in grado di dare la sicura dimostrazione dei fatti addebitati alla lavoratrice stessa;
4) ha, impropriamente, desunto dal corretto riconoscimento come proprie delle firme apposte
sulle richieste di rimborso da parte della lavoratrice che lo stesso riconoscimento si estendesse ai
biglietti allegati, quando la questione controversa era proprio quella della corrispondenza dei
biglietti prodotti in giudizio rispetto a quelli consegnati all’ufficio dalla Dellacasa insieme con le
richieste di rimborso;

7

4.4.- La Corte genovese — come sinteticamente si desume dalla parte di motivazione dianzi
riprodotta — si è discostata dai suddetti principi in quanto:

5) non ha valorizzato l’elemento secondo cui l’ufficio di Genova al quale la lavoratrice ha
presentato le richieste di rimborso era territorialmente competente per le richieste di rimborso per la
tratta Genova-Chiavari e ritorno, mentre non lo era per le richieste di rimborso addebitatele relative
alla tratta Genova-Celle Ligure e ritorno, perché per tali ultime richieste la competenza spettava
all’ufficio di Savona — sicché essendo stati, come si è detto, corrisposti tutti i rimborsi richiesti —
tale elemento non era certamente secondario;

7) ha motivato in merito a tale circostanza in modo del tutto illogico ed erroneo affermando
testualmente che tale circostanza “non prova che l’allegazione sia avvenuta ad opera di un terzo
anziché della stessa appellante, magari al rientro dalle ferie” e così, dando ulteriore conferma
dell’erronea impostazione della motivazione, basata sulla violazione del canone della ricerca della
verità materiale, che caratterizza il rito del lavoro e riceve nei giudizi in materia di licenziamento
rigorosa applicazione, come si è detto.
4.5.- È anche da sottolineare come la Corte genovese non abbia neppure preso in
considerazione la possibilità di ricorrere all’esercizio dei poteri d’ufficio di cui agli artt. 421 e 437
cod. proc. civ., che peraltro di regola presuppone è doveroso solo allorquando si sia in presenza di
allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze (Cass. 26
luglio 2011, n. 16182).
Né abbia valutato l’eventualità di ricorrere alla prova presuntiva, tenendo, peraltro conto che,
per consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, l’esistenza di una presunzione sulla quale sia
possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità
di elementi di valutazione gravi precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è
ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un
fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza , il
requisito della precisione impone che i fatti noti e l’iter logico del ragionamento probabilistico ben
determinati nella loro realtà storica, ed il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto
ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti
nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé
insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (vedi, per tutte:
Cass. 24 febbraio 2004, n. 3646).
E neppure la Corte territoriale ha tenuto conto del secondo cui nel rito del lavoro, il giudice,
ove si verta in situazione di semiplena probatio, ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti
istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione,
indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo,
quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla
parte ad integrare la lacuna istruttoria (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006; Cass. 1 agosto 2013, n.
18410).
8

6) non ha valutato adeguatamente la circostanza, debitamente allegata dall’interessata,
secondo cui alla richiesta di trasferta del 14 agosto 2008 risultava allegato un biglietto ferroviario
datato 28 agosto 2008, giorno in cui la lavoratrice era in ferie;

Infatti, la motivazione della sentenza impugnata non contiene una adeguata e logica
giustificazione della conclusione cui si è pervenuti, perché la Corte territoriale pur non avendo
raggiunto la prova certa e piena della riferibilità alla Dellacasa dei fatti addebitatile, attraverso una
puntuale ricostruzione dei loro elementi oggettivi e soggettivi, ha ugualmente affermato la
legittimità del licenziamento, addirittura ipotizzando il dolo — l’inganno — della lavoratrice, pur
dopo aver ritenuto, contraddittoriamente, irrilevante stabilire quale sia stata la motivazione che
avrebbe spinto la Dellacasa a porre in essere — peraltro, secondo la Corte genovese, con “modalità
fraudolente” — la condotta addebitatale.
4.6.- Infine, non va omesso di rilevare che la Corte d’appello non ha attribuito alcun rilievo
alla durata ultraventennale del rapporto di lavoro della Dellacasa alle dipendenze di Poste Italiane e
all’assenza di addebiti disciplinari a suo carico, prima del licenziamento in oggetto.
Va, infatti, ricordato che per consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte in caso di
licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in
considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del
datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli
scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul
rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete
modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza
dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti,
conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Pertanto, il giudice
del merito deve valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione
astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale
che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità
rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo
alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure
all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal
dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto — alla sua durata ed all’assenza di
precedenti sanzioni — alla sua particolare natura e tipologia (vedi, per tutte: Cass. 22 giugno 2009, n.
14586; Cass. 13 febbraio 2012, n. 2013).
Pertanto, anche per la mancata considerazione dei suindicati elementi, la Corte genovese si è
discostata dai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
III — Conclusioni

9

Ora, benché sia pacifico che l’individuazione dell’esistenza di quella zona grigia tra prova
mancata e prova fornita in modo completo, integrante una situazione di cosiddetta semiplena
probatio, sia rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito e sia
sindacabile in sede di legittimità, solo sotto il profilo dell’adeguatezza e logicità della motivazione
che lo sorregge (vedi, per tutte: Cass. 11 giugno 1999, n. 5752), è da rilevare che, nella specie, si
verifica proprio tale ultima evenienza.

5.- In sintesi il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, che si uniformerà tutti i
suindicati principi e, in particolare, ai seguenti:

2) «in caso di licenziamento per giusta causa, nella valutazione della congruità della sanzione
espulsiva al fatto addebitato, il giudice del merito, dovendo considerare ogni aspetto concreto della
vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione, non può non tenere conto anche delle modalità
di svolgimento del rapporto antecedenti la mancanza che ha dato luogo al licenziamento e, in tale
ambito, non può non considerare la durata del rapporto stesso e l’assenza di precedenti sanzioni a
carico del lavoratore».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino.
Così deciso in Rom , nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 2 ottobre 2013.

1) «In tema di licenziamento per giusta causa l’onere probatorio della giusta causa, posto a
carico del datore di lavoro, comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della
fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento
un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate»;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA