Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25202 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26220-2019 proposto da:

B.A., in proprio ed in qualità di erede legittima coniuge –

del sig. S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA

TARANTO 136, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANO

MASTRANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO SCALA, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BPER CREDIT MANAGEMENT s.c.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,

quale mandataria di BPER BANCA s.p.a., elettivamente domiciliata in

ROMA, in VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO TROIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO

MINICO’, con procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.A. e B.A., con citazione notificata il 29.4.04, proposero opposizione avverso il decreto monitorio emesso, nel 2004, dal Tribunale di Catanzaro con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della Banca popolare di Crotone s.p.a. (oggi BPER s.p.a.) della somma di Euro 41.527,76 oltre al tasso annuo del prime rate ABI, eccependo: l’insussistenza dei presupposti dell’ingiunzione per mancata prova del credito fatto valere, formatosi per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e per l’erroneo computo degli importi della c.m.s. in violazione degli accordi contrattuali.

La Banca si costituì, resistendo all’opposizione.

A seguito di c.t.u. contabile, con sentenza emessa il 21.3.13, il Tribunale revocò il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento della somma di Euro 20.700,54 oltre interessi convenzionali dell’8,25% annuo dal 30.6.02.

B.A. appellò tale sentenza, in proprio e quale erede legittima del defunto coniuge S.A., con cinque motivi, lamentando che il Tribunale, nel ricalcolo delle somme dovute alla banca, avesse applicato la capitalizzazione annuale degli interessi, invece che eliminarla del tutto, e la c.m.s., oltre ad applicare un tasso degli interessi superiore a quello legale; si costituì la banca, resistendo all’impugnazione.

A seguito di nuova c.t.u. contabile diretta a rideterminare il debito relativo al conto corrente per cui è causa espungendo la capitalizzazione annuale e la c.m.s., con sentenza emessa l’1.2.19, la Corte d’appello ha accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la B. al pagamento della somma di Euro 16.516,79 oltre agli interessi convenzionali al tasso dell’8,5% dal giugno 2002, compensando parzialmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

B.A. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste la BPER con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione di norme di legge e vizi processuali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello ha rideterminato il saldo debitore del conto corrente, espungendo l’anatocismo, senza però dichiarare d’ufficio la nullità del contratto di conto corrente e della clausola di determinazione del tasso d’interesse superiore a quello legale, poiché mai sottoscritta specificamente.

Il secondo motivo denunzia vizi processuali in ordine alla condanna alle spese del giudizio, considerati i vizi di cui al primo motivo.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia rilevato d’ufficio la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso degli interessi convenzionali ultralegali, in quanto non specificamente sottoscritta. Ora, va osservato che tale questione non risulta che sia stata oggetto dell’appello – non avendo peraltro il ricorrente riprodotto l’eventuale motivo d’impugnazione, né allegato di averlo formulato – per cui non sarebbe stato possibile il rilievo ufficioso della dedotta nullità, poiché sulla questione si era ormai formato il giudicato interno (Cass., n. 21906/19).

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si tratta di un’autonoma censura, dato che il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese contenuta nella sentenza impugnata in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

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