Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25202 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25202 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
MICELI DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Parioli n. 47, presso lo studio dell’Avv. Pio Corti, che
Io rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l’Avv. Felice Brusatori del foro di Busto Arsizio come da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
-FONDERIA EMI S.r.l., in persona del legale rappresentante Emilio Bottarini,
-BOTTARINI EMILIO

Data pubblicazione: 08/11/2013

2

Intimati
NONCHE’ CONTRO
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore,

nonché sul ricorso proposto
DA
-FONDERIA EMI S.r.I., in persona del legale rappresentante Emilio Bottarini,
-BOTTARINI EMILIO
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Bartolomeo Gastaldi n. 1, presso lo studio dell’Avv.Claudio Benucci, che li
rappresenta e difende, congiuntamente e separatamente,
con l’Avv. Felice Murdolo del foro di Busto Arsizio per procura a margine del controricorso
Controricorrenti-Ricorrenti incidentali
CONTRO
VITTORIA ASSICURAZIONI, in persona dell’Amministratore
Delegato Rag. Roberto Guarena, elettivamente domiciliata
x
in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio
dell’Avv. Giorgio Marcelli, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e separatamente, con gli Avv.ti Luciana
Robotti e Felice Penco del foro di Milano come da procura
in calce al controricorso
Controricorrente

x

S v ccstSi VO.,ww4h

(1-0u.o. W 0—

Montitta446-

‘1627

Intimata

3

NONCHE’ CONTRO
MICELI DOMENICO
Intimato
per la cassazione della sentenza n. 269/09 della Corte di

dell’anno 2007)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 1°.010.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Giorgio Marcelli per la controricorrente Vittoria
Assicurazioni S.p.A.;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l’inammissibilità e, in
subordine, per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 52 del 2006
veniva respinta la domanda proposta da DOMENICO
MICELI intesa ad ottenere la condanna della società
FONDERIA EMI s.r.l. al risarcimento dei danni derivatigli
dall’infortunio occorsogli il 20 dicembre 1995 nello svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla colatura,
quando aveva riportato una grave ustione della cornea
ginocchio destro. La convenuta aveva prodotto copia di
transazione intervenuta con la società assicuratrice
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Appello di Milano del 24.02.2009/6.04.2009 (R.G. n. 634

Il

giudice

di

primo

grado

accertava

la

validità

dell’intercorsa transazione nel dicembre 1997 con il pagamento a favore del Miceli di £. 5.000.000.
Tale decisione, a seguito di appello del Miceli, è stata ri-

269 del 2009, che ha condannato la Fonderia Emi ed Emilio Bottarini in solido al pagamento a favore dell’appellante
della somma di € 12.750,00,00, oltre interessi dalla pro-

4r

nuncia, a titolo di danno biologico e di danno estetico. La
stessa Corte ha rigettato la domanda di manleva nei con-

d

fronti dell’assicuratrice Vittoria Assicurazioni, riproposta
dall’appellata Fonderia Emi, essendo la relativa polizza circoscritta alla responsabilità civile ex arrt. 10 e 11 del TU n.
1124 del 1965.
Il Miceli ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.
La Fonderia Emi ed Emilio Bottarini, quest’ultimo in proprio
e quale amministratore di detta società, resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale, contrastato dalla
società VITTORIA ASSICURAZIONI. MatinéliDàlrimzslicin-

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex
art. 335 CPC, trattandosi di impugnazioni contro la stessa
sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale il Miceli de-

formata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.

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nuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 CPC,
degli artt. 2043 e 2056, (con riferimento agli arrtt. 1223,
1226, 1227), 2059 Cod. Cv e 32 Cost., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto con-

CPC).
Viene contestata la decisione di secondo grado in punto di
quantificazione del danno sia con riferimento al danno biologico integrale pari al 35 % sia con riferimento al differenziale del 7 ‘3/0, in rapporto alle tabelle in vigore all’epoca del
sinistro, a quelle in vigore al 2003 e a quelle attualmente in
vigore.
Con il secondo motivo del ricorso principale il Miceli deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 CPC, degli
artt. 2043, 2056 e 2059 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.
3 e n. 5 CPC).
Viene lamentata l’omessa pronuncia sulle richieste di quantificazione, proposte in primo grado e reiterate in appello,
nonché inesistente motivazione sul punto.
Entrambi i motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, non rispondono alle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis CPC introdotto con l’art. 6
del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 dopo il 2 marzo 2006,
data della sua entrata in vigore.

troverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5

6

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 n. 1, 2,
3 e 4 C.P.C., l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto,
mentre in relazione all’art. 360 n. 5 C.P.C., l’illustrazione

chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Orbene nel caso di specie la mancata formulazione di un
appropriato quesito di diritto, in relazione alla dedotta violazione delle norme richiamate, e la mancata indicazione
degli elementi di fatto, che hanno inciso sull’errore di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, non
consentono di pervenire a soluzione diversa
dall’inammissibilità.
Al riguardo si richiama recente indirizzo di questa Corte (in
particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo
2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui
l’art. 366 bis C.P.C. non può essere interpretato nel senso
che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 n. 5
C.P.C.) possa desumersi implicitamente dalla formulazione
del motivo del ricorso, perché tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già

del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la

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evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.
4. Da parte loro gli intimati Fonderia Emi ed Emilio Bottari-

a) Con il primo motivo viene dedotta illegittimità della sentenza per violazione di norme di diritto in riferimento agli
artt. 651 e 460 n. 5 CPP. La Corte territoriale ha errato nel
ravvisare una qualche responsabilità a carico di essi ricorrenti incidentali sulla base di un decreto penale di condanna, non avente efficacia di giudicato nel giudizio civile, efficacia riservata ex art. 651 CPP solo alle sentenza penali
irrevocabili di condanna pronunciate in sede dibattimentale.
4b). Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene
dedotta illegittimità della sentenza impugnata per vizio di
motivazione e travisamento dei fatti, ed in particolare con
riguardo alla circostanza che l’infortunio si sarebbe verificato fuori dell’orario i lavoro, laddove le risultanze acquisite (comprese le dichiarazioni dello stesso Miceli) sono nel
senso che l’infortunio si verificò durante l’orario di lavoro.
4c).Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene sostenuto che erroneamente la Corte territoriale ha collegato
l’infortunio alla mancata consegna al lavoratore di strumenti di protezione antinfortunistica non conformi alla normati-

ni nel ricorso incidentale formulano cinque motivi.

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va in vigore, laddove in viali documentale era risultato che
la società datrice di lavoro aveva fornito al lavoratore gli
occhiali, da lui non utilizzati.
4d).Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene cen-

do erroneo l’atto transattivo, del tutto chiaro, non valutandolo nella sua globalità.
5e).Con il quinto motivo del ricorso incidentale viene dedotta l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt.
10 e 11 del DPR n. 11214 del 1965, nonché per vizio di
motivazione. Il tutto in relazione all’interpretazione della
volontà negoziale e all’interpretazione del contratto di assicurazione stipulato con la società Vittoria Ass.ni, anche
con riferimento all’evoluzione giurisprudenziale successiva
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 1991.
Il ricorso incidentale così esposto deve essere dichiarato
inefficace, in quanto tardivamente proposto ex art. 334-2°
comma- CPC, atteso che esso risulta notificato oltre l’anno
dalla data della pubblicazione della sentenza di appello.
6.

In

conclusione,

l’inammissibilità del

riuniti

i

ricorsi,

va

dichiarata

ricorso principale e l’inefficacia

dell’incidentale.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del
giudizio di cassazione tra il ricorrente principale Micelli e i
controricorrenti incidentali società Fonderia Emi e il Botta-

surata la sentenza impugnata per avere interpretato in mo-

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rini Emilio, stante la reciproca soccombenza.
Vanno liquidate le spese come da dispositivo a favore della
Vittoria Ass.ni e a carico della Fonderia Emi e di Emilio
Bottarini.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia dell’incidentale, compensando interamente tra il ricorrente Miceli e la soc. Fonderia
Emi e Bottarini Emilio le spese del presente giudizio. Condanna la medesima società e il Bottarini a rifondere alla
società assicuratrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 1° ottobre 2013
Il Consigliere relatore estensore

PQM

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