Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25202 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 24993/13) proposto da:

C.B.,(c.f.: (OMISSIS));

F.G., (c.f.: (OMISSIS));

parti entrambe rappresentate e difese in forza di procure speciali

estese, per il primo, a margine del secondo foglio del ricorso e per

la seconda, a margine del foglio precedente dell’atto, dall’avv.

Salvatore Armenio, con domicilio stabilito ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

M.F.A., (c.f.: (OMISSIS));

CO.Ro. (c.f.: (OMISSIS));

parti entrambe rappresentate e difese, in forza di procura in calce

al controricorso, dall’avv. Luigi Filiberti e dall’avv. Giovan

Battista Messina; con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Ignazio Abrignani in Roma, piazzale Delle Belle Arti n.8;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19/2013 della Corte di Appello di Palermo del

18 dicembre 2012 – 15 gennaio 2013, non notificata;

udita la relazione di causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2017 dal consigliere dr. Bruno Bianchini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B. e, a seguito di intervento volontario, anche F.G., che assumeva di aver goduto di analoga servitù, chiesero al Tribunale di Marsala di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio esercitata attraverso un varco di quattro metri che adduceva da una strada di proprietà ad un parallelo sentiero comunale, sfociante poi in diversa strada pubblica; a sostegno della domanda evidenziarono che i vicini Co.Ro. e M.A. avevano ristretto il varco sino alla larghezza di metri 1,60. I resistenti si opposero all’accoglimento del ricorso; l’adito Tribunale rigettò la domanda sulla base dell’osservazione che da un rapporto dei Vigili Urbani di Pantelleria sarebbe emerso che il sentiero comunale (praticabile attraverso il ridetto varco) avrebbe avuto un’ampiezza variabile da metri 1,20 e metri 1,60, così che nessun pregiudizio al transito poteva originare dal ridetto restringimento; evidenziò altresì il primo giudice che lo stesso C. avrebbe anche ammesso di aver sempre posteggiato la propria autovettura nei pressi del varco in questione e che il sentiero comunale non sarebbe stato percorribile in auto.

Detta sentenza venne confermata dalla Corte di Appello di Palermo.

Per la cassazione di tale decisione i C./ F. hanno proposto ricorso, facendo valere un unico motivo; i M./ Co. hanno risposto con controricorso, successivamente integrato da memoria

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con unico motivo è ricondotta alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’erronea valutazione dei confini applicativi degli artt. 1027; 1028; 1029; 1031; 1051; 1061; 1064; 1065; 1066; 1067; 1075 e 1079 c.c.; art. 1140 c.c. e segg.; artt. 1168 e 1170 c.c. nonchè dell’art. 2697 c.c.; sono poi denunciati i vizi contemplati nell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 conducenti alla declaratoria della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4; art. 244 c.p.c. e segg.; è infine fatto valere l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione.

p. 1.1 – Il mezzo presenta plurimi profili di inammissibilità.

p.1.2 – Innanzi tutto, se pure è vero che non trova regolamentazione normativa la necessità di un’epigrafe – o titolazione- del motivo di cassazione, ben potendo la Corte enucleare il vizio denunciato dalla lettura della parte argomentativa del mezzo, è comunque indubbio che il ricorso deve mantenere una coerenza interna – espressa nel principio di chiarezza – ponendo in grado la Corte di collegare la censura di violazione o di falsa applicazione di legge al suo svolgimento argomentativo: tanto maggiori sono i richiami alle norme che si assumono violate o male applicate tanto più specifico deve essere il riferimento alla violazione che si ritiene concretizzata.

1.2.1 – Nel caso in esame il coacervo di riferimenti normativi esposto nell’intestazione del motivo non ha trovato se non in minima parte esplicazione – e spiegazione – nel corpo del motivo: in realtà la prima parte del ricorso è diretta a contestare la sottolineata ininfluenza dei profili petitori relativi all’esistenza ed alla consistenza della servitù del cui possesso si chiedeva tutela, rispetto ai profili possessori, ponendo in rilievo – in modo del tutto inconferente, data la sede non petitoria – i “potenziali” impieghi del varco risultato ristretto.

1.3 – Inammissibile poi, in quanto incidente su una valutazione di fatto, è il rilievo (vedi fol 10 del ricorso) per il quale doveva dirsi tutelato l’intero passaggio di quattro metri, in quanto solo in tal modo si sarebbe potuto transitare dallo stradello al contiguo passaggio comunale: tale allegazione – come pure quelle relative: a – all’utilizzo dell’intera originaria larghezza per le manovre con auto (fol 10 del ricorso); b – alla carenza di interesse della F. ad invocare una tutela possessoria relativa ad un varco che essa non utilizzava, stante la posizione del suo fondo (vedi foll 11-12 del ricorso) – non risulta posta a base dell’appello e quindi avrebbe onerato le parti oggi ricorrenti di illustrare se ed in quali termini fosse stata posta all’attenzione della Corte distrettuale; del pari sarebbe stato necessario riportare il contenuto delle prove per testi, che si assumono esser state ingiustamente neglette (vedi fol 17 del ricorso), dirette a dimostrare il corpus possessionis -vale a dire il concreto utilizzo del varco poi ristretto- al fine di consentire un controllo di legittimità.

p. 2 – Il ricorso va dunque respinto, restando con ciò assorbite le mere riproduzioni di difese già espresse in sede di costituzione in appello dai controricorrenti in merito alla nullità della notifica del ricorso introduttivo ed alla inammissibilità e decadenza dell’intervento in primo grado della F.; le spese del presente giudizio sono regolate secondo la soccombenza, in base a quanto indicato in dispositivo, tenuto conto della complessità dell’opera professionale prestata e dell’oggetto della controversia.

p. 2.1 Dal momento che il ricorso è stato respinto e che l’atto introduttivo del giudizio di legittimità è stato notificato il 4-10 ottobre 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo, pari a quello versato a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna C.B., in solido con F.G., al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi Euro 2.000 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200 (duecento) ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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