Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25203 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20927/2012 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/65/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, emessa il

22/12/2011 e depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Daniele Manca Bitti, per la ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR – Lombardia ha respinto l’appello dell’avvocato M.N. gravame proposto contro la sentenza n. 77/16/2010 della CTP – Brescia che aveva disatteso il ricorso di parte contribuente – ed ha confermato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni d’imposta dal 2005 al 2008 a riguardo a legale che assume di essere privo di autonoma organizzazione.

La CTR – dopo aver dato atto che la contribuente aveva esposto di avvalersi dell’organizzazione altrui, cui non partecipava con apporti economici, essendo allocata presso lo studio di altro professionista – ha motivato la decisione evidenziando che gli assunti di parte contribuente non risultavano sorretti da prove idonee. D’altronde, il fatturato esposto nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni in controversia non avrebbe potuto essere raggiunto in difetto di collaborazione di personale dipendente. Inoltre, la contribuente non aveva neppure dimostrato che l’attività asseritamente allocata presso lo studio legale altrui fosse svolta “in forma di collaborazione gratuita ed in assenza di corrispettivi, vantaggio e/o utilizzo delle apparecchiature e della organizzazione dello studio, ovvero in assenza di rapporto di associazione e compartecipazione ai costi dello studio legale stesso”, al quale essa sia rimasta “completamente estranea nell’espletamento dell’attività”.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso.

A seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; indi la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016.

Il primo motivo di ricorso, declinato sub specie di violazione della regola sull’onere della prova, è manifestamente infondato, essendo ius receptum il principio che, per l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini della esenzione dall’IRAP, l’onere della prova competa al contribuente (ex plurimis Sez. 5, Rv. 633690).

Il secondo motivo, declinato sub specie di contraddizione nella decisione di merito sul fatto, va pure disatteso perchè il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti a tal punto da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, il che non sussiste se, come nella specie, non vi siano incertezze su quella che è stata la volontà del giudice d’appello (SU, Rv. 615519).

Peraltro, riguardo al presupposto dell’IRAP, l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al monopolio del giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità (SU, Rv. 639529).

Invece l’odierno ricorso comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (SU, Rv. 629831, 623631).

Il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, consente la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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