Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25202 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14042/2019 proposto da:
O.P.P., elettivamente domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv.to Vincenzina Salvatore;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.P.P., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8 essendosi il decidente limitato a recepire il giudizio della Commissione territoriale senza approfondire la posizione del ricorrente in relazione segnatamente alla situazione del paese di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria quantunque in ragione della situazione di instabilità socio politica la (OMISSIS) non possa considerarsi un paese sicuro; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 200, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione umanitaria senza operare alcuna distinzione tra le diverse forme di protezione, accomunando nell’argomentazione di rigetto le protezioni maggiori e quella umanitaria con la conseguenza che risulta completamente omessa la motivazione del rigetto di quest’ultima.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 c.p.c.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto condividono la medesima censura, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità.
2.2. Il Tribunale, preso atto del giudizio espresso dalla Commissione territoriale che aveva giudicato le dichiarazioni del richiedente eccessivamente generiche, ha motivato il proprio conforme convincimento circa le protezioni maggiori, osservando, tra l’altro, che “il ricorrente non allega come gli scontri fra gruppi politici abbiano potuto incidere sulla sua situazione personale, considerato che ha dichiarato di non far parte di nessun gruppo, nè tantomeno il rischio concreto che lo avrebbe determinato ad andare via”, che “non risulta chiaro poi perchè… abbia riferito dei problemi del terreno di cui si voleva impossessare lo zio, fatto totalmente slegato dalla vicenda (scontri politici) alla base dell’espatrio” e che “per di più il ricorrente non è comparso di persona all’udienza di comparizione delle parti”, dove avrebbe potuto fornire i doverosi ragguagli.
2.3. Non tralasciando poi di accompagnare il rilievo in ordine agli scontri politici con ulteriori considerazioni, intese segnatamente ad evidenziare l’implausibilità del narrato, e dunque, così motivando, il decidente non si è affatto limitato a recepire pedissequamente il responso della Commissione territoriale, ma ha dato conto in modo argomentato della propria decisione, coerentemente, del resto, agli enunciati di questa Corte circa l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, che pur a fronte di un’attenuazione dell’onere probatorio, pur sempre compete comunque al richiedente asilo assolvere.
2.4. Ne discende che, non esponendosi a nessuna delle declinate censure di diritto, l’impugnato assunto decisorio si sottrae al preteso scrutinio e ciò di cui il ricorrente si duole è perciò espressione di un mero dissenso sul merito della decisione a cui non compete a questa Corte dare seguito.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Pur premettendo una sommaria ricognizione in linea generale dei tratti qualificanti la fattispecie, il Tribunale non ha dato tuttavia minimamente conto delle ragioni per le quali ha inteso respingere la richiesta in punto di protezione umanitaria, il cui rigetto resta così immotivato in violazione appunto della rubricata norma processuale, che obbliga il giudice, in ossequio al principio costituzionale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, a dare conto delle proprie determinazioni illustrando le ragioni di fatto e di diritto della decisione adottata.
4. I primi due motivi sono inammissibili. Va invece accolto il terzo motivo di ricorso e, cassato nei limiti del motivo accolto il decreto impugnato, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020